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Mediazione in materia civile e commerciale

Mediazione in materia civile e commerciale

Un quadro giuridico prevedibile può consentire ai cittadini dell’Unione europea (UE) di beneficiare pienamente dei vantaggi della mediazione quale processo di risoluzione delle controversie, in particolare in termini di convenienza e di rapidità.

ATTO

Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale

SINTESI

Un quadro giuridico prevedibile può consentire ai cittadini dell’Unione europea (UE) di beneficiare pienamente dei vantaggi della mediazione quale processo di risoluzione delle controversie, in particolare in termini di convenienza e di rapidità.

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

La direttiva mira a incoraggiare l’uso di metodi alternativi di risoluzione delle controversie, in particolare il ricorso alla mediazione. Essa mira a garantire un rapporto equilibrato tra mediazione e procedimento giudiziario.

PUNTI CHIAVE

La direttiva si applica alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale. Non si estende a:

  • la materia fiscale, doganale e amministrativa;
  • la responsabilità di un paese dell’UE per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri;
  • le controversie in cui una o più parti ha domicilio o residenza in Danimarca.

I paesi dell’UE devono stabilire una procedura che consenta alle parti di richiedere la conferma di un accordo. Questa conferma può essere contenuta in una sentenza, in una decisione o in un atto autentico proveniente da un tribunale o da un’autorità pubblica. Essa consentirà il riconoscimento reciproco e l’esecuzione di un accordo in tutta l’UE, alle stesse condizioni di quelle stabilite per le decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale nonché in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

I mediatori o i soggetti che sono coinvolti nel processo di mediazione non sono obbligati a testimoniare nel procedimento giudiziario riguardo alle informazioni ottenute durante tale procedimento, tranne nei casi in cui:

  • ciò sia necessario per superiori considerazioni di ordine pubblico, in particolare sia necessario per assicurare la protezione degli interessi superiori di una persona;
  • la comunicazione del contenuto dell’accordo sia necessaria ai fini dell’applicazione o dell’esecuzione di tale accordo.

I paesi dell’UE devono incoraggiare la formazione dei mediatori, così come l’elaborazione e l’applicazione di codici volontari di condotta per la professione.

CONTESTO

Nel 2013 l’UE ha pubblicato due nuovi atti legislativi sui modi alternativi di risoluzione delle controversie:

  • La direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie che assicura che i consumatori abbiano accesso a organismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) di elevata qualità per tutti i tipi di controversie contrattuali con i commercianti. Per garantire tale accesso, i paesi dell’UE devono istituire infrastrutture ADR nazionali entro gennaio 2016. La mediazione è una delle varie forme di ADR su cui i paesi dell’UE possono contare per istituire tale infrastruttura;
  • Regolamento (UE) n. 524/2013 sulla risoluzione delle controversie online (ODR), in base al quale una piattaforma online a livello UE sarà allestita per le controversie derivanti da transazioni online. La piattaforma permetterà ai consumatori di presentare le proprie controversie online e opererà in tutte le lingue ufficiali dell’UE. L’accesso al pubblico è previsto a partire dal gennaio 2016.

Per ulteriori informazioni, consultare la risoluzione alternativa delle controversie e la risoluzione delle controversie online (ADR/ODR) sul sito Internet della Commissione europea

TERMINI CHIAVE

Mediazione: un processo strutturato in cui due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della loro controversia con l’assistenza di un mediatore. Tale processo può essere avviato dalle parti, suggerito o ordinato da un tribunale o prescritto dalla legge di un paese dell’UE.

Mediatore: un terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente. Lo stato o l’occupazione di questa persona nel paese dell’UE in questione non è rilevante né lo è il modo in cui il terzo è stato nominato o invitato a gestire la mediazione.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2008/52/CE

13.6.2008

21.5.2011 (Articolo 10: 21.11.2010)

GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3-8

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori) (GU L 165, 18.6.2013, pag. 63-79)

Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ODR per i consumatori) (GU L 165, 18.6.2013, pag. 1-12)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Verso un quadro orizzontale europeo per i ricorsi collettivi», COM(2013) 401 final dell’11.6.2013

Ultimo aggiornamento: 17.08.2015

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