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Assicurare l’accuratezza e l’integrità degli indici di riferimento

Assicurare l’accuratezza e l’integrità degli indici di riferimento

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento stabilisce norme comuni dell’Unione europea (Unione) per impedire manipolazioni degli indici di riferimento* che potrebbero influenzare il prezzo di strumenti finanziari o contratti finanziari, quali prestiti o mutui.

PUNTI CHIAVE

  • Gli Amministratori* incaricati di fornire gli indici di riferimento finanziari devono:
    • applicare solidi meccanismi di governance e chiare strutture organizzative;
    • individuare, prevenire o gestire qualsiasi potenziale conflitto di interesse;
    • garantire che il personale disponga delle necessarie competenze, conoscenze ed esperienze e che sia gestito e controllato in modo efficace;
    • mantenere la responsabilità di una sorveglianza permanente ed efficace di tutti gli aspetti degli indici di riferimento;
    • effettuare controlli per garantire che gli indici di riferimento siano conformi alla legge;
    • predisporre un sistema in grado di registrare dati, comunicazioni telefoniche o elettroniche e reclami ricevuti e analizzati;
    • applicare condizioni rigorose all’esternalizzazione;
    • pubblicare linee guida chiare per i diversi tipi di dati e il metodo utilizzato per calcolare gli indici di riferimento;
    • sviluppare un codice di condotta che stabilisca le responsabilità dei contributori che forniscono dati all’amministratore;
    • disporre di procedure amministrative e contabili sane, meccanismi di controllo interno, procedure efficaci per la valutazione dei rischi e meccanismi efficaci di controllo e di salvaguardia per la gestione dei sistemi TIC conformemente al regolamento di modifica (UE) 2022/2554 (si veda la sintesi).
  • Il regolamento istituisce tre regimi separati che aumentano progressivamente il livello di regolamentazione e vigilanza in base all’importanza dell’indice di riferimento:
    • gli indici di riferimento non significativi non rientrano in nessuna delle due categorie di seguito e sono soggetti a regole meno onerose;
    • gli indici di riferimento significativi sono utilizzati come riferimento per strumenti finanziari, contratti finanziari o fondi di investimento con un valore medio complessivo di almeno 50 miliardi di euro, o che soddisfano altri criteri;
    • gli indici di riferimento critici sono utilizzati come riferimento per strumenti finanziari, contratti finanziari o fondi di investimento con un valore totale di almeno 500 miliardi di euro, o che soddisfano altri criteri.
  • Sono previste disposizioni specifiche per gli indici di riferimento per le merci*, gli indici di riferimento dei tassi di interesse e gli indici di riferimento per i dati regolamentati*.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2019/2089 ha introdotto nel regolamento due tipologie di indici di riferimento per il clima dell’Unione, fondati su una metodologia collegata agli impegni stabiliti nell’accordo di Parigi.
  • Il regolamento stabilisce inoltre condizioni di divulgazione ambientale, sociale e di governance (ESG) per tutti gli indici di riferimento, con l’eccezione degli indici di riferimento sui tassi di interesse e sui cambi.
  • L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) crea e mantiene un registro pubblico di tutti gli amministratori autorizzati o registrati.
  • Esistono vari programmi per fornire l’accesso al mercato dell’Unione a indici di riferimento finanziari e amministratori di paesi terzi.
  • Le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione hanno il potere di applicare sanzioni amministrative e altre misure in caso di violazione.
  • La Commissione europea doveva presentare una relazione sul funzionamento del sistema al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea entro il 1o gennaio 2020.
  • La Commissione può designare sostituti normativi degli indici di riferimento qualora cessi di essere fornito un indice di riferimento essenziale o un indice di riferimento di un paese terzo di particolare importanza nell’Unione [ai sensi del regolamento (UE) di modifica 2021/168]. Ciò ha lo scopo di attenuare l’incertezza giuridica in merito a contratti esistenti e di evitare rischi per la stabilità finanziaria: tale esigenza scaturisce dal fatto che, a partire da gennaio 2022, l’indice di riferimento dei tassi di interesse del London interbank offered rate (LIBOR) smetterà di essere pubblicato.

Atti delegati

Gli atti delegati adottati dalla Commissione comprendono:

