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Riutilizzo, riciclo e recupero di componenti e materiali dei veicoli

Riutilizzo, riciclo e recupero di componenti e materiali dei veicoli

I produttori devono progettare i veicoli in maniera tale che sia possibile riutilizzare, riciclare o recuperare soglie minime di componenti e materiali quando il veicolo giungerà al termine del proprio ciclo di vita. L’obiettivo è quello di ridurre gli scarti prodotti dai cosiddetti veicoli fuori uso.

ATTO

Direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio

SINTESI

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

Stabilisce norme amministrative e tecniche volte a far sì che i componenti e i materiali dei veicoli possano essere riutilizzati, riciclati e recuperati quanto più possibile. Intende garantire che i componenti riutilizzati non risultino rischiosi per la sicurezza o per l’ambiente.

PUNTI CHIAVE

  • Questa normativa dell’Unione europea (UE) si applica ai modelli nuovi e a quelli già in produzione di autovetture, giardinette, monovolume e veicoli commerciali leggeri (ad esempio furgoni).
  • I veicoli nuovi possono essere venduti nell’UE solo se è riutilizzabile e/o riciclabile almeno l’85 % della loro massa, oppure se è riutilizzabile e/o recuperabile almeno il 95 % della loro massa.
  • I produttori devono approntare strategie volte a gestire adeguatamente i requisiti di riusabilità, riciclabilità e recuperabilità della normativa.
  • Se le autorità nazionali considereranno soddisfacenti tali strategie, il produttore riceverà un certificato di conformità valido per almeno due anni.
  • Il riutilizzo di determinati componenti, come ad esempio airbag, cinture di sicurezza e bloccasterzi è vietato; questi componenti non possono essere usati su veicoli nuovi poiché possono presentare rischi legati alla sicurezza e all’ambiente.
  • La normativa non si applica ai veicoli speciali, quali ad esempio veicoli blindati e ambulanze, o ai veicoli prodotti in piccola serie, ossia meno di 500 veicoli di una famiglia di tipi venduti ogni anno in ciascun paese dell’UE.

Una normativa separata stabilisce le misure volte a limitare gli scarti prodotti dai veicoli fuori uso e dai loro componenti e garantisce che, laddove possibile, questi saranno riutilizzati, riciclati o recuperati.

CONTESTO

Ogni anno i veicoli fuori uso creano tra gli 8 e i 9 milioni di tonnellate di rifiuti nell’UE.

Per maggiori informazioni, consultare la pagina dedicata ai veicoli fuori uso sul sito web della Commissione europea.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2005/64/CE

15.12.2005

15.12.2006

GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10-27

Atti modificatori

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2009/1/CE

3.2.2009

-

GU L 9 del 14.1.2009, pag. 31-32

Ultimo aggiornamento: 25.08.2015

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