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Fusioni di fondi e strutture master-feeder degli Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

Fusioni di fondi e strutture master-feeder degli Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

 

SINTESI DI:

Direttiva 2010/44/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, alle strutture master-feeder e alla procedura di notifica.

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Essa mette in atto disposizioni inerenti alle fusioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)* e alle strutture master-feeder nel quadro della direttiva 2009/65/CE relativa alle norme applicabili agli OICVM.

È una delle serie di quattro misure attuative adottate nel 2010, delle quali le altre tre sono la direttiva 2010/43/UE, il regolamento (UE) n. 583/2010 e il regolamento (UE) n. 584/2010.

PUNTI CHIAVE

Fusioni di OICVM

In caso di fusione di OICVM, i detentori di quote* dovranno essere informati sulle modalità della fusione e sul suo impatto potenziale sull’OICVM ricevente. Dovranno ricevere ulteriori informazioni che comprendono:

  • i loro diritti prima e dopo la fusione proposta;
  • un raffronto delle differenze tra OICVM riguardo a indicatori sintetici di rischio* delle informazioni chiave e tra spese, commissioni e oneri;
  • l’indicazione se la società di gestione o la società di investimento dell’OICVM oggetto di fusione intenda procedere ad un riequilibrio del portafoglio* prima che la fusione acquisti efficacia;
  • le modalità dettagliate di trattamento di eventuali redditi maturati nel rispettivo OICVM.

Essi dovranno inoltre ricevere informazioni sulla procedura di approvazione della proposta di fusione da parte dei detentori di quote nonché sulla data in cui la fusione acquista efficacia.

Le informazioni chiave per gli investitori dell’OICVM ricevente dovranno essere fornite ai detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione e ricevente.

Strutture master-feeder

Accordi e norme interne di comportamento tra l’OICVM feeder* e l’OICVM master*

L’accordo deve definire le condizioni per:

  • la trasmissione di una copia dei documenti pre-contrattuali e dei documenti operativi interni;
  • la delega delle funzioni di gestione degli investimenti e di gestione del rischio a terzi;
  • l’impostazione di regole interne relative alle violazioni e all’uso di derivati;
  • eventuali altri accordi di scambio di informazioni conclusi con terzi.

L’accordo deve inoltre contenere disposizioni relative agli investimenti e ai disinvestimenti dell’OICVM feeder:

  • una dichiarazione sulle categorie di azioni dell’OICVM master nelle quali può investire l’OICVM feeder;
  • le spese e gli oneri che devono essere sostenuti dall’OICVM feeder;
  • le condizioni alle quali può essere fatto un trasferimento iniziale o successivo di attività in natura dall’OICVM feeder all’OICVM master.

Le regole sulla condotta interna della società di gestione devono includere misure appropriate per attenuare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra l’OICVM feeder e l’OICVM master, o tra l’OICVM feeder e altri detentori di quote dell’OICVM master.

Procedure da seguire in caso di liquidazione dell’OICVM master

Quando l’OICVM feeder intende investire quanto meno l’85% delle sue attività in quote di un altro OICVM master, deve presentare alle autorità competenti:

  • la domanda di approvazione di tale investimento;
  • la domanda di approvazione relativa alle modifiche proposte al suo regolamento o atto di costituzione;
  • le modifiche apportate al suo prospetto e alle informazioni chiave per gli investitori.

Quando l’OICVM feeder intende convertirsi in un OICVM non feeder, deve presentare alle autorità:

  • la domanda di approvazione relativa alle modifiche proposte al suo regolamento o atto di costituzione;
  • le modifiche proposte al suo prospetto e alle informazioni chiave per gli investitori.

Quando l’OICVM feeder intende essere liquidato, deve fornire alle autorità una notifica di tale intenzione.

L’OICVM feeder deve informare l’OICVM master una volta ricevuta l’approvazione delle autorità.

Procedure da seguire in caso di fusione o divisione dell’OICVM master

L’OICVM feeder deve presentare alle autorità competenti una domanda di approvazione nei seguenti casi:

  • quando intende continuare ad essere un OICVM feeder dello stesso OICVM master;
  • quando intende diventare un OICVM feeder di un altro OICVM master;
  • quando intende convertirsi in un OICVM che non è un OICVM feeder;
  • quando intende essere liquidato.

L’OICVM feeder deve informare l’OICVM master una volta ricevuta l’approvazione delle autorità competenti.

La legislazione nazionale dello Stato membro che si applica all’accordo tra i depositari dell’OICVM master l’OICVM feeder si applica anche all’accordo sullo scambio di informazioni tra i depositari.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il venerdì 30 luglio 2010 e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’UE entro il giovedì 30 giugno 2011.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari: veicoli di investimento che raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investire tali capitali collettivamente tramite un portafoglio di strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni e altri titoli.
Detentore di quote: ogni persona fisica o giuridica che detenga una o più quote di un OICVM.
Indicatori sintetici di rischio misura del rischio di rischio complessivo di un fondo.
Riequilibrio del portafoglio: una modifica significativa della composizione del portafoglio di un OICVM.
OICVM feeder: un OICVM feeder è un OICVM per il quale è stato approvato l’investimento di almeno l’85% delle sue attività in quote di un altro OICVM.
OICVM master: un fondo OICVM con uno o più fondi feeder come investitori. Non può essere esso stesso un OICVM feeder né detenere quote di un OICVM feeder.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2010/44/UE della Commissione, del 1 luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, alle strutture master-feeder e alla procedura di notifica (GU L 176, del 10.7.2010, pagg. 28-41).

Rettifica

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) No 583/2010 della Commissione del 1 luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web (GU L 176, 10.7.2010, pagg. 1-15)

Regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione del 1 luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell’attestato OICVM, l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti (GU L 176, del 10.7.2010, pagg. 16-27)

Direttiva 2010/43/UE della Commissione del 1 luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell’accordo tra il depositario e la società di gestione (GU L 176, del 10.7.2010, pagg. 42-61)

Direttiva 2009/65/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (GU L 302, del 17.11.2009, pagg. 32-96)

Modifiche successive alla direttiva 2009/65/CE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 07.06.2018

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