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Incoraggiare la cooperazione giudiziaria in materia civile

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Incoraggiare la cooperazione giudiziaria in materia civile

Il presente regolamento istituisce un quadro generale comunitario di attività per agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile. In questo settore le attività comunitarie comprendono il sostegno ad organizzazioni impegnate a favorire ed incoraggiare la cooperazione giudiziaria in materia civile, nonché a progetti specifici.

ATTO

Regolamento (CE) n. 743/2002 del Consiglio, del 25 aprile 2002, che istituisce un quadro generale comunitario di attività per agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile.

SINTESI

Il presente regolamento mira a stabilire un quadro generale comunitario di attività per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 destinato ad agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile. Per il periodo 2007-2013, il 6 aprile 2005 la Commissione europea ha presentato una proposta per il programma specifico "Giustizia civile" nel quadro del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia" (cfr. "atti collegati").

Il regolamento non è applicabile alla Danimarca. Il Regno Unito e l'Irlanda hanno invece notificato la loro volontà di partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento (possibilità conforme ai protocolli sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegati al trattato UE e al trattato CE).

Assegnare sovvenzioni, realizzare gli obiettivi del programma

Gli obiettivi del programma sono:

  • incoraggiare la cooperazione giudiziariain materia civile per garantire certezza giuridica e migliorare l'accesso alla giustizia;
  • migliorare la conoscenza reciproca dei sistemi giudiziari degli Stati membri;
  • garantire l'attuazione degli strumenti comunitari nel settore della cooperazione giudiziaria civile;
  • migliorare l'informazione del pubblico sull'accesso alla giustizia, la cooperazione giudiziaria e i sistemi giuridici degli Stati membri.

Per quanto riguarda le attività che beneficiano di un sostegno, il quadro generale è destinato ad assegnare:

  • sovvenzioni per i progetti cofinanziati che realizzano uno o più degli obiettivi del quadro d'attività;
  • sovvenzioni per le spese di funzionamento delle organizzazioni non governative europee;
  • un finanziamento per le azioni autonome attuate dalla Commissione su iniziativa propria.

Assegnare sovvenzioni ad istituzioni pubbliche e private

Il regolamento prevede l'assegnazione di sovvenzioni per le attività delle organizzazioni non governative e per progetti specifici presentati da istituzioni e organismi pubblici e privati.

Alle organizzazioni non governative possono essere accordati finanziamenti se soddisfano se soddisfano le seguenti condizioni:

  • avere lo statuto di organizzazione senza scopo di lucro, costituita conformemente alla legge di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
  • svolgere attività di dimensione europea che comportino la partecipazione, di regola, di almeno la metà degli Stati membri;
  • perseguire tra i vari obiettivi la promozione della cooperazione giudiziaria in materia civile.

I progetti specifici possono essere presentati da istituzioni, enti pubblici o privati (istituti di ricerca, associazioni professionali, ecc.). Devono mirare all'organizzazione di scambi, tirocini, studi, ricerche, riunioni e seminari.

L'art. 4 del Regolamento prevedeva la possibilità, a determinate condizioni, di aprire tale quadro generale alla partecipazione dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (PECO), di Cipro, di Malta, e della Turchia e di qualsiasi altro paese, se gli accordi e le procedure lo autorizzano. Naturalmente questo articolo non è più applicabile ai 10 nuovi Stati membri che fanno parte dell'Unione europea dal 1° maggio 2004.

Garantire l'attuazione del quadro comunitario di attività

Per garantire l'attuazione del presente quadro d'attività, la Commissione pubblica, ogni anno entro il 30 giugno, un programma di lavoro che stabilisce gli obiettivi e le azioni prioritari dell'anno successivo.

La Commissione è incaricata della valutazione e della selezione dei progetti, nel rispetto di alcuni criteri prioritari (la dimensione europea, la capacità di realizzare uno degli obiettivi del presente quadro di attività, la complementarità con altre attività, ecc.).

Qualsiasi decisione di finanziamento è sottoposta al controllo finanziario della Commissione e alle verifiche della Corte dei conti. L'intervento finanziario a carico del bilancio generale dell'Unione europea non può, di norma, superare il 60% del costo delle azioni. In circostanze eccezionali l'intervento finanziario può raggiungere l'80%.

Per garantire la trasparenza delle azioni finanziate, la Commissione pubblica ogni anno l'elenco dei beneficiari e delle azioni finanziate. I beneficiari devono consegnare alla Commissione una relazione per ogni azione intrapresa. Inoltre, se la Commissione constata irregolarità, può ridurre, sospendere o recuperare i finanziamenti accordati.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 743/2002

01.05.2002

-

GU L 115 del 10.05.2002

ATTI COLLEGATI

Decisione n. 1149/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007 , che istituisce il programma specifico Giustizia civile per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale Diritti fondamentali e giustizia [GU L 257 del 3.10.2007].

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 9 febbraio 2005, sullo stato di attuazione intermedio del programma quadro di cooperazione giudiziaria in materia civile (2002-2006) [COM(2005) 34 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La relazione descrive gli sviluppi del programma dalla sua adozione, avvenuta nel 2002, fino al 30 giugno 2004. Le azioni condotte dalla Commissione, con lo scopo di informare i professionisti del settore giudiziario e il pubblico sui progressi conseguiti nell'ambito della cooperazione civile (segnatamente l' atlante giudiziario in materia civile, la base di dati giurisprudenziali in conformità ai regolamenti « Bruxelles I » e « Bruxelles II », e una campagna d'informazione rivolta agli operatori del diritto) hanno suscitato ampi consensi. D'altro canto, gli inviti a presentare proposte 2002, 2003 e 2004 per progetti specifici della società civile hanno riscosso un numero limitato di proposte, probabilmente a causa del budget disponibile. Sono state accolte 51 proposte su un totale di 106.

Ultima modifica: 18.08.2010

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