Accesso alle risorse genetiche e ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (protocollo di Nagoya)
SINTESI DI:
Protocollo di Nagoya
Decisione 2014/283/UE del Consiglio sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione
QUAL È LO SCOPO DEL PROTOCOLLO E DELLA DECISIONE?
- Il protocollo di Nagoya è un protocollo alla Convenzione sulla diversità biologica (CBD), firmata per la prima volta dai leader mondiali nel 2010. L’Unione è una delle parti della Convenzione, insieme a 193 Paesi. Il protocollo punta a ripartire in modo giusto ed equo i benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche.
- La decisione conclude ufficialmente il «protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione», a nome dell’Unione europea (UE). Attraverso questa conclusione, l’UE è legalmente vincolata al protocollo, un accordo fondamentale sulla governance internazionale della biodiversità.
PUNTI CHIAVE
Concludendo il protocollo il 16 maggio 2014 e contribuendo così alle 50 ratifiche richieste in tutto il mondo, l’UE ha inoltre permesso l’entrata in vigore del protocollo di Nagoya il 12 ottobre 2014. Di conseguenza, il primo incontro delle parti del protocollo (COP-MOP 1) si è svolto durante la riunione biennale di alto livello prevista dalla Convenzione sulla diversità biologica (CBD) dal 13 al 17 ottobre 2014 in Corea del Sud, insieme alla 12a riunione della Conferenza delle parti della CBD (COP 12).
Accesso e condivisione dei benefici
- Il protocollo di Nagoya attua il terzo obiettivo della CBD, un concetto conosciuto come accesso e condivisione dei benefici, che comprende la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche, nonché l’accesso appropriato alle risorse genetiche e il trasferimento appropriato delle tecnologie rilevanti.
- Le risorse genetiche sono materiale genetico di valore reale o potenziale, proveniente da stock naturali o coltivati (per esempio banche dei semi o giardini botanici). Tali risorse sono generalmente usate da un ampio insieme di settori nella ricerca e sviluppo sulla natura come base per l’innovazione, ad esempio per nuovi medicinali, prodotti chimici o cosmetici.
- Il principio base della CBD è il riconoscimento dei diritti di sovranità degli Stati sulle proprie risorse naturali. L’accesso e condivisione dei benefici nel contesto del protocollo di Nagoya si basa sui questo principio. Le parti nel protocollo hanno l’autorità per stabilire l’accesso alle proprie risorse genetiche e definire le condizioni per la ripartizione dei benefici (ad esempio attraverso norme e procedure per il consenso informato e l’accordo reciproco sui termini con l’utilizzatore delle risorse genetiche).
- Il protocollo di Nagoya applica inoltre l’utilizzazione della conoscenza tradizionale relativa alle risorse genetiche posseduta dalle comunità indigene e locali.
- Il protocollo stabilisce disposizioni obbligatorie sulla conformità per tutte le parti, allo scopo di monitorare l’utilizzazione delle risorse genetiche dopo che lasciano il paese fornitore.
- Il protocollo creerà una maggiore certezza e trasparenza del diritto sia per i fornitori che per gli utilizzatori delle risorse genetiche, promuovendo al contempo la condivisione dei benefici. I benefici generati e condivisi sotto la guida del protocollo dovrebbero contribuire a sostenere la conservazione della diversità biologica e l’utilizzazione sostenibile dei suoi componenti (il primo e il secondo obiettivo della CBD).
Il regolamento (UE) 511/2014 sull’accesso e la condivisione dei benefici (regolamento ABS), che attua le misure sulla conformità del protocollo di Nagoya a livello dell’Unione, è entrato in vigore il 9 giugno 2014, data dalla quale è stato applicato il protocollo di Nagoya entrato in vigore per l’Unione il 12 ottobre 2014.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1866 contiene misure su aspetti specifici previsti dal regolamento ABS, in particolare relativamente al registro delle collezioni, al monitoraggio della conformità dell’utilizzatore e alle migliori prassi. È stato adottato dalla Commissione europea il 13 ottobre 2015 ed è entrato in vigore il 9 novembre 2015.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
Il protocollo è entrato in vigore il 12 ottobre 2014, 90 giorni dopo la data di deposito del 50° strumento di ratifica.
CONTESTO
Per maggiori informazioni, consultare:
DOCUMENTI PRINCIPALI
Protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativa all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 234).
Decisione 2014/283/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 231).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 59).
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1866 della Commissione, del 13 ottobre 2015, che stabilisce le norme dettagliate per l’attuazione del regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al registro delle collezioni, al monitoraggio della conformità dell’utilizzatore e alle migliori prassi (GU L 275 del 20.10.2015, pag. 4).
Ultimo aggiornamento: 20.11.2020