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Decisioni di allontanamento: riconoscimento reciproco da parte dei paesi dell’Unione europea

Decisioni di allontanamento: riconoscimento reciproco da parte dei paesi dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Mira a garantire che la decisione, da parte di un paese dell’Unione europea (UE), di allontanare un cittadino di un paese extra UE presente in un altro paese dell’UE sia rispettata e adempiuta.

PUNTI CHIAVE

  • Gli ordini di allontanamento si applicano ai cittadini di paesi extra UE che:
    • costituiscono una minaccia grave e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale;
    • sono stati condannati per un reato punibile con una pena privativa della libertà di almeno un anno;
    • si ritiene, sulla base di seri motivi o indizi concreti, abbiano commesso o intendano commettere fatti di tale natura;
    • non rispettano le normative nazionali relative all’ingresso o al soggiorno.
  • Se la persona interessata è titolare di un titolo di soggiorno valido, il paese che impone l’allontanamento deve consultare il paese che ha rilasciato il titolo.
  • I paesi dell’UE che applicano la normativa devono:
    • rispettare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali;
    • garantire che la persona interessata possa proporre un ricorso avverso l’ordine di allontanamento;
    • proteggere i dati personali e la sicurezza dei dati;
    • ricorrere a tutti i canali adeguati di cooperazione e di scambio di informazioni per attuare la normativa;
    • compensarsi reciprocamente per i costi finanziari in cui incorrono. Le disposizioni sono stabilite nella decisione 2004/191/CE del Consiglio.
  • Il paese autore dell’ordine di allontanamento deve fornire al paese di esecuzione tutti i documenti necessari il più rapidamente possibile.
  • Il paese di esecuzione della decisione deve garantire che né la normativa nazionale né quella internazionale pertinente ostino all’esecuzione.
  • La normativa non si applica ai familiari dei cittadini dell’UE.
  • La direttiva 2003/110/CE del Consiglio stabilisce le disposizioni circa il transito di residenti irregolari di paesi terzi espulsi per via aerea attraverso un altro paese dell’UE.
  • La direttiva 2008/115/CE stabilisce norme e procedure comuni per il rimpatrio di cittadini di paesi extra UE il cui soggiorno è irregolare.
  • Il regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino III) stabilisce i criteri e le procedure volti a determinare quale paese dell’UE è competente per l’esame di una domanda di asilo.
  • A settembre 2005, il Consiglio d’Europa ha pubblicato venti orientamenti sui rimpatri forzati.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal 2 giugno 2001. I paesi dell’UE dovevano integrarla nel proprio diritto nazionale entro il 2 dicembre 2002.

CONTESTO

Il Regno Unito (1) e l’Irlanda, pur non trovandosi nell’area Schengen di circolazione senza passaporto, applicano la normativa e partecipano alle relative disposizioni, così come l’Islanda e la Norvegia, mentre la Danimarca non vi aderisce.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pagg. 34-36)

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all’assistenza durante il transito nell’ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (GU L 321 del 6.12.2003, pagg. 26-31)

Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall’applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 60 del 27.2.2004, pagg. 55-57)

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pagg. 98-107)

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pagg. 31-59)

Ultimo aggiornamento: 09.01.2017



(1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.

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