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Document 32006R1107

    Diritti delle persone a mobilità ridotta: trasporto aereo

    Diritti delle persone a mobilità ridotta: trasporto aereo

    SINTESI DI:

    Regolamento (CE) n. 1107/2006: diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo

    SINTESI

    CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

    • Proibisce ai vettori aerei di rifiutare la prenotazione o l’imbarco ai passeggeri a causa della loro ridotta mobilità o disabilità*.
    • Garantisce inoltre che tali passeggeri ricevano assistenza gratuita, al fine di consentire loro di usare il trasporto aereo in condizioni di parità rispetto agli altri passeggeri.

    PUNTI CHIAVE

    Eccezioni e condizioni speciali

    In determinate circostanze, un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico può rifiutare di accettare una prenotazione o di imbarcare una persona a mobilità ridotta o con disabilità:

    • per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti per legge (il vettore può inoltre richiedere che la persona sia accompagnata da un’altra persona in grado di fornire assistenza, al fine di rispettare tali obblighi in materia di sicurezza);
    • se le dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l’imbarco o il trasporto di tale persona.

    In entrambe le situazioni, la persona interessata deve essere immediatamente informata dei motivi. Devono essere compiuti sforzi ragionevoli per proporre un’alternativa accettabile alla persona in questione. Le persone cui sia stato rifiutato l’imbarco per tali motivi hanno diritto al rimborso o a un volo alternativo ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004.

    Assistenza in aeroporto

    Le persone a mobilità ridotta o con disabilità hanno il diritto di ricevere l’assistenza gratuita specificata nel regolamento:

    • negli aeroporti (alla partenza, all’arrivo e durante il transito);
    • a bordo dell’aeromobile (ad esempio, il trasporto di attrezzature per la mobilità e di cani guida per i ciechi).

    Il gestore aeroportuale può finanziare tali servizi applicando un diritto specifico agli utenti aeroportuali.

    Violazioni e sanzioni

    I paesi dell’UE e dell’Associazione europea di libero scambio devono stabilire sanzioni per le violazioni del regolamento e istituire organismi indipendenti che si occupino dei reclami.

    Il regolamento (CE) n. 261/2004 stabilisce norme comunitarie in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

    Orientamenti

    Nel 2012, la Commissione europea ha pubblicato gli orientamenti relativi all’interpretazione del regolamento, che affrontavano problemi pratici e incertezze residue sia per i vettori aerei sia per i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

    Il regolamento è entrato in vigore il 15 agosto 2006.

    TERMINI CHIAVE

    * Persone con disabilità o persone a mobilità ridotta: qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, che richieda un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona.

    ATTO

    Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1-9)

    Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 1107/2006 sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

    ATTI COLLEGATI

    Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1-8)

    Ultimo aggiornamento: 15.02.2016

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