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Il regolamento (CE) n. 1331/2008 introduce una procedura uniforme efficace, limitata nel tempo e trasparente per l’autorizzazione dell’Unione europea (Unione) degli additivi, degli enzimi e degli aromi alimentari per agevolare la libera circolazione degli alimenti nel mercato unionale, garantendo nel contempo la tutela della salute dei consumatori. Non si applica agli aromatizzanti di affumicatura.
La procedura si basa su una valutazione dei rischi da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), definita dal regolamento (CE) n. 178/2002 e porta all’aggiornamento dell’elencocomunitario (oggi dell’Unione) per ognuna delle tre categorie di sostanze.
Il regolamento di modifica (UE) 2019/1381 introduce nuove norme sulla trasparenza e sulla riservatezza nella valutazione dei rischi.
PUNTI CHIAVE
Procedura uniforme
Solo le sostanze autorizzate per il mercato dell’Unione sono inserite nell’elenco dell’Unione, che viene aggiornato su iniziativa della Commissione europea, tramite domanda ufficiale di un paese dell’Unione o di un’altra parte interessata.
La Commissione trasmette le domande per le sostanze da inserire nell’elenco all’EFSA per la valutazione del rischio (obbligatorio in caso di possibili effetti sulla salute umana). L’EFSA è normalmente tenuta a rispondere entro nove mesi. Nei casi debitamente giustificati in cui l’EFSA sollecita informazioni complementari al richiedente, tale termine può essere prorogato. L’EFSA, ai sensi dell’emendamento del 2019, rende pubbliche le eventuali informazioni complementari fornite dal richiedente.
La Commissione presenta un progetto di regolamento che aggiorni l’elenco comunitario entro nove mesi dal ricevimento del parere dell’EFSA.
Il processo può essere interrotto dalla Commissione in qualsiasi momento. Nei casi urgenti, sono previste disposizioni per l’aggiunta, il ritiro o la modifica delle condizioni delle sostanze presenti nell’elenco.
La Commissione aveva due anni dall’adozione dei regolamenti sugli additivi, gli enzimi e gli aromi, dopo la consultazione con l’EFSA sulla valutazione del rischio per finalizzare la modalità di gestione delle domande, compreso:
il contenuto, la redazione e la presentazione;
il controllo della validità della domanda;
la natura delle informazioni che devono figurare.
Trasparenza
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1331/2008, l’EFSA garantisce la trasparenza delle proprie attività in conformità al regolamento (CE) n. 178/2002.
Il regolamento di modifica (UE) 2019/1381 introduce nuove regole sulla trasparenza che prevedono che l’EFSA, qualora la Commissione ne richieda il parere, renda pubblica la domanda senza indugio, comprese le informazioni complementari a sostegno e le informazioni aggiuntive fornite dal richiedente, nonché i suoi pareri scientifici. L’EFSA rende pubblica qualsiasi richiesta di parere oltre a qualsiasi proroga per il suo lavoro.
Riservatezza
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1331/2008, i richiedenti possono chiedere che talune parti delle loro domande siano considerate riservate, con una giustificazione verificabile.
Il regolamento di modifica (UE) 2019/1381 consente all’EFSA di concedere la riservatezza, ove applicabile, anche per quanto segue, se il richiedente dimostra che la divulgazione potrebbe danneggiare significativamente i suoi interessi (ad eccezione delle informazioni rilevanti per la valutazione della sicurezza):
informazioni fornite sul materiale utilizzato per produrre la sostanza interessata;
informazioni sui materiali o prodotti nei quali il richiedente intende utilizzare la sostanza;
informazioni analitiche dettagliate sulla variabilità e la stabilità dei singoli lotti di fabbricazione.
Situazioni di urgenza
In situazioni di urgenza connesse a una sostanza presente in elenco, la Commissione avvia le procedure di sicurezza alimentare dell’EFSA.
Legislazione collegata
Il regolamento del 2008 è stato adottato contemporaneamente agli atti legislativi collegati riportati di seguito, che approfondiscono in dettaglio le tre categorie:
Il regolamento (CE) n. 1332/2008 relativo agli enzimi alimentari (si veda la sintesi);
Il regolamento (CE) n. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari(si veda la sintesi);
Il regolamento (CE) n. 1334/2008 sugli aromi alimentari (si veda la sintesi).
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?
Il regolamento (CE) n. 1331/2008 si applica dal .
Il regolamento modificativo (UE) 2019/1381 si applica dal .
Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del , pag. 1).
Le modifiche successive al regolamento (UE) n. 1331/2008 sono state integrate nel testo di base. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell’analisi del rischio dell’Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE (GU L 231 del , pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del , pag. 7).
Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti, e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del , pag. 34).
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’, pag. 1).