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Assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea

Assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea

Atto del Consiglio che stabilisce la convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea

QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE E DELL’ATTO?

La convenzione punta a incoraggiare e facilitare l’assistenza tra le autorità giudiziarie, di polizia e delle dogane, in materia penale e a rendere più efficace e più rapida la cooperazione in materia penale. Essa completa l’applicazione della convenzione del Consiglio d’Europa sull’assistenza giudiziaria in materia penale, del 1959, e il suo protocollo del 1978.

L’atto approva la convenzione per conto dell’UE.

PUNTI CHIAVE

Richieste di assistenza

  • Le richieste sono trasmesse ed eseguite per iscritto direttamente dalle autorità giudiziarie nazionali.
  • Le richieste di trasferimento temporaneo o di transito di persone detenute, la trasmissione di notifiche di condanne devono passare dalle autorità centrali degli Stati membri.
  • Per motivi d’urgenza, la richiesta può essere presentata mediante Interpol o qualsiasi organo competente secondo le disposizioni introdotte in base al Trattato sull’Unione europea.
  • Lo Stato membro dell’Unione europea a cui viene richiesta l’assistenza (Stato membro richiesto) deve rispettare le formalità e le procedure indicate dallo Stato membro che ha fatto la richiesta (Stato membro richiedente) ed eseguirla non appena possibile tenendo conto per quanto possibile delle scadenze indicate.
  • Gli Stati membri inviano direttamente per posta alle persone che si trovano nel territorio di un altro Stato membro gli atti del procedimento ad esse destinati. In alcuni casi, s’incarica di questo invio lo Stato al quale è rivolta la richiesta.
  • Un’autorità giudiziaria o un’autorità centrale di uno Stato membro dell’UE può stabilire contatti diretti con un’autorità di polizia o doganale di un altro Stato membro dell’UE o, nel caso di richieste di assistenza giudiziaria relative a procedimenti, con un’autorità amministrativa di un altro Stato membro dell’UE. Gli Stati hanno facoltà di rifiutare l’applicazione di questa clausola o di applicarla solo a determinate condizioni.
  • Gli Stati membri dell’UE possono scambiare spontaneamente informazioni in merito a reati o a illeciti amministrativi la cui perseguibilità è di competenza dell’autorità destinataria.

Forme particolari di assistenza

  • I beni oggetto di furto, che siano stati ritrovati in un altro Stato membro sono messi a disposizione dello Stato richiedente ai fini della loro restituzione al proprietario.
  • Una persona detenuta nel territorio di uno Stato membro richiedente può, previo consenso delle autorità competenti, essere trasferita temporaneamente nel territorio di un altro Stato membro dove l’istruttoria ha luogo. Se richiesto da uno Stato membro, il consenso della persona interessata deve essere dato prima de suo trasferimento.
  • Le autorità giudiziarie di un altro Stato membro possono ascoltare un testimone o un perito mediante videoconferenza, se ciò non è contrario ai principi fondamentali dello Stato al quale è rivolta la richiesta e se tutte le parti implicate sono d’accordo.
  • Le consegne sorvegliate* sono autorizzate sul territorio di un altro Stato membro dell’UE nel quadro di indagini penali relative a reati passibili di estradizione. Esse vengono effettuate sotto la direzione e il controllo dello Stato membro al quale è rivolta la richiesta.
  • Due o più Stati membri possono costituire una squadra investigativa comune per un fine specifico e per un periodo limitato sulla base di un comune accordo fra gli Stati interessati. Un funzionario dello Stato membro nel cui territorio interviene la squadra investigativa coordina e dirige le attività.
  • È inoltre prevista la possibilità di indagini effettuate da agenti infiltrati o sotto falsa identità, nel rispetto del diritto e delle relative procedure nazionali.

Intercettazione di telecomunicazioni

  • L’intercettazione di telecomunicazione può essere effettuata se richiesta dell’autorità competente di un altro Stato membro dell’UE designata a tal fine in quello Stato membro.
  • Le telecomunicazioni possono essere intercettate e trasmesse direttamente allo Stato membro richiedente oppure registrata e trasmesse successivamente.
  • L’intercettazione può essere effettuata anche nel territorio di uno Stato membro dell’UE in cui è situata l’installazione terrestre per le telecomunicazioni via satellite. Se l’assistenza tecnica di questo Stato non è necessaria, l’intercettazione viene effettuata dai prestatori di servizi dello Stato richiedente. Qualora l’intercettazione avvenga in un determinato Stato poiché è lì che si trova la persona sottoposta a intercettazione, lo Stato membro che effettua l’intercettazione deve informare l’altro Stato riguardo la propria azione.

Disposizioni speciali per alcuni Stati membri

Sono previste disposizioni particolari per:

  • Irlanda e al Regno Unito (1) (trasmissione delle richieste di assistenza),:
  • Lussemburgo (protezione dei dati personali);
  • Norvegia e all’Islanda (disposizioni connesse con l’acquis di Schengen e con l’entrata in vigore della convenzione).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO L’ATTO E LA CONVENZIONE?

La convenzione è entrata in vigore il 23 agosto 2005.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Consegna sorvegliata: la tecnica di permettere l’esecuzione di consegne illegali o sospette dal, attraverso il o nel territorio di uno o più Stati, con la conoscenza e sotto la vigilanza delle loro autorità competenti, al fine di compiere indagini su un reato e identificare le persone coinvolte nel compimento dello stesso.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea - Dichiarazione del Consiglio relativa all’articolo 10, paragrafo 9 - Dichiarazione del Regno Unito (1) relativa all’articolo 20 (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3).

Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce, conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, la convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea. (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Protocollo stabilito dal Consiglio a norma all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (GU C 326 del 21.11.2001, pag. 2).

Comunicazione del segretario generale del Consiglio dell’Unione europea a norma dell’articolo 30, paragrafo 2, della convenzione stabilita dal Consiglio a norma dell’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 24).

Ultimo aggiornamento: 10.09.2018



(1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.

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