  • il regolamento delegato (UE) 2018/1637 per quanto riguarda le norme tecniche relative alla funzione di sorveglianza;
  • il regolamento delegato (UE) 2018/1642 per quanto riguarda le norme tecniche che precisano ulteriormente i criteri di cui le autorità competenti devono tenere conto nel valutare se gli amministratori di indici di riferimento significativi debbano applicare determinati requisiti;
  • il regolamento delegato (UE) 2020/1816 per quanto riguarda la spiegazione nella dichiarazione sull’indice di riferimento del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono in ciascun indice di riferimento fornito e pubblicato;
  • il regolamento delegato (UE) 2020/1817 per quanto riguarda il contenuto minimo della spiegazione del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono nella metodologia degli indici di riferimento;
  • il regolamento delegato (UE) 2020/1818 per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento dell’Unione di transizione climatica e per gli indici di riferimento dell’Unione allineati con l’accordo di Parigi;
  • il regolamento delegato (UE) 2021/1348 per quanto riguarda le norme tecniche che specificano i criteri in base ai quali le autorità competenti possono esigere modifiche della dichiarazione di conformità degli indici di riferimento non significativi;
  • il regolamento delegato (UE) 2021/1349 per quanto riguarda le norme tecniche che specificano i criteri per la valutazione di conformità da parte delle autorità competenti per quanto riguarda l’amministrazione obbligatoria di un indice di riferimento critico;
  • il regolamento delegato (UE) 2021/1350 per quanto riguarda le norme tecniche che specificano i requisiti volti a garantire che i meccanismi di governance dell’amministratore siano sufficientemente solidi;
  • il regolamento delegato (UE) 2021/1351 per quanto riguarda le norme tecniche che specificano le caratteristiche dei sistemi e dei controlli per l’individuazione e la segnalazione di qualsiasi condotta che possa comportare la manipolazione o il tentativo di manipolazione di un indice di riferimento;
  • il regolamento delegato (UE) 2021/1352 per quanto riguarda le norme tecniche che specificano le condizioni volte a garantire che la metodologia per la determinazione di un indice di riferimento sia conforme ai requisiti di qualità.
  • Regolamento delegato (UE) 2022/804 che specifica le norme procedurali per le misure applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
  • Regolamento delegato (UE) 2022/805 che specifica le commissioni applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (UE) 2016/1011 è in vigore dal 1o gennaio 2018, con l’eccezione di determinati articoli già in vigore dal 30 giugno 2016. Tali articoli riguardano in gran parte lavori preparatori, tra cui l’elaborazione da parte dell’ESMA di norme tecniche di regolamentazione e l’individuazione e la vigilanza di indici di riferimento critici. Il regime applicabile all’impiego di indici di riferimento di paesi terzi nell’Unione entrerà in vigore dal 31 dicembre 2023.
  • Il regolamento (UE) 2021/168 è in vigore dal 13 febbraio 2021.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

Indice di riferimento. Una cifra che è resa pubblica e utilizzata per stabilire i prezzi delle rate nell’ambito di strumenti o contratti finanziari o per misurare le prestazioni di un fondo di investimento.
Amministratore. Una persona o una società/organizzazione che controlla un indice di riferimento.
Indice di riferimento per le merci. Un indice di riferimento che misura il prezzo di una merce.
Indice di riferimento per dati regolamentati. Indici di riferimento definiti da dati forniti da sedi regolamentate, borse dell’energia e aste delle quote di emissioni.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2016/1011 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) 2022/805 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le commissioni applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 145 del 24.5.2022, pag. 14).

Regolamento delegato (UE) 2022/804 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per le misure applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 145 del 24.5.2022, pag. 7).

Regolamento delegato (UE) 2021/1352 della Commissione, del 6 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni volte a garantire che la metodologia per la determinazione di un indice di riferimento sia conforme ai requisiti di qualità (GU L 291 del 13.8.2021, pag. 16).

Regolamento delegato (UE) 2021/1351 della Commissione, del 6 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le caratteristiche dei sistemi e dei controlli per l’individuazione e la segnalazione di qualsiasi condotta che possa comportare la manipolazione o il tentativo di manipolazione di un indice di riferimento (GU L 291 del 13.8.2021, pag. 13).

Regolamento delegato (UE) 2021/1350 della Commissione, del 6 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti volti a garantire che i meccanismi di governance dell’amministratore siano sufficientemente solidi (GU L 291 del 13.8.2021, pag. 9).

Regolamento delegato (UE) 2021/1349 della Commissione, del 6 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per la valutazione di conformità da parte delle autorità competenti per quanto riguarda l’amministrazione obbligatoria di un indice di riferimento critico (GU L 291 del 13.8.2021, pag. 4).

Regolamento delegato (UE) 2021/1348 della Commissione, del 6 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri in base ai quali le autorità competenti possono esigere modifiche della dichiarazione di conformità degli indici di riferimento non significativi (GU L 291 del 13.8.2021, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la spiegazione nella dichiarazione sull’indice di riferimento del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono in ciascun indice di riferimento fornito e pubblicato (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) 2020/1817 della Commissione, del 17 luglio 2020 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto minimo della spiegazione del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono nella metodologia degli indici di riferimento (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 12).

Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento dell’Unione di transizione climatica e per gli indici di riferimento dell’Unione allineati con l’accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17).

Regolamento delegato (UE) 2018/1637 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle procedure e alle caratteristiche della funzione di sorveglianza (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) 2018/1642 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano ulteriormente i criteri di cui le autorità competenti devono tenere conto nel valutare se gli amministratori di indici di riferimento significativi debbano applicare determinati requisiti (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 25).

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 della Commissione, dell’11 agosto 2016, che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 217, del 12.8.2016, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 19.04.2023

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