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Lo spazio Schengen

Lo spazio Schengen

 

SINTESI DI:

Acquis di Schengen — Accordo fra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni

Acquis di Schengen — Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni

QUAL È LO SCOPO DELLO SPAZIO SCHENGEN?

  • Esso punta a consentire alle persone residenti dell’Unione europea (Unione) di attraversare le frontiere interne degli Stati membri dell’Unione senza sottoporsi ai controlli o esibire il passaporto.
  • L’apertura delle frontiere interne rappresenta uno dei due effetti principali dello spazio Schengen. L’altro è quello di garantire la sicurezza dei cittadini. Ciò implica un inasprimento e l’applicazione di criteri uniformi per i controlli all’ingresso da parte di cittadini non-Schengen alla frontiera esterna comune dell’Unione, lo sviluppo della cooperazione tra guardie di frontiera, polizia nazionale e autorità giudiziarie e l’uso di sofisticati sistemi di scambio di informazioni.
  • L’acquis di Schengen è stato modificato con l’adesione di nuovi paesi allo spazio e vi è stata incorporata la nuova legislazione dell’Unione.

PUNTI CHIAVE

Cooperazione

La cooperazione Schengen si è evoluta da un piano iniziale tra alcuni governi in un vero e proprio settore politico dell’Unione attraverso le seguenti fasi:

  • 1985: il Belgio, la Germania ovest, la Francia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi (cinque degli allora dieci paesi della Comunità economica europea, ora Stati membri dell’Unione) firmano un accordo, nel villaggio lussemburghese di Schengen, riguardante la graduale abolizione dei controlli alle frontiere interne;
  • 1990: gli stessi cinque paesi firmano la convenzione di Schengen che integra l’accordo e stabilisce le misure e le garanzie per mettere in pratica la politica dell’assenza di controlli alle frontiere interne;
  • 1995: l’attuazione dell’agenda di Schengen inizia con la partecipazione di sette Stati membri dell’Unione;
  • 1997: il trattato di Amsterdam ha introdotto l’acquis di Schengen nel quadro giuridico dell’Unione.

Composizione

  • A partire da cinque membri fondatori, lo spazio Schengen ora comprende tutti gli Stati membri, a eccezione di Bulgaria, Irlanda, Cipro e Romania, insieme a quattro paesi dell’Associazione europea di libero scambio: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.
  • Dal 1o gennaio 2023, i controlli delle persone alle frontiere interne terrestri e marittime tra la Croazia e gli altri paesi dello spazio Schengen sono stati revocati e l’acquis di Schengen si applica pienamente alla Croazia [decisione (UE) 2022/2451 del Consiglio].

I controlli alle frontiere interne in pratica

  • Chiunque, indipendentemente dalla sua nazionalità, può attraversare una frontiera interna all’interno dello spazio Schengen senza subire alcun controllo.
  • Le autorità nazionali possono effettuare controlli di polizia a campione alla frontiera o nelle zone di frontiera quando questi si basano su informazioni ed esperienze generali e non sono controlli sistematici del passaporto.
  • Le persone devono disporre di determinati documenti di viaggio, a seconda che siano cittadini dell’Unione, familiari di paesi terzi o cittadini di paesi terzi.
  • Un paese Schengen può in via eccezionale ripristinare il controllo alle frontiere, inizialmente per un massimo di 30 giorni, se esiste una grave minaccia per l’ordine pubblico o per la sicurezza interna. È tenuto a informare gli altri paesi Schengen, il Parlamento europeo, la Commissione europea e il pubblico.

Frontiere esterne

Lo spazio Schengen ha gradualmente rafforzato i controlli alle sue frontiere esterne, consolidando un unico insieme di regole. Tali norme ora riguardano:

Il sistema d’informazione Schengen (SIS)

Questa banca dati informatica su larga scala:

Sistema di informazione sui visti (VIS)

Il sistema di informazione sui visti consente ai paesi Schengen di condividere i dati sui visti, in particolare per quanto riguarda le richieste di visto per soggiorni brevi. Analogamente al sistema d’informazione Schengen, è gestito dall’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA).

Condizioni per l’adesione

I paesi che richiedono di aderire allo spazio Schengen devono soddisfare determinate condizioni e devono essere in grado di:

  • controllare le loro frontiere esterne e rilasciare visti Schengen uniformi;
  • cooperare con altre autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge per garantire un livello elevato di sicurezza;
  • applicare l’insieme comune di norme Schengen (noto come acquis di Schengen), quali i controlli alle frontiere terrestri, marittime e aeree, il rilascio di visti, il sostegno alla cooperazione di polizia e la protezione dei dati personali;
  • utilizzare il sistema d’informazione Schengen.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo di Schengen, che in origine comprendeva sette Stati membri, è entrato in vigore il 26 marzo 1995, abolendo i controlli alle frontiere interne.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Acquis di Schengen — Accordo fra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 13).

Acquis di Schengen — Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’Unione nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2019/817 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 16.01.2023

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