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Macchine mobili non stradali: inquinanti gassosi

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Macchine mobili non stradali: inquinanti gassosi

Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico causato dai motori delle macchine mobili non stradali, la direttiva stabilisce, a livello comunitario, i parametri di emissione applicabili a tali motori e le procedure di omologazione per il rispetto di tali parametri.

ATTO

Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali [Cfr atto(i) modificatore(i)].

SINTESI

La presente direttiva ha l'obiettivo di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia di:

  • parametri di emissione;
  • procedure di omologazione per i motori destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.

La direttiva definisce come:

  • «macchina mobile non stradale»: qualsiasi macchina mobile, apparecchiatura mobile industriale o veicolo, con o senza carrozzeria, non destinato al trasporto di passeggeri o merci su strada su cui sia montato un motore a combustione interna (quale specificato nell'allegato I, sezione 1), ad esempio gli escavatori e altre macchine da cantiere. Tale definizione è stata estesa alle locomotive ferroviarie e alle navi della navigazione interna dalla direttiva 2004/26/CE (cfr. in appresso);
  • «omologazione»: il procedimento mediante il quale uno Stato membro certifica che un tipo di motore a combustione interna, ovvero una famiglia di motori soddisfa i requisiti tecnici della direttiva in materia di emissioni di inquinanti gassosi e particolato;
  • «tipo di motore»: una categoria di motori che non differiscono tra loro per quanto riguarda le caratteristiche essenziali definite nell'allegato II, appendice 1;
  • «famiglia di motori»: un gruppo di motori stabilito dal costruttore che, per progetto, si presume abbiano emissioni dallo scarico analoghe e che soddisfino i requisiti della direttiva.

La presente direttiva si applica ai motori ad accensione per compressione (diesel) e ai motori ad accensione comandata (benzina) impiegati nelle macchine mobili non stradali, tra cui anche le locomotive ferroviarie e le navi della navigazione interna.

Procedura di omologazione dei tipi o famiglie di motori:

  • la domanda di omologazione di un motore è presentata dal costruttore all'autorità di uno Stato membro che rilascia l'omologazione ed è accompagnata da una documentazione informativa (cfr. allegato II) [La domanda di omologazione di un tipo o di una famiglia di motori può essere presentata in un solo Stato membro (articolo 3)];
  • lo Stato membro che riceve la domanda concede l'omologazione a tutti i tipi o famiglie di motori conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni della direttiva 97/68/CE;
  • ciascun tipo o famiglia di motori omologati ha una scheda di omologazione;
  • l'autorità competente di ciascuno Stato membro invia ogni mese alle autorità che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri l'elenco delle omologazioni dei tipi o famiglie di motori rilasciate, negate o revocate nel corso dello stesso mese (articolo 4);
  • la domanda di modifica o di estensione di un'omologazione è presentata esclusivamente allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione originaria (articolo 5).

Il costruttore appone su ciascuna unità fabbricata le marcature seguenti:

  • il marchio di fabbrica o la ragione sociale del costruttore del motore;
  • il tipo e la famiglia di motori, nonché un numero di identificazione unico del motore;
  • il numero di omologazione.

Gli Stati membri non possono negare l'immatricolazione o l'immissione sul mercato dei motori nuovi conformi ai requisiti della direttiva (articolo 8).

A decorrere dal 30 giugno 1998, gli Stati membri non possono negare l'omologazione per un tipo di motore o una famiglia di motori, né possono imporre, per l'omologazione, ulteriori requisiti in materia di emissioni che inquinano l'atmosfera, se il motore soddisfa i requisiti stabiliti dalla direttiva (articolo 9).

I requisiti di cui all'articolo 8 e 9 non si applicano:

  • ai motori ad uso delle forze armate;
  • ai motori di fine serie ancora in magazzino o alle giacenze di macchine mobili non stradali, esentati in base al paragrafo 2 dell’articolo 10.

Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione l'elenco delle esenzioni concesse, indicandone i motivi.

Gli Stati membri garantiscono il controllo efficace della conformità della produzione, prima che venga rilasciata l'omologazione (articolo 11).

Sono considerati non conformi al tipo o alla famiglia omologata i motori che presentano divergenze rispetto alle informazioni contenute nella scheda di omologazione. Lo Stato membro che rilascia l'omologazione adotta i provvedimenti necessari per garantire la conformità della produzione.

I nomi e gli indirizzi delle autorità che rilasciano l'omologazione e dei servizi tecnici responsabili ai fini della direttiva 97/68/CE sono notificati alla Commissione e agli altri Stati membri (articolo16).

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 97/68/CE

19.3.1998

30.6.1998

GU L 59 del 27.2.1998

Atto(i) modificatore(i)

Entrata in vigore

Recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2001/63/CE

12.9.2001

30.6.2002

GU L 227 del 23.8.2001

Direttiva 2002/88/CE

11.2.2003

11.8.2004

GU L 35 del 11.2.2003

Direttiva 2004/26/CE

20.5.2004

30.4.2005

GU L 146 del 30.4.2004

Direttiva 2006/105/CE

1.1.2007

1.1.2007

GU L 363 del 20.12.2006

Regolamento (CE) n. 596/2009

7.8.2009

-

GU L 188 del 18.7.2009

Direttiva 2010/26/UE

1.4.2010

31.3.2011

GU L 86 del 1.4.2010

Direttiva 2011/88/UE

16.11.2011

24.11.2011

GU L 305 del 23.11.2011

Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 97/68/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

Ultima modifica: 09.02.2012

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