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Facilitating judicial cooperation in civil matters
Incoraggiare la cooperazione giudiziaria in materia civile
Incoraggiare la cooperazione giudiziaria in materia civile
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Incoraggiare la cooperazione giudiziaria in materia civile
Il presente regolamento istituisce un quadro generale comunitario di attività per agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile. In questo settore le attività comunitarie comprendono il sostegno ad organizzazioni impegnate a favorire ed incoraggiare la cooperazione giudiziaria in materia civile, nonché a progetti specifici.
ATTO
Regolamento (CE) n. 743/2002 del Consiglio, del 25 aprile 2002, che istituisce un quadro generale comunitario di attività per agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile.
SINTESI
Il presente regolamento mira a stabilire un quadro generale comunitario di attività per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 destinato ad agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile. Per il periodo 2007-2013, il 6 aprile 2005 la Commissione europea ha presentato una proposta per il programma specifico "Giustizia civile" nel quadro del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia" (cfr. "atti collegati").
Il regolamento non è applicabile alla Danimarca. Il Regno Unito e l'Irlanda hanno invece notificato la loro volontà di partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento (possibilità conforme ai protocolli sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegati al trattato UE e al trattato CE).
Assegnare sovvenzioni, realizzare gli obiettivi del programma
Gli obiettivi del programma sono:
Per quanto riguarda le attività che beneficiano di un sostegno, il quadro generale è destinato ad assegnare:
Assegnare sovvenzioni ad istituzioni pubbliche e private
Il regolamento prevede l'assegnazione di sovvenzioni per le attività delle organizzazioni non governative e per progetti specifici presentati da istituzioni e organismi pubblici e privati.
Alle organizzazioni non governative possono essere accordati finanziamenti se soddisfano se soddisfano le seguenti condizioni:
I progetti specifici possono essere presentati da istituzioni, enti pubblici o privati (istituti di ricerca, associazioni professionali, ecc.). Devono mirare all'organizzazione di scambi, tirocini, studi, ricerche, riunioni e seminari.
L'art. 4 del Regolamento prevedeva la possibilità, a determinate condizioni, di aprire tale quadro generale alla partecipazione dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (PECO), di Cipro, di Malta, e della Turchia e di qualsiasi altro paese, se gli accordi e le procedure lo autorizzano. Naturalmente questo articolo non è più applicabile ai 10 nuovi Stati membri che fanno parte dell'Unione europea dal 1° maggio 2004.
Garantire l'attuazione del quadro comunitario di attività
Per garantire l'attuazione del presente quadro d'attività, la Commissione pubblica, ogni anno entro il 30 giugno, un programma di lavoro che stabilisce gli obiettivi e le azioni prioritari dell'anno successivo.
La Commissione è incaricata della valutazione e della selezione dei progetti, nel rispetto di alcuni criteri prioritari (la dimensione europea, la capacità di realizzare uno degli obiettivi del presente quadro di attività, la complementarità con altre attività, ecc.).
Qualsiasi decisione di finanziamento è sottoposta al controllo finanziario della Commissione e alle verifiche della Corte dei conti. L'intervento finanziario a carico del bilancio generale dell'Unione europea non può, di norma, superare il 60% del costo delle azioni. In circostanze eccezionali l'intervento finanziario può raggiungere l'80%.
Per garantire la trasparenza delle azioni finanziate, la Commissione pubblica ogni anno l'elenco dei beneficiari e delle azioni finanziate. I beneficiari devono consegnare alla Commissione una relazione per ogni azione intrapresa. Inoltre, se la Commissione constata irregolarità, può ridurre, sospendere o recuperare i finanziamenti accordati.
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 743/2002 |
01.05.2002 |
- |
GU L 115 del 10.05.2002 |
ATTI COLLEGATI
Decisione n. 1149/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007 , che istituisce il programma specifico Giustizia civile per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale Diritti fondamentali e giustizia [GU L 257 del 3.10.2007].
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 9 febbraio 2005, sullo stato di attuazione intermedio del programma quadro di cooperazione giudiziaria in materia civile (2002-2006) [COM(2005) 34 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La relazione descrive gli sviluppi del programma dalla sua adozione, avvenuta nel 2002, fino al 30 giugno 2004. Le azioni condotte dalla Commissione, con lo scopo di informare i professionisti del settore giudiziario e il pubblico sui progressi conseguiti nell'ambito della cooperazione civile (segnatamente l' atlante giudiziario in materia civile, la base di dati giurisprudenziali in conformità ai regolamenti « Bruxelles I » e « Bruxelles II », e una campagna d'informazione rivolta agli operatori del diritto) hanno suscitato ampi consensi. D'altro canto, gli inviti a presentare proposte 2002, 2003 e 2004 per progetti specifici della società civile hanno riscosso un numero limitato di proposte, probabilmente a causa del budget disponibile. Sono state accolte 51 proposte su un totale di 106.
Ultima modifica: 18.08.2010