Norme dell’Unione europea per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità
SINTESI DI:
Direttiva 2003/96/CE: revisione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
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Stabilisce le norme dell’Unione europea (UE) sulle imposte in materia di energia elettrica, di tutti i carburanti e della maggior parte dei combustibili per riscaldamento.
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Lo scopo è di garantire che il mercato unico dell’UE per l’energia funzioni correttamente e di evitare eventuali distorsioni del commercio e della concorrenza che potrebbero derivare da forti differenze tra i sistemi fiscali nazionali.
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Le norme contribuiscono a obiettivi più ampi come il passaggio ad un’economia concorrenziale, a basse emissioni di carbonio e ad alta efficienza energetica.
PUNTI CHIAVE
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I prodotti energetici sono tassati solo se utilizzati come carburante o per il riscaldamento.
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La normativa introduce livelli minimi di imposte sui carburanti, i combustibili per il riscaldamento e l’elettricità, applicabili dal 1o gennaio 2004.
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I prodotti energetici usati per il riscaldamento, in agricoltura, nei motori fissi e nei macchinari per l’edilizia e le opere pubbliche possono essere tassati a livelli inferiori rispetto al carburante per auto.
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I governi possono applicare una tassa più bassa sul gasolio commerciale (se utilizzato da autotrasportatori o per il trasporto passeggeri) rispetto al gasolio per uso non commerciale.
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La direttiva ammette esenzioni e riduzioni fiscali in particolare per ragioni di politica ambientale e sanitaria. I governi possono esentare dalla tassazione le fonti di energia rinnovabili come i biocarburanti o i combustibili e l’energia elettrica utilizzati per il trasporto di merci e passeggeri in treno, metropolitana, tram o filobus.
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La normativa consente una riduzione delle tasse per le imprese a forte consumo di energia, che hanno dimostrato di fare il massimo per ridurre i propri consumi. I paesi dell’UE che hanno avuto difficoltà ad attuare le nuove misure hanno ricevuto disposizioni transitorie prima dell’applicazione della normativa (Belgio, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria e Portogallo).
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Simili esenzioni