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Certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni

Certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni

 

SINTESI DI:

Direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario dell’UE

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Stabilisce i requisiti e le procedure per la certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario dell’UE.

PUNTI CHIAVE

Ai fini dell’attuazione della direttiva, i paesi dell’UE possono escludere i macchinisti operanti esclusivamente su:

  • metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia;
  • reti isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri e merci locali, urbani o suburbani;
  • infrastrutture ferroviarie private;
  • sezioni di binario temporaneamente chiuse al traffico normale.

Certificazione dei macchinisti

I macchinisti devono avere l’idoneità e le qualifiche necessarie. Devono inoltre possedere la documentazione seguente:

  • una licenza che attesti che il macchinista soddisfa le condizioni minime per quanto riguarda i requisiti medici e psicologici, la formazione scolastica di base e la competenza professionale generale;
  • un certificato complementare armonizzato che indichi le infrastrutture (ferrovie) e il parco materiali rotabili (tipologie di treno) per i quali il macchinista è autorizzato.

Ottenere una licenza e un certificato

  • I richiedenti devono soddisfare i requisiti seguenti:
    • avere almeno 20 anni; tuttavia i paesi dell’UE possono rilasciare licenze con validità limitata al loro territorio ai richiedenti a partire dall’età di 18 anni;
    • avere completato una formazione di base e soddisfare i requisiti medici stabiliti nella direttiva;
    • comprovare la propria idoneità fisica superando un esame medico condotto da un medico riconosciuto dall’autorità competente;
    • dimostrare la propria idoneità psicologica superando un esame condotto da uno psicologo riconosciuto dall’autorità competente;
    • dimostrare le proprie competenze professionali e, se del caso, linguistiche.
  • L’autorità competente deve rilasciare la licenza entro un mese dal ricevimento dei documenti necessari. La licenza è valida per dieci anni.
  • I certificati complementari sono rilasciati dai datori di lavoro dei macchinisti, ossia le imprese ferroviarie o i gestori dell’infrastruttura.

Qual è il ruolo delle autorità nazionali competenti?

L’autorità autorizzata da un paese dell’UE a rilasciare la licenza di macchinista ha un certo numero di compiti, fra cui:

  • rilasciare e aggiornare le licenze, rilasciare i duplicati e, se necessario, sospendere le licenze;
  • effettuare esami e controlli periodici;
  • assicurare che sia pubblicato e aggiornato un registro di persone e organismi accreditati o riconosciuti (medici, formatori, esaminatori ecc.);
  • tenere e aggiornare un registro delle licenze rilasciate, modificate, sospese, ritirate, dichiarate perse o distrutte, oppure scadute;
  • effettuare il monitoraggio dell’iter di certificazione dei macchinisti ed effettuare i controlli necessari a bordo dei treni che viaggiano nell’UE.

Le società ferroviarie devono:

  • tenere un registro di tutti i certificati complementari armonizzati rilasciati, scaduti, modificati, sospesi, ritirati, oppure dichiarati persi o distrutti;
  • istituire un sistema per monitorare i propri macchinisti e intervenire immediatamente se l’idoneità alla professione di un macchinista è messa in discussione.

Entro il 29 ottobre 2018 tutti i macchinisti devono possedere licenze e certificati conformi alla presente direttiva.

Modifiche alla direttiva 2007/59/CE

La direttiva è stata modificata in varie occasioni:

  • dalla direttiva 2014/82/UE che comprende leggeri cambiamenti dei requisiti per il rilascio di una licenza e di un certificato al fine di garantire l’applicazione uniforme in tutti i paesi dell’UE;
  • dalla direttiva (UE) 2016/882 e dal regolamento (UE) 2019/554, che modificano l’allegato VI della direttiva relativo ai requisiti di conoscenza linguistica per i macchinisti;
  • dal regolamento (UE) 2020/698 recante misure specifiche e temporanee in considerazione della pandemia da Covid‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti. Il regolamento proroga di sei mesi i termini previsti dalla direttiva 2007/59/CE.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal 4 dicembre 2007 e doveva essere recepita nei paesi dell’UE entro il 3 dicembre 2009.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

  • Macchinisti (Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie).

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

Le successive modifiche alla direttiva 2007/59/CE sono state incluse nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10).

Decisione di esecuzione 2014/89/UE della Commissione, del 14 febbraio 2014, su un progetto pilota per attuare gli obblighi di cooperazione amministrativa di cui alla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GU L 45 del 15.2.2014, pag. 36).

Decisione 2011/765/UE della Commissione, del 22 novembre 2011, relativa ai criteri per il riconoscimento dei centri di formazione coinvolti nella formazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni, nonché ai criteri per il riconoscimento degli esaminatori dei macchinisti e ai criteri per l’organizzazione degli esami a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 314 del 29.11.2011, pag. 36).

Raccomandazione 2011/766/UE della Commissione, del 22 novembre 2011, relativa alla procedura per il riconoscimento dei centri di formazione e degli esaminatori dei macchinisti addetti alla guida di treni a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 314 del 29.11.2011, pag. 41).

Regolamento (UE) n. 36/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2009, relativo ai modelli comunitari di licenza di conduzione treni, certificato complementare, copia autenticata del certificato complementare e i moduli di domanda di licenza di conduzione treni, a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 13 del 19.1.2010, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 2010/17/CE della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull’adozione di parametri fondamentali per i registri delle licenze di conduzione treni e dei certificati complementari previsti dalla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 8 del 13.1.2010, pag. 17).

Ultimo aggiornamento: 22.07.2020

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