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Protezione degli ecosistemi marini vulnerabili dalla pesca di fondo in alto mare

Protezione degli ecosistemi marini vulnerabili dalla pesca di fondo in alto mare

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 734/2008: protezione degli ecosistemi marini vulnerabili

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Stabilisce le regole per i pescherecci registrati nei paesi dell’Unione europea (UE) che esercitano attività di pesca con attrezzi di fondo* in alto mare, fuori dalle zone regolamentate dalle organizzazioni regionali per la gestione della pesca o laddove tali organizzazioni non abbiano adottato misure per questi tipi di pesca.

PUNTI CHIAVE

Organizzazioni regionali per la gestione della pesca (ORGP)

  • In linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, le ORGP sono organizzazioni internazionali attraverso le quali gli stati costieri e gli altri stati che praticano la pesca in alto mare collaborano per la conservazione e la gestione degli stock ittici, in particolare di quelli altamente migratori o transzonali*, in una specifica zona geografica.
  • Le ORGP hanno poteri di gestione per stabilire misure di conservazione e di gestione come i limiti di cattura e di pesca, misure tecniche e misure di controllo.
  • L’UE, rappresentata dalla Commissione europea, svolge un ruolo attivo in diverse ORGP.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai pescherecci che esercitano attività di pesca con attrezzi di fondo:

  • al di fuori di una zona di competenza di una ORGP;
  • in una zona per la quale è in via di istituzione una ORGP e in cui sono state adottate misure provvisorie di protezione dell’ambiente marino.

Permessi di pesca speciali

Le attività di pesca di fondo sono autorizzate solo se non presentano rischi di compromissione degli ecosistemi marini vulnerabili. I pescherecci registrati in UE che usano attrezzi da pesca di fondo in queste zone devono ottenere un permesso di pesca speciale. Le domande devono essere accompagnate da un piano di pesca particolareggiato che specifica:

  • la zona di pesca;
  • la specie bersaglio;
  • il tipo di attrezzo di fondo e le condizioni di utilizzo dello stesso;
  • la cartografia del fondo marino dove si intende operare, se l’autorità emittente non la possiede.

I permessi sono rilasciati dal paese in cui il peschereccio è registrato. Le autorità competenti di tale paese devono:

  • valutare i dati relativi agli ecosistemi marini nella zona specificata nel piano di pesca prima di rilasciare un permesso. Ove non sia presente o non sia stata eseguita un’adeguata valutazione scientifica, l’uso degli attrezzi da pesca di fondo è vietato;
  • notificare qualsiasi modifica del piano di pesca al fine di valutare se gli ecosistemi marini vulnerabili siano minacciati;
  • ritirare il permesso di tutti i pescherecci che non rispettano il proprio piano di pesca.

Chiusura della zona

In linea con la risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite 61/105 del 2006, i paesi dell’UE devono identificare le aree in cui le informazioni scientifiche disponibili confermano l’esistenza, accertata o probabile, di ecosistemi marini vulnerabili e procedere alla chiusura di tali zone alla pesca con attrezzi di fondo. La Commissione deve essere informata di eventuali chiusure che comunicherà agli altri paesi dell’UE.

Sorveglianza

Gli osservatori sorvegliano le attività dei pescherecci cui è stato rilasciato un permesso di pesca speciale per l’intera durata di esecuzione del piano di pesca. Durante questo periodo essi sono tenuti a:

  • annotare le informazioni sulle catture;
  • prender nota di eventuali modifiche al piano di pesca;
  • documentare eventuali scoperte inaspettate di ecosistemi vulnerabili;
  • registrare le profondità a cui è utilizzato l’attrezzo di fondo.

Entro i venti giorni successivi alla loro missione, gli osservatori presentano una relazione alle autorità competenti del paese dell’UE interessato, inviandone una copia alla Commissione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica a partire dal 31 luglio 2008.

* TERMINI CHIAVE

Attrezzi di fondo: attrezzi utilizzati, durante le normali operazioni di pesca, a contatto con il fondo marino, comprese le reti a strascico, le draghe, le reti da poste ancorate, i palangari fissi, le nasse e le trappole.

Stock ittici transzonali: risorse ittiche che migrano tra le zone di esclusione economica (ovvero zone marine sulle quali un paese detiene diritti speciali per quanto riguarda l’esplorazione e l’uso delle risorse marine) e l’alto mare.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d’alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8-13)

Ultimo aggiornamento: 04.10.2016

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