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Shipments of radioactive substances
Spedizioni di sostanze radioattive
Spedizioni di sostanze radioattive
Spedizioni di sostanze radioattive
SINTESI DI:
Regolamento (Euratom) n. 1493/93 sulle spedizioni di residui radioattivi
SINTESI
Dopo l’eliminazione dei controlli interni alle frontiere fra i paesi dell’Unione europea (UE) il 1o gennaio 1993, le autorità nazionali necessitavano di un livello di informazione sulle spedizioni di sostanze radioattive pari al precedente, per continuare ad applicare i controlli ai fini della radioprotezione.
CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?
Introduce un sistema comunitario per la dichiarazione delle spedizioni di sostanze radioattive fra i paesi dell’UE.
PUNTI CHIAVE
Obblighi del detentore
Il detentore*, quando effettua spedizioni di materiale radioattivo, deve fornire una dichiarazione preventiva al destinatario*. Tale dichiarazione dovrebbe certificare l’adempimento della normativa dell’UE sulla denuncia obbligatoria di attività relative a sostanze radioattive naturali e artificiali da parte del destinatario. Tale dichiarazione deve essere fornita all’autorità nazionale competente del paese dell’UE di destinazione.
I detentori devono inoltre rispettare i regolamenti nazionali per lo stoccaggio, l’uso e lo smaltimento in sicurezza delle sostanze radioattive.
La dichiarazione deve effettuare i seguenti passaggi:
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il destinatario presenta la dichiarazione all’autorità;
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l’autorità attesta l’avvenuta dichiarazione, confermandola con un timbro ufficiale, e la invia nuovamente al destinatario;
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a questo punto il destinatario invia la dichiarazione a detentore.
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Una dichiarazione è valida fino a tre anni.
Spedizioni multiple
La dichiarazione rilasciata può riferirsi a spedizioni multiple se:
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le sostanze radioattive hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche;
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le sorgenti sigillate* cui si riferisce non superano i livelli di attività presenti nella dichiarazione;
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le spedizioni sono eseguite dallo stesso detentore allo stesso destinatario e riguardano le stesse autorità competenti.
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Informazioni
I detentori devono fornire alle autorità, entro 21 giorni dalla spedizione:
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i nomi e gli indirizzi dei destinatari;
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la radioattività totale di ogni lotto consegnato;
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il numero di consegne eseguite e le quantità consegnate a ogni destinatario; il tipo di sostanza (sorgente sigillata o altra sorgente rilevante).
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I paesi dell’UE devono comunicare tutte le attività che potrebbero comportare un rischio derivante da radiazioni ionizzanti.
Residui radioattivi
Le spedizioni di residui radioattivi fra paesi dell’UE e verso l’interno o l’esterno dell’UE sono soggette a misure specifiche stabilite dalla direttiva 2006/117/Euratom.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
A decorrere dal 9 luglio 1993.
TERMINI CHIAVE
* Detentore: qualsiasi persona o organizzazione incaricata di organizzare la spedizione di residui radioattivi o combustibile esaurito e che, prima di effettuare la spedizione, ne abbia la responsabilità giuridica.
* Destinatario: la parte che riceve la spedizione.
*Sorgente sigillata: una sorgente di radiazioni ionizzanti che consiste di sostanze radioattive stabilmente incorporate in materiali solidi e inattivi, o sigillata in un contenitore inattivo sufficientemente solido da evitare, in condizioni normali d’uso, qualsiasi dispersione di sostanze radioattive.
ATTO
Regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell’8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Regolamento (Euratom) n. 1493/93 |
9.7.1993 |
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ATTI COLLEGATI
Direttiva del Consiglio 2006/117/Euratom, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21-32)
Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1-73)
Ultimo aggiornamento: 22.10.2015