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Agenzia europea di controllo della pesca

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Agenzia europea di controllo della pesca

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un’agenzia comunitaria di controllo della pesca e un regime di controllo delle attività di pesca

SINTESI

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

Istituisce l’EFCA, l’Agenzia europea di controllo della pesca, che prima del 2012 era nota come Agenzia comunitaria di controllo della pesca.

L’EFCA si propone di:

  • organizzare la cooperazione operativa delle attività di controllo e di ispezione della pesca dei paesi dell’Unione europea (UE);
  • aiutarli ad applicare le norme della politica comune della pesca (PCP).

PUNTI CHIAVE

La missione e i compiti dell’EFCA sono i seguenti:

  • coordinare:
    • il controllo e l’ispezione delle attività di pesca da parte dei paesi dell’UE,
    • l’impiego di mezzi nazionali di controllo e di ispezione messi in comune dai paesi dell’UE,
    • la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
  • aiutare i paesi dell’UE a:
    • riportare le informazioni sulle attività di pesca e sulle attività di controllo e di ispezione alla Commissione europea e alle altre parti interessate,
    • adempiere ai loro doveri in base alle norme della politica della pesca;
  • aiutare i paesi dell’UE e la Commissione a:
    • armonizzare l’applicazione della politica della pesca in tutta l’Unione europea,
    • assisterli nelle loro relazioni con i paesi terzi in materia di accordi di pesca;
  • contribuire a:
    • svolgere attività di ricerca e sviluppare tecniche di controllo e di ispezione,
    • formare ispettori e scambiare esperienze fra i paesi dell’UE.

Organizzazione

L’EFCA, che ha sede a Vigo, in Spagna, è composta da:

Il consiglio di amministrazione commissiona anche una valutazione esterna indipendente sull’efficacia dell’EFCA ogni cinque anni.

Cooperazione operativa

L’EFCA coordina le attività sia a terra che nelle acque europee e internazionali per mezzo di piani di impiego congiunto, che vengono redatti dall’EFCA previa consultazione con i paesi dell’UE.

Il direttore esecutivo invia la bozza di piano di impiego al paese dell’UE interessato e alla Commissione. Se non vi sono obiezioni al piano entro 15 giorni lavorativi (nel qual caso viene trasmesso alla Commissione per ricevere le modifiche necessarie), esso viene adottato.

I piani di impiego:

  • applicano i parametri di riferimento e le procedure di controllo e ispezione;
  • organizzano l’impiego dei mezzi nazionali;
  • fissano le condizioni secondo cui un paese dell’UE può entrare nelle acque di un altro paese dell’UE.

L’efficacia di ciascun piano di impiego congiunto viene valutata ogni anno.

Il centro di coordinamento dell’EFCA fornisce strumenti di monitoraggio, sorveglianza e comunicazione.

Altri punti chiave

  • L’EFCA può acquistare, affittare o noleggiare le attrezzature necessarie per l’attuazione dei piani di impiego congiunto e dei programmi di controllo e di ispezione.
  • In aggiunta alle risorse umane fornite dai paesi dell’UE per i programmi di controllo e di ispezione, ulteriore personale EFCA può essere assegnato come ispettore UE in acque internazionali.
  • L’EFCA può istituire un’unità di emergenza per raccogliere e valutare le informazioni e individuare le opzioni per contribuire a sostenere la PCP in caso di rischio grave che non può essere evitato con gli strumenti esistenti.
  • L’EFCA contribuisce all’attuazione della politica marittima integrata dell’UE.
  • L’EFCA è finanziata da tre fonti:
    • il bilancio dell’UE,
    • il pagamento per i servizi forniti ai paesi dell’UE;
    • i redditi da pubblicazioni, corsi di formazione e altri servizi che essa fornisce.
  • L’EFCA è coinvolta in vari progetti di ricerca e sviluppo di Orizzonte 2020 nel campo della sorveglianza marittima e delle tecniche di osservazione della Terra.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è entrato in vigore il 10 giugno 2005.

CONTESTO

Sulla scia della riforma della PCP nel 2002, le condizioni armonizzate per l’attuazione delle norme si sono rivelate un elemento chiave della politica. Si è sentita quindi la necessità di creare una struttura permanente per garantire il coordinamento delle attività di ispezione e di controllo nel settore della pesca. L’Agenzia comunitaria di controllo della pesca (in seguito EFCA) è stata il risultato di questa necessità.

ATTO

Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pagg. 1-14)

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 768/2005 sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 14.01.2016

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