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Emissione acustica ambientale delle attrezzature destinate a funzionare all’aperto

Emissione acustica ambientale delle attrezzature destinate a funzionare all’aperto

 

SINTESI DI:

Direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Essa punta a:

  • migliorare il controllo delle emissioni acustiche di 57 tipologie di macchine e attrezzature utilizzate all’aperto (articoli 12 e 13 dell’allegato I) quali:
    • motocompressori,
    • terne,
    • diverse tipologie di seghe,
    • miscelatori ecc.;
  • promuovere il regolare funzionamento del mercato unico europeo;
  • migliorare la salute e il benessere dei cittadini riducendo le emissioni acustiche delle macchine e delle attrezzature utilizzate all’aperto.

Essa abroga e sostituisce nove strumenti giuridici relativi alle emissioni acustiche per ciascun tipo di impianti e attrezzature per la costruzione, oltre alla direttiva 84/538/CEE sui tosaerba.

PUNTI CHIAVE

Lo scopo della direttiva è articolato in quattro direzioni:

  • armonizzare le norme sulle emissioni acustiche;
  • armonizzare le procedure di valutazione della conformità*;
  • armonizzare l’apposizione della marcatura del livello acustico;
  • raccogliere dati sulle emissioni acustiche.

Sono escluse le seguenti categorie di dispositivi:

  • gli accessori (di utensili) privi di motore immessi in commercio o messi in servizio separatamente* (ad eccezione dei martelli demolitori azionati a mano e dei martelli demolitori idraulici);
  • tutte le macchine destinate al trasporto di merci o passeggeri su strada, su rotaia, per via aerea o per via navigabile;
  • le macchine progettate e costruite specificatamente a fini militari e di polizia.

Gli Stati membri hanno la responsabilità di verificare l’applicazione delle norme stabilite dalla direttiva. Gli allegati da V a VIII contengono le diverse procedure di valutazione della conformità che devono essere utilizzate.

Il fabbricante o la persona che immette l’attrezzatura sul mercato o la mette in servizio deve garantire (articoli 4 e 8) di:

  • aver redatto una «dichiarazione di conformità» CE attestante che ciascuna delle attrezzature che recano il marchio CE è conforme alla direttiva;
  • aver apposto una marcatura leggibile e indelebile su ciascuna macchina o attrezzatura ove sia indicato il livello di potenza sonora garantito.

Qualora uno Stato membro accerti che l’attrezzatura non è conforme a tali condizioni, deve ritirarla dal mercato o vietarne l’uso.

L’etichettatura è obbligatoria per tutti gli articoli coperti dalla direttiva e deve contenere:

  • la marcatura CE apposta in modo visibile, leggibile e indelebile su ciascuna attrezzatura;
  • i dettagli del livello di potenza sonora LWA* espresso in dB(A)* in relazione a 1 pW*.

I limiti di emissione acustica stabiliti per alcuni tipi di macchine e attrezzature prevedono due fasi, in modo da consentire alle aziende di adeguarsi ai nuovi regolamenti. I limiti delle emissioni per la fase 1 sono divenuti effettivi due anni dopo l’entrata in vigore della direttiva e nel 2006 sono entrati in vigore limiti più stringenti.

Gli Stati membri possono istituire organismi notificati responsabili del monitoraggio dei limiti di emissione acustica applicabili alle macchine e alle attrezzature. Questi controlli di monitoraggio si applicano sia alla fase di progettazione che a quella di produzione delle macchine e delle attrezzature. Si noti, tuttavia, che non è necessario monitorare la progettazione di macchine e attrezzature soggette solo alla marcatura obbligatoria.

Al fine di valutare l’impatto della direttiva, è stata istituita una procedura per la raccolta dei dati relativi alle emissioni acustiche. Queste informazioni rappresentano la base per i clienti nella scelta di macchine e attrezzature meno rumorose e per definire incentivi economici e riconoscimenti. I fabbricanti o i loro rappresentanti autorizzati sono tenuti a inviare alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione europea una copia della dichiarazione di conformità CE per le macchine e le attrezzature immesse sul mercato.

La direttiva contiene 24 articoli e dieci allegati riguardanti:

  • definizioni delle macchine e attrezzature;
  • dichiarazione di conformità CE;
  • metodo di misurazione del rumore aereo delle macchine ed attrezzature utilizzate all’aperto;
  • modelli della marcatura CE di conformità e dell’indicazione del livello di potenza sonora garantito;
  • controllo interno di fabbricazione;
  • controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici;
  • verifica dell’esemplare unico;
  • garanzia di qualità totale;
  • criteri minimi che devono essere presi in considerazione dagli Stati membri per la notifica degli organismi;
  • verifica dell’esemplare unico — modello di certificato di conformità.

Possibili revisioni della legislazione

Da maggio 2017 sono in corso una valutazione e uno studio di valutazione dell’impatto della direttiva 2000/14/CE. I risultati, così come gli studi precedentemente completati, saranno utilizzati dalla Commissione come base per l’imminente processo di revisione della legislazione dell’UE in questo campo. Nel gennaio 2018 è stata avviata una consultazione pubblica che si è svolta fino all’aprile 2018.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il 3 gennaio 2002 e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’UE entro il 3 luglio 2001.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Valutazione della conformità: il processo atto a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, un processo, un servizio, un sistema, una persona o un organismo siano state rispettate.
Messa in servizio: il momento del primo utilizzo da parte dell’utente finale per gli scopi a cui era destinato il bene.
LWA: misura dell’energia acustica emessa da una macchina, cioè la potenza sonora.
dB(A): livello sonoro medio in decibel come percepito dall’orecchio umano.
1pW: 1 picowatt — il valore di riferimento standard internazionale della potenza sonora quando questa quantità è espressa come livello di decibel.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto (GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1).

Modifiche successive alla direttiva 2000/14/CE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Raccomandazione della Commissione, del 6 agosto 2003, concernente le linee guida relative ai metodi di calcolo aggiornati per il rumore dell’attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e ferroviario e i relativi dati di rumorosità (GU L 212 del 22.8.2003, pag. 49).

Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale — Dichiarazione della Commissione in sede di comitato di conciliazione sulla direttiva relativa alla valutazione ed alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 19.07.2018

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