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Protezione dell’euro contro la falsificazione – Europol

Protezione dell’euro contro la falsificazione – Europol

 

SINTESI DI:

Decisione 2005/511/GAI che designa l’Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell’euro

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE?

Designa l’Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell’euro, al fine di applicare con maggiore efficacia la convenzione internazionale per la repressione del falso nummario adottata a Ginevra nel 1929 (convenzione di Ginevra) e di incentivare la cooperazione tra i paesi dell’Unione europea (UE) e tra i paesi dell’UE, l’Europol e i paesi extra UE.

PUNTI CHIAVE

L’UE sta incentivando la cooperazione tra i paesi dell’UE e tra i paesi dell’UE e l’Europol allo scopo di proteggere l’euro contro la falsificazione a livello internazionale. I paesi extra UE necessitano di un punto di contatto centrale per le informazioni relative agli euro falsificati. Tutte queste informazioni devono essere raccolte per essere analizzate presso l’Europol, che funge da ufficio centrale per la lotta contro la falsificazione dell’euro in virtù della convenzione di Ginevra.

Ruolo dell’Europol

  • L’Europol funge da ufficio centrale per la lotta contro la falsificazione dell’euro ai sensi dell’articolo 12 della convenzione di Ginevra, che afferma che «in ogni paese le indagini in materia di falsificazione delle monete devono, nei limiti della legislazione nazionale, essere organizzate da un ufficio centrale.»
  • Nel contesto del proprio mandato, l’Europol:
    • centralizza e vaglia tutte le informazioni che agevolino le indagini, la prevenzione e la lotta contro la falsificazione dell’euro e trasmette tali informazioni agli uffici centrali nazionali dei paesi dell’UE;
    • corrisponde direttamente con gli uffici centrali dei paesi extra-UE ai sensi delle norme per la trasmissione dei dati di carattere personale;
    • trasmette, nella misura in cui lo ritiene opportuno, agli uffici centrali dei paesi extra-UE una serie di esemplari autentici di euro;
    • dà regolarmente notifica agli uffici centrali dei paesi extra-UE delle nuove emissioni o del ritiro dalla circolazione di monete, di eventuali scoperte di falsificazioni di euro, dei particolari delle scoperte effettuate in materia di falsificazione, ecc.
  • Per quanto riguarda la falsificazione di tutte le altre monete, gli uffici centrali nazionali mantengono le attuali competenze.

Applicazione efficace della convenzione di Ginevra del 1929

  • La convenzione di Ginevra dovrebbe essere applicata con maggiore efficacia. Essa stabilisce norme efficaci per la prevenzione e la lotta contro le violazioni in materia di falsificazione. La parola «moneta» si riferisce a banconote e monete a corso legale.
  • Il Consiglio considera opportuno che tutti i paesi dell’UE diventino parti contraenti della Convenzione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?

Si applica dal 16 luglio 2005.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione 2005/511/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa alla protezione dell’euro contro la falsificazione attraverso la designazione dell’Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell’euro (GU L 185 del 16.7.2005, pag. 35–36)

Ultimo aggiornamento: 23.03.2017

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