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Document 32006R1881

    Tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti

    Stato giuridico del documento Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata. Consultare 'Tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti' per informazioni aggiornate sullargomento.

    Tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti

     

    SINTESI DI:

    Regolamento (CEE) n. 1881/2006 del Consiglio, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.

    QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

    Esso definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, per proteggere la salute dei cittadini dell’Unione europea (Unione), compresi i gruppi di popolazione più vulnerabili, come i bambini, gli anziani e le donne incinte:

    PUNTI CHIAVE

    Ambito di applicazione

    Il regolamento disciplina:

    • micotossine (aflatossine, ocratossina A, Fusarium-tossine, patulina e citrinina, alcaloidi dell’Ergot)
    • metalli (piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico e arsenico)
    • 3-Monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD) e gli esteri di acidi grassi e i glicidi esteri degli acidi grassi
    • diossine e policlorobifenili (PCB)
    • idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
    • melammina
    • acido erucico, acido cianidrico, alcaloidi del tropano, alcaloidi pirrolizidinici
    • nitrati
    • perclorato.

    Limiti

    La vendita degli alimenti che presentano livelli di contaminanti superiori a quelli specificati nell’allegato al regolamento è vietata. Questi tenori si applicano alla parte commestibile dei prodotti alimentari e anche agli alimenti composti, trasformati, essiccati o diluiti.

    Il regolamento stabilisce inoltre i tenori massimi di contaminanti più bassi ragionevolmente ottenibili mediante buone pratiche agricole e di fabbricazione, cioè quanto più bassi possibile, «As Low As Reasonably Achievable».

    Divieto di miscelazione

    • Gli alimenti che rispettano i tenori massimi non possono essere miscelati con altri alimenti che superano detti tenori.
    • Gli alimenti che devono essere selezionati o sottoposti ad altri trattamenti fisici per ridurre il livello dei contaminanti non possono essere miscelati con alimenti destinati al consumo umano diretto ovvero a un’utilizzazione come ingredienti di un prodotto alimentare.

    Etichettatura

    • Le etichette applicate su arachidi, altri semi oleosi, frutta a guscio, frutta secca, riso e granturco venduti come alimenti da sottoporre a cernita o altri trattamenti fisici prima del consumo umano devono includere l’indicazione «prodotto da sottoporre a cernita o ad altri trattamenti fisici, per abbassare il livello di contaminazione da aflatossine prima del consumo umano o dell’impiego come ingredienti di prodotti alimentari».
    • L’etichettatura di arachidi preconfezionate, altri semi oleosi, prodotti derivati da semi oleosi e cereali deve indicare l’uso e il codice identificativo della partita ai sensi della Direttiva 2011/91/UE sulla tracciabilità degli alimenti preconfezionati (si veda la sintesi).

    Eccezioni

    • Alcuni Stati membri dell’Unione possono superare i tenori di diossine e PCB previsti per determinati pesci e prodotti ittici provenienti dalla regione baltica e destinati al consumo sul loro territorio. I consumatori devono essere informati sui potenziali rischi per la salute dei consumatori.
    • Altre eccezioni sono state concesse ad alcuni Stati membri per quanto riguarda i livelli massimi di IPA nella carne e nei prodotti a base di carne affumicati tradizionalmente e nel pesce e nei prodotti della pesca affumicati tradizionalmente.

    Test

    Gli Stati membri devono controllare i livelli nei prodotti alimentari. I loro risultati devono essere trasmessi all’Autorità europea per la sicurezza alimentare istituita con il regolamento (CE) n. 178/2002 (si veda la sintesi).

    Modifiche al regolamento (CE) n. 1881/2006

    Il regolamento è stato modificato più di trenta volte. Molti di questi emendamenti riguardano l’allegato del regolamento, che elenca i livelli massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

    Il regolamento è in vigore dal 1 marzo 2007.

    CONTESTO

    Per ulteriori informazioni, si veda:

    DOCUMENTO PRINCIPALE

    Regolamento (CE) n. 1881/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

    Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1881/2006 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

    DOCUMENTI CORRELATI

    Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

    Si veda la versione consolidata.

    Regolamento del Consiglio (CEE) n. 315/93 dell’8 febbraio 1993 che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37, del 13.2.1993, pag. 1).

    Si veda la versione consolidata.

    Ultimo aggiornamento: 26.03.2023

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