Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0002

L’infrastruttura per l’informazione territoriale nell’Unione europea (Inspire)

L’infrastruttura per l’informazione territoriale nell’Unione europea (Inspire)

SINTESI DI:

Direttiva 2007/2/CE che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • La direttiva 2007/2/CE stabilisce le norme generali che istituiscono un’infrastruttura per l’informazione territoriale1 in Europa ai fini delle politiche ambientali dell’Unione europea (Unione) e per le politiche o attività che possono avere un impatto sull’ambiente.
  • L’infrastruttura europea si basa sull’infrastruttura di informazione territoriale istituita e gestita dagli Stati membri dell’Unione.

PUNTI CHIAVE

  • La direttiva si applica ai dati territoriali che:
    • riguardano zone su cui gli Stati membri hanno diritti giurisdizionali;
    • sono disponibili in formato elettronico;
    • sono detenuti da o per conto di un’autorità pubblica, oppure un altro organismo che utilizza la rete;
    • riguardano informazioni ambientali.
  • Gli Stati membri sono tenuti a garantire che i metadati2 siano costituiti per i vari set di dati territoriali e servizi ambientali3 elencati nella legislazione. A seconda della categoria, tali metadati devono essere creati entro due o cinque anni dall’entrata in vigore delle norme.
  • La Commissione europea, assistita da un comitato, adotta modalità tecniche volte a garantire che i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi possano lavorare insieme e le armonizza qualora ciò possa essere messo in pratica.
  • Tali norme attuative dovevano essere adottate non oltre il o , a seconda della categoria.
  • Gli Stati membri devono istituire e gestire una rete con i seguenti servizi:
    • ricerca: cercare i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi;
    • consultazione: visualizzare, navigare, variare la scala di visualizzazione (zoom in e zoom out), variare la porzione di territorio inquadrata (pan), oppure sovrapporre dei set di dati territoriali consultabili;
    • scaricamento (download): laddove ciò possa essere messo in pratica, accedere direttamente e scaricare copie di set di dati territoriali;
    • conversione: trasformare i set di dati territoriali per conseguire l’interoperabilità.
  • Le autorità pubbliche devono essere in grado di collegare i rispettivi set di dati territoriali e servizi ad essi relativi alla rete nazionale.
  • Gli Stati membri possono limitare l’accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi per vari motivi, quali riservatezza giuridica, pubblica sicurezza, diritti di proprietà intellettuale o tutela dell’ambiente.
  • La Commissione gestisce un geoportale comunitario Inspire, che dà accesso alle reti nazionali.
  • La normativa non richiede la raccolta di nuovi dati territoriali.

Valutazione

  • Nel luglio 2022 la Commissione ha pubblicato il suo documento di lavoro dei servizi di valutazione sull’attuazione della direttiva Inspire (2007/2/CE).
  • La valutazione, richiesta dalla legge, si basa sulla valutazione REFIT del 2016 della direttiva pubblicata come relazione della Commissione COM(2016) 478 final del .
  • La valutazione ha dimostrato che la direttiva Inspire è ancora molto pertinente per affrontare gli ostacoli alla condivisione dei dati del passato e le necessità relative ai dati per il futuro. Di fronte a questa crescente rilevanza, è stato anche dimostrato che il quadro giuridico può essere migliorato in termini di efficacia.
  • La valutazione informerà l’iniziativa GreenData4Tutti annunciata nella strategia europea per i dati, per la quale il è stato avviato un invito a presentare contributi.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Infrastruttura per l’informazione territoriale. Comprende i metadati, i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali; i servizi e le tecnologie di rete; gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati e i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e di monitoraggio.
  2. Metadati. Le informazioni che descrivono i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi.
  3. Dati territoriali. I dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o un’area geografica specifica, quali indirizzi, reti di trasporto, elevazione e utilizzo del territorio.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del , pag. 1).

Le successive modifiche alla direttiva 2007/2/CE sono state incorporate nel testo base. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento

In alto