EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fondi di garanzia relativi alle azioni esterne

Legal status of the document This summary has been archived and will not be updated. See 'Europa globale — strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale' for an updated information about the subject.

Fondi di garanzia relativi alle azioni esterne

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Esso stabilisce norme sui fondi di garanzia dell’Unione relativi alle azioni esterne.
  • Il fondo copre i rischi finanziari dell’Unione collegati ai prestiti e alle garanzie su prestiti erogati a paesi terzi o a favore di progetti realizzati nei paesi terzi.

PUNTI CHIAVE

  • In seguito alla sua attività di assunzione di prestiti e di erogazione di prestiti a paesi terzi, nonché di garanzia su prestiti destinati al finanziamento di progetti d’investimento realizzati in paesi terzi, l’Unione è esposta a rischi finanziari notevoli.
  • Il presente regolamento definisce quindi il funzionamento del fondo di garanzia dell’Unione, stabilisce le sue modalità di alimentazione e definisce le sue regole di gestione.

Missione

La missione del fondo per le azioni esterne è rimborsare i creditori dell’Unione in caso di inadempienze del beneficiario:

Inoltre, il fondo può coprire solamente le operazioni di prestito o di garanzia realizzate a favore di un paese terzo o destinate al finanziamento di progetti in paesi terzi.

Gestione e alimentazione finanziaria

La Commissione europea affida la gestione finanziaria del fondo alla BEI nell’ambito di un mandato a nome dell’Unione. Il fondo è alimentato:

  • dalla possibilità di un versamento annuale del bilancio generale dell’Unione europea (se necessario);
  • dagli interessi prodotti dagli investimenti finanziari delle risorse del fondo;
  • dai recuperi ottenuti presso debitori inadempienti.

Il regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) n. 2018/409 che ha aggiunto una quarta fonte di fondi: le entrate del premio di rischio* generate nel quadro delle operazioni di finanziamento della BEI per le quali l’Unione fornisce una garanzia che è remunerata.

Importo obiettivo e trasferimento annuale

  • L’importo obiettivo indica l’importo delle risorse di cui deve disporre il fondo ai fini dello svolgimento della sua missione. L’importo-obiettivo del fondo viene fissato al 9 % dell’insieme degli impegni di capitale in corso* derivanti da ciascun prestito o operazione di garanzia, aumentati degli interessi non pagati dovuti.
  • Il regolamento (UE) 2018/409 ha introdotto un emendamento in base al quale se l’importo del fondo è superiore al 10 % dell’insieme degli impegni di capitale in essere dell’Unione, è opportuno che l’eccedenza sia accreditata al bilancio generale dell’Unione. Ciò ha il fine di tutelare meglio il bilancio generale dell’Unione da potenziali ulteriori rischi di inadempimento legati alle operazioni di finanziamento della BEI riguardanti le questioni a lungo termine legate alla migrazione.
  • Il trasferimento annuale dal bilancio dell’Unione al fondo è calcolato applicando il tasso obiettivo all’insieme dei prestiti erogati e garantiti. La differenza tra il tasso obiettivo e il valore effettivo degli attivi del fondo è versata dal bilancio generale dell’Unione al fondo, o dal fondo al bilancio generale in caso di eccedenza registrata nel fondo.
  • L’importo della dotazione* è calcolato all’inizio dell’esercizio «n» sulla base dei prestiti erogati e garantiti nel corso dell’esercizio precedente («n – 1»). L’importo così calcolato viene inserito nel bilancio dell’anno n + 1. Ciò significa che c’è un intervallo di circa due anni tra l’inizio degli impegni e la dotazione effettiva del fondo.

Relazione

Obblighi della Commissione:

  • entro il 30 giugno 2019 la Commissione presenta una valutazione esterna indipendente dei vantaggi e degli svantaggi di affidare la gestione finanziaria delle attività del fondo e del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile alla Commissione, alla BEI o a una combinazione di entrambe;
  • la Commissione presenta una relazione annuale che contiene la presentazione della posizione finanziaria e un’informativa sul funzionamento del fondo al termine dell’anno civile precedente, oltre a informazioni dettagliate sul capitale residuo dei prestiti garantiti o sulle attività del fondo nell’anno civile precedente, nonché le conclusioni e gli insegnamenti che sono stati tratti. Essa contiene informazioni sulla gestione finanziaria, sulle prestazioni e sul rischio del fondo al termine dell’anno civile precedente. Dal 2019, e successivamente ogni tre anni, la relazione comprende anche una valutazione dell’adeguatezza dell’obiettivo del 9 % e della soglia del 10 % per il fondo.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 viene applicato dal 30 giugno 2009.

Il regolamento di modifica (UE) 2018/409 viene applicato dall’8 aprile 2018.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Entrate del premio di rischio: il premio di rischio è qualsiasi rendimento ricevuto da un investitore che sia superiore al tasso stimato privo di rischio (ovvero il tasso di rendimento su un investimento teoricamente privo di rischio quale un titolo di Stato). Ad esempio, se il rendimento stimato di un investimento è del 12 % e il tasso privo di rischio è del 2 %, il premio di rischio è del 10 %.
Impegni di capitale in corso: capitale prestato, ma non rimborsato.
Importo della dotazione: un importo assegnato alla copertura di impegni futuri.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (Versione codificata) (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

Le successive modifiche al Regolamento (CE Euratom) n. 480/2009 sono state incorporate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTO CORRELATO

Relazione della commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul Fondo di garanzia per le azioni esterne e sulla relativa gestione nel 2015 [COM(2016) 439 final, del 5.7.2016].

Ultimo aggiornamento: 25.10.2019

Top