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Document 32009R1099
Protezione degli animali durante l’abbattimento
Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento
Agli animali deve essere risparmiato ogni dolore, angoscia o sofferenza durante l’abbattimento. Le aziende, come ad esempio gli operatori dei macelli, devono garantire che gli animali:
Le strutture utilizzate per l’abbattimento devono essere in grado di soddisfare tutte queste condizioni in ogni momento dell’anno.
Il regolamento stabilisce norme dettagliate sui sistemi di immobilizzazione e di stordimento degli animali, compresa la formazione degli operatori e la corretta manutenzione delle attrezzature. Disciplina altresì l’applicazione di metodi diversi per animali diversi. Nello specifico, gli animali storditi devono rimanere incoscienti fino alla morte, a meno che non siano soggetti a particolari metodi prescritti da riti religiosi, che devono aver luogo in un macello.
L’abbattimento e le operazioni correlate possono essere effettuati solo da persone che abbiano un adeguato livello di competenze per l’esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili. Alcune operazioni richiedono specifici certificati di idoneità, per esempio:
Il certificato sanitario che accompagna le carni importate da paesi extra UE deve certificare che i requisiti equivalenti siano soddisfatti.
Sono previste norme specifiche per la costruzione dei macelli, le loro attrezzature e operazioni. Le procedure devono essere costantemente monitorate dagli operatori dei macelli, che devono anche nominare un responsabile della tutela del benessere animale, per garantirne la conformità. Sono vietati i seguenti metodi di immobilizzazione:
Sono previste talune eccezioni secondo le quali la posizione invertita è consentita, come nel caso di volatili o nel contesto della macellazione per riti religiosi.
Prima di iniziare qualsiasi operazione di spopolamento, si dovrà stilare un piano d’azione per garantire il rispetto del presente regolamento e segnalare tali operazioni di spopolamento ogni anno. In particolare, la relazione deve riportare:
Se gli animali devono affrontare gravi dolori o sofferenze, la persona che ha in custodia gli animali interessati deve adottare tutte le misure necessarie per abbattere gli animali nel più breve tempo possibile.
I paesi dell’UE devono garantire che le norme siano attuate e che le autorità competenti abbiano il potere di:
Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Si applica a decorrere dal .
L’articolo 13 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riconosce che gli animali sono esseri senzienti2.
Per maggiori informazioni, si consulti la pagina «Abbattimento e stordimento» sul sito Internet della Commissione europea.
Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del , relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento (GU L 303 del , pag. 1-30)
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