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Veicoli a motore: sistema di omologazione dell’Unione europea

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Veicoli a motore: sistema di omologazione dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Direttiva 2007/46/CE che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Essa fornisce agli Stati membri un insieme di norme comuni per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche destinati a tali veicoli.

Rende inoltre obbligatoria l’omologazione per tutte le categorie di veicoli interi, compresi quelli costruiti in più fasi. Essa stabilisce:

  • un quadro armonizzato con requisiti tecnici generali per l’omologazione di veicoli nuovi e di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, in modo da semplificarne l’immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione nell’UE;
  • norme riguardanti la vendita e la messa in circolazione di parti e apparecchiature destinate ai veicoli.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle automobili, ai furgoni, ai camion, agli autobus di linea e turistici, per i quali ora sono previsti requisiti pienamente armonizzati a livello dell’UE.

Procedura

  • Il sistema di omologazione dell’UE si basa sui principi di omologazione da parte di terzi* e sul reciproco riconoscimento* di tali omologazioni.
  • In base al regime di omologazione, prima di essere immesso sul mercato il tipo di veicolo viene testato da un servizio tecnico nazionale conforme alla legislazione. L’autorità di omologazione nazionale rilascia l’omologazione («scheda di omologazione CE») sulla base di tali test. Il fabbricante può richiedere l’omologazione in qualsiasi paese dell’UE.
  • È sufficiente che il veicolo venga omologato in un paese dell’UE perché tutti i veicoli del suo tipo vengano immatricolati senza ulteriori controlli in tutta l’UE sulla base del loro certificato di conformità.
  • Un certificato di conformità è una dichiarazione da parte del fabbricante che il veicolo è conforme ai requisiti di omologazione dell’UE. Il fabbricante ha la responsabilità di garantire la conformità della produzione al tipo omologato.

Prescrizioni tecniche

La direttiva riguarda principalmente la procedura amministrativa da seguire per l’omologazione dei veicoli. Gli effettivi requisiti tecnici su cui i veicoli devono essere testati sono dettagliati in altri testi dell’UE, di cui si trova un elenco nell’allegato IV della direttiva. Per esempio, tali testi:

  • rendono obbligatorie talune funzionalità quali:
    • controllo elettronico della stabilità;
    • specchi nuovi e migliorati;
    • luci di marcia diurna;
    • protezioni laterali per evitare che i pedoni e i ciclisti possano cadere sotto i veicoli e dispositivi antispruzzo;
  • stabiliscono requisiti addizionali per autobus di linea e turistici:
    • uscite di sicurezza adeguate alla capacità del veicolo;
    • accesso più semplice per persone con mobilità ridotta;
    • spazio residuo adeguato in caso di ribaltamento del veicolo ecc.;
  • coprono inoltre determinati obblighi ambientali, quali:
    • la misura standardizzata di emissioni di CO2,
    • limiti alle emissioni di sostanze inquinanti
    • consumo di carburante,
    • potenza del motore o emissioni rumorose del veicolo.

Nel 2017, la Commissione europea ha adottato i regolamenti (UE) 2017/1151 e (UE) 2017/1154. Essi garantiscono che, a partire dal 1o settembre 2017, i nuovi modelli di auto superino prove più affidabili sulle emissioni in condizioni di guida reali («Emissioni di guida reali»).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il 29 ottobre 2007. A seconda della categoria del veicolo, l’applicazione della direttiva era prevista per il periodo 2009-2014. Doveva entrare in vigore nei paesi dell’UE il 28 aprile 2009.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si consulti:

TERMINI CHIAVE

Omologazione da parte di terzi: un’omologazione ottenuta da un ente terzo, come un ente indipendente accreditato e autorizzato da ciascun paese dell’UE.
Reciproco riconoscimento: i paesi dell’UE riconoscono i certificati di omologazione emessi dalle autorità designate di altri paesi dell’UE.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

Successive modifiche e correzioni alla direttiva 2007/46/CE sono state incorporate nel testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2017/1154 della Commissione, del 7 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1151, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 1230/2012 e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni di guida reali dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 708).

Errata corrige.

Regolamento della Commissione (UE) 2017/2400, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 10.04.2018

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