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EU sea safety: rules & standards for ship inspection and maritime administration activities
Sicurezza marittima: disposizioni e norme per le ispezioni delle navi e le attività delle amministrazioni marittime
Sicurezza marittima: disposizioni e norme per le ispezioni delle navi e le attività delle amministrazioni marittime
Stabilisce le norme e le condizioni in base alle quali un paese dell’Unione europea (l’Unione), in quanto Stato di bandiera, può autorizzare un organismo riconosciuto * al fine di eseguire ispezioni e certificazioni statutarie per suo conto.
Autorizzazione degli organismi riconosciuti
I paesi dell’Unione devono garantire che le proprie amministrazioni mettano in atto le pertinenti convenzioni internazionali * per quanto concerne l’ispezione e la certificazione delle navi battenti la propria bandiera.
Un paese dell’Unione può autorizzare gli organismi a eseguire, tutte o in parte, le ispezioni e i controlli relativi all’emissione e al rinnovo dei certificati statutari * delle navi. Può affidare questi incarichi unicamente a organismi riconosciuti.
Il rilascio dei certificati di sicurezza radiofonica per navi da carico può tuttavia essere affidato a organismi privati riconosciuti che dispongono di sufficiente esperienza e di personale qualificato.
Un paese dell’Unione non deve rifiutarsi di autorizzare un organismo riconosciuto. Esso può tuttavia decidere di limitare il numero degli organismi da autorizzare sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
Le organizzazioni site in paesi terzi possono essere riconosciute a livello dell’Unione e conseguentemente autorizzate dalle amministrazioni dei paesi dell’Unione. In questi casi, possono essere richiesti accordi reciproci di autorizzazione.
Rapporti funzionali
Quando un paese dell’Unione autorizza un organismo riconosciuto, crea un «rapporto funzionale» con esso. Tale rapporto è disciplinato da un contratto contenente clausole relative alla responsabilità finanziaria, al controllo periodico degli incarichi, alla possibilità di effettuare approfondite ispezioni a campione delle navi e alla comunicazione obbligatoria delle informazioni legate alla classe (la «classe» è un gruppo di navi aventi la medesima struttura). È possibile che sia richiesto agli organismi autorizzati di avere una rappresentanza locale presso il paese interessato.
I paesi dell’Unione devono informare la Commissione europea in merito ai rapporti funzionali che instaurano.
Un paese dell’Unione potrebbe dover sospendere o revocare l’autorizzazione a un organismo riconosciuto se ritiene che l’organismo non soddisfi più le condizioni per l’adempimento dei suoi obblighi.
Monitoraggio
I paesi dell’Unione devono garantire che gli organismi riconosciuti che operano per loro conto svolgano gli incarichi in modo efficiente. Devono pertanto monitorarli ogni due anni e comunicare i risultati delle attività di monitoraggio ai paesi dell’Unione e alla Commissione.
Quando esegue il monitoraggio delle navi quale Stato di approdo, ogni paese dell’Unione dovrà informare la Commissione e gli altri paesi dell’Unione qualora:
Il paese dell’Unione è tenuto a segnalare esclusivamente i casi di navi che rappresentano una minaccia grave per la sicurezza e per l’ambiente o che rivelano un comportamento particolarmente negligente da parte degli organismi riconosciuti. Gli organismi devono essere informati in merito, affinché possano adottare le misure correttive necessarie.
La direttiva è entrata in vigore il 17 giugno 2009 e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’Unione entro il 17 giugno 2011.
Questa direttiva è stata adottata parallelamente al regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi. Tali strumenti abrogano la direttiva 94/57/CE. Il regolamento crea un sistema di autorizzazione a livello dell’Unione, che è un prerequisito per qualsiasi organismo che deve essere autorizzato da un paese dell’Unione nel contesto della direttiva 2009/15/CE.
Per maggiori informazioni, si consulti:
Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47).
Le successive modifiche alla direttiva 2009/15/CE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 19.02.2021