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Removal of shark fins
Asportazione di pinne di squalo
Asportazione di pinne di squalo
Regolamento (CE) n. 1185/2003 relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci
Il regolamento si applica a:
Esso proibisce:
Tale divieto si applica ai pesci del taxon Elasmobranchii (che comprende squali, raie, razze e specie simili), ad eccezione dell’asportazione delle ali di razze.
Per agevolare il magazzinaggio a bordo, le pinne possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa, ma non devono essere asportate dalla carcassa prima dello sbarco.
Nell’ambito del presente regolamento, il paese di cui i pescherecci battono bandiera, conformemente al regime di controllo della pesca dell’UE, deve inviare alla Commissione europea una relazione annuale sul rispetto del regolamento, che riporti le seguenti informazioni:
Nel 2016, la Commissione ha pubblicato una relazione sul funzionamento del regolamento in seguito alla modifica del 2013, nonché sugli sviluppi internazionali in questo settore.
Si applica dal .
Regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, del , relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (GU L 167 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1185/2003 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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