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Conservazione di taluni stock di grandi migratori

Conservazione di taluni stock di grandi migratori

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1936/2001 — misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Mira a specificare le misure di controllo e ispezione che si applicano alla pesca di determinati pesci e mammiferi grandi migratori elencati nell’allegato I del regolamento. Le principali specie interessate sono:

  • tonni;
  • pesci spada;
  • squali;
  • balene; e
  • focene.

PUNTI CHIAVE

Il presente regolamento si applica ai pescherecci battenti bandiera degli Stati membri immatricolati nell’UE, che operano in una delle zone seguenti:

MISURE DI CONTROLLO E DI ISPEZIONE APPLICABILI NELLA ZONA 1

Il regolamento (CE) n. 1936/2001 è stato più volte modificato, da ultimo con il regolamento (UE) 2017/2107. Il regolamento del 2017 ha abrogato parti del regolamento (CE) n. 1936/2001 per tener conto delle varie modifiche adottate nelle raccomandazioni ICCAT dal 2008.

Ingrasso del tonno rosso

Un registro delle aziende di ingrasso* di tonno rosso fu introdotto nel 2004. Un paese dell’UE deve comunicare alla Commissione europea le aziende di ingrasso soggette alla sua giurisdizione che autorizza ad effettuare ingrasso di tonno rosso catturato nella zona della convenzione ICCAT. Le aziende di ingrasso non registrate non possono effettuare ingrasso di tonno rosso catturato nella zona della convenzione.

Quando il tonno rosso viene trasferito da un peschereccio comunitario a una nave di trasporto in vista dell’ingrasso, i capitani delle due navi sono tenuti a registrare una serie di dati nei rispettivi giornali di bordo (le quantità di tonno rosso trasferite, la zona di cattura, la data e la posizione in cui è avvenuto il trasferimento ecc.).

I paesi dell’UE devono:

  • registrare le quantità di tonno rosso messe in gabbia da navi battenti la loro bandiera;
  • comunicare alla Commissione i dati relativi alle quantità di tonno rosso catturate e messe in gabbia dalle navi battenti la loro bandiera nonché quelli relativi all’esportazione e all’importazione dei tonni rossi catturati e destinati all’ingrasso;
  • adottare le misure necessarie per garantire che le aziende di ingrasso di tonno rosso soggette alla loro giurisdizione presentino alle competenti autorità una dichiarazione di messa in gabbia e siano iscritte al registro;
  • adottare le misure necessarie per garantire che le aziende di ingrasso presentino ogni anno a loro una dichiarazione di commercializzazione per il tonno rosso ingrassato e, sulla base di tali informazioni, informino la Commissione dei quantitativi di tonno rosso ingabbiati e dei quantitativi commercializzati durante l’anno precedente.

MISURE DI CONTROLLO E DI ISPEZIONE APPLICABILI NELLA ZONA 2

  • Ogni paese dell’UE deve:
    • adottare le misure necessarie per garantire che le navi battenti la sua bandiera rispettino le misure applicabili nella zona;
    • comunicare alla Commissione l’elenco delle navi battenti la sua bandiera e immatricolate nel suo territorio, di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, autorizzate a pescare tonnidi e specie affini nella zona dell’IOTC. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato esecutivo dell’IOTC;
    • adottare le misure necessarie per garantire che solo le navi registrate effettuino attività di pesca.
  • I pescherecci registrati nella lista IOTC che pescano con palangari* devono ottenere l’autorizzazione dalle autorità competenti del paese di bandiera dell’UE prima di effettuare le procedure di trasbordo* nella zona di pesca dell’IOTC.
  • Gli attrezzi da pesca delle navi UE autorizzate a pescare nella zona IOTC devono recare contrassegni speciali.
  • I paesi dell’UE devono:
    • trasmettere al segretariato dell’IOTC varie statistiche sulle catture e sullo sforzo di pesca dei grandi migratori;
    • creare una banca dati informatica contenente le informazioni relative alle statistiche richieste, garantendo l’accesso alla Commissione;
    • designare per le ispezioni dei loro porti ispettori incaricati di sorvegliare e di ispezionare le operazioni di trasbordo e di sbarco delle specie di cui all’allegato I;
    • rilasciare un documento identificativo speciale ad ogni ispettore.
  • Il capitano della nave deve collaborare durante l’ispezione della nave fornendo i mezzi per esaminare le zone, le attrezzature e i documenti.
  • Se vi è una seria ragione per ritenere che una nave da pesca abbia violato le misure di conservazione dell’IOTC, l’ispettore prende nota dell’infrazione nel rapporto di ispezione. Deve garantire la custodia delle prove e inviare il rapporto di ispezione alla sua autorità. Lo Stato membro che ha ricevuto la notifica di un’infrazione commessa da una nave che batte la sua bandiera deve agire rapidamente al fine di ottenere ed esaminare le prove, condurre le indagini necessarie ed ispezionare la nave. In seguito comunica alla Commissione le sanzioni e le misure adottate nei confronti della nave interessata. A sua volta, la Commissione informa il segretariato esecutivo dell’IOTC.
  • Ai pescherecci dell’UE è vietato ricevere trasbordi di pesci delle specie elencate nell’allegato I da navi apolidi* o quelli che battono la bandiera di un paese che non è una parte cooperante. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati delle ispezioni eventuali di navi prive di nazionalità e le necessarie misure che essi hanno adottato in conformità del diritto internazionale.

MISURE DI CONTROLLO E DI ISPEZIONE APPLICABILI NELLA ZONA 3

Ogni paese dell’UE deve adottare le misure necessarie per garantire che le navi battenti la propria bandiera rispettino le misure della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali incorporate nella legislazione dell’UE e le pertinenti misure di accordo del programma internazionale per la conservazione dei delfini.

DA QUANDO VIENE APPLICATO IL REGOLAMENTO?

È entrato in vigore il 23 ottobre 2001.

CONTESTO

La Comunità europea partecipa ad organizzazioni regionali per la pesca (ORP) che stabiliscono un quadro di cooperazione in materia di conservazione e gestione degli stock di pesci grandi migratori. In qualità di parte contraente, la Comunità è tenuta ad applicare le misure di controllo e di sorveglianza derivanti dalle raccomandazioni adottate da tali ORP.

TERMINI CHIAVE

Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (Convenzione ICCAT): questa convenzione ha istituito la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT). Le raccomandazioni adottate da quest’ultima in materia di conservazione e gestione nella zona della convenzione sono vincolanti per le parti contraenti.
Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano: questa Commissione lavora per rafforzare la cooperazione internazionale allo scopo di conservare e utilizzare razionalmente il tonno e le specie affini nell’Oceano Indiano e nelle aree adiacenti. Essa adotta raccomandazioni vincolanti per le parti contraenti.
Ingrasso: si tratta dell’allevamento di individui in gabbie per aumentarne il peso o il tenore in grasso ai fini della commercializzazione.
Palangari: un metodo di pesca commerciale che fa uso di lunghi cavi con degli ami innescati fissati ad intervalli come attrezzi da pesca.
Trasbordo: il trasferimento di una cattura da un peschereccio più piccolo ad uno più grande che a sua volta lo incorpora in un lotto di spedizione più grande.
Navi apolidi: navi per le quali esistono fondati motivi di sospettare che siano prive di nazionalità.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1936/2001 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Cfr. la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1005/2008  del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

Cfr. la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio, dell’8 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica del commercio relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 1).

Cfr. la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 14.12.2018

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