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Diritti dei passeggeri di autobus

Diritti dei passeggeri di autobus

I passeggeri, compresi quelli con disabilità o a mobilità ridotta, che viaggiano in autobus godono degli stessi diritti ovunque viaggino nell’Unione europea (UE). Tali diritti, compreso il diritto all’informazione o al rimborso in caso di ritardo o cancellazione, sono analoghi ai diritti dei passeggeri del trasporto via mare e per vie navigabili interne, aereo e ferroviario.

ATTO

Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004

SINTESI

I passeggeri, compresi quelli con disabilità o a mobilità ridotta, che viaggiano in autobus godono degli stessi diritti ovunque viaggino nell’Unione europea (UE). Tali diritti, compreso il diritto all’informazione o al rimborso in caso di ritardo o cancellazione, sono analoghi ai diritti dei passeggeri del trasporto via mare e per vie navigabili interne, aereo e ferroviario.

CHE COSA FA QUESTO REGOLAMENTO?

Il regolamento stabilisce norme per il trasporto con autobus in merito ai servizi regolari per i passeggeri che viaggiano all’interno dell’UE per distanze pari o superiori a 250 km. Alcune disposizioni si applicano a tutti i servizi, anche se di distanza inferiore.

PUNTI CHIAVE

Per quanto riguarda i servizi a lunga percorrenza, vale a dire di oltre 250 km, il regolamento prevede:

  • assistenza adeguata (spuntini, pasti e bevande e sistemazione in albergo per un massimo di due notti) in situazioni che implicano la cancellazione o a seguito di un ritardo di oltre 90 minuti nel caso di viaggi di oltre tre ore;
  • garanzia di rimborso o reinstradamento in casi di prenotazioni superiori ai posti disponibili, cancellazione oppure a seguito di un ritardo di oltre 120 minuti rispetto all’orario di partenza previsto;
  • risarcimento del 50 % del prezzo del biglietto a seguito di un ritardo di oltre 120 minuti dopo l’orario di partenza previsto, cancellazione del viaggio e impossibilità di offrire al passeggero il reinstradamento oppure il rimborso da parte del vettore;
  • informazioni quando il servizio subisce una cancellazione o un ritardo rispetto alla partenza;
  • protezione dei passeggeri in caso di lesioni, perdite o danni causati da incidenti stradali e/o risarcimento in caso di decesso;
  • assistenza specifica gratuita nei confronti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta sia presso le stazioni che a bordo degli autobus, nonché, ove necessario, il trasporto gratuito per gli accompagnatori.

Inoltre, per distanze inferiori a 250 km, il regolamento prevede:

  • non discriminazione basata sulla cittadinanza, in termini di tariffe e condizioni contrattuali per i passeggeri;
  • trattamento non discriminatorio nei confronti di persone con disabilità e a mobilità ridotta nonché risarcimento finanziario per perdita o danni subiti dalle attrezzature per la mobilità in caso di incidente;
  • norme minime sulle informazioni sul viaggio offerte a tutti i passeggeri prima e durante il viaggio stesso, nonché informazioni generali sui loro diritti presso le stazioni oppure online;
  • un meccanismo per il trattamento dei reclami predisposto dai vettori e a disposizione di tutti i passeggeri;
  • organismi nazionali indipendenti in ciascun paese dell’UE con il compito di applicare il regolamento e, se opportuno, comminare sanzioni.

Il regolamento prevede la possibilità di deroghe per servizi domestici regolari e per servizi regolari di cui una parte significativa si svolga al di fuori dell’UE.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

A decorrere dal 1o marzo 2013.

CONTESTO

Sito Internet della Commissione europea sui diritti dei passeggeri di autobus

In seguito all’epidemia da Covid-19 e all’introduzione di misure volte a far fronte all’impatto della crisi, la Commissione europea ha adottato:

TERMINI CHIAVE

Servizi regolari: servizi ordinari di autobus che trasportano passeggeri lungo tratte specifiche con fermate predeterminate.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (UE) n. 181/2011

20.3.2011

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GU L 55, 28.2.2011, pag. 1-12

Ultimo aggiornamento: 02.06.2020

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