This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Mediation in civil and commercial matters
Mediazione in materia civile e commerciale
Mediazione in materia civile e commerciale
Mediazione in materia civile e commerciale
Un quadro giuridico prevedibile può consentire ai cittadini dell’Unione europea (UE) di beneficiare pienamente dei vantaggi della mediazione quale processo di risoluzione delle controversie, in particolare in termini di convenienza e di rapidità.
ATTO
Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale
SINTESI
Un quadro giuridico prevedibile può consentire ai cittadini dell’Unione europea (UE) di beneficiare pienamente dei vantaggi della mediazione quale processo di risoluzione delle controversie, in particolare in termini di convenienza e di rapidità.
CHE COSA FA LA DIRETTIVA?
La direttiva mira a incoraggiare l’uso di metodi alternativi di risoluzione delle controversie, in particolare il ricorso alla mediazione. Essa mira a garantire un rapporto equilibrato tra mediazione e procedimento giudiziario.
PUNTI CHIAVE
La direttiva si applica alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale. Non si estende a:
I paesi dell’UE devono stabilire una procedura che consenta alle parti di richiedere la conferma di un accordo. Questa conferma può essere contenuta in una sentenza, in una decisione o in un atto autentico proveniente da un tribunale o da un’autorità pubblica. Essa consentirà il riconoscimento reciproco e l’esecuzione di un accordo in tutta l’UE, alle stesse condizioni di quelle stabilite per le decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale nonché in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.
I mediatori o i soggetti che sono coinvolti nel processo di mediazione non sono obbligati a testimoniare nel procedimento giudiziario riguardo alle informazioni ottenute durante tale procedimento, tranne nei casi in cui:
I paesi dell’UE devono incoraggiare la formazione dei mediatori, così come l’elaborazione e l’applicazione di codici volontari di condotta per la professione.
CONTESTO
Nel 2013 l’UE ha pubblicato due nuovi atti legislativi sui modi alternativi di risoluzione delle controversie:
Per ulteriori informazioni, consultare la risoluzione alternativa delle controversie e la risoluzione delle controversie online (ADR/ODR) sul sito Internet della Commissione europea
TERMINI CHIAVE
Mediazione: un processo strutturato in cui due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della loro controversia con l’assistenza di un mediatore. Tale processo può essere avviato dalle parti, suggerito o ordinato da un tribunale o prescritto dalla legge di un paese dell’UE.
Mediatore: un terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente. Lo stato o l’occupazione di questa persona nel paese dell’UE in questione non è rilevante né lo è il modo in cui il terzo è stato nominato o invitato a gestire la mediazione.
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Direttiva 2008/52/CE |
13.6.2008 |
21.5.2011 (Articolo 10: 21.11.2010) |
ATTI COLLEGATI
Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori) (GU L 165, 18.6.2013, pag. 63-79)
Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ODR per i consumatori) (GU L 165, 18.6.2013, pag. 1-12)
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Verso un quadro orizzontale europeo per i ricorsi collettivi», COM(2013) 401 final dell’11.6.2013
Ultimo aggiornamento: 17.08.2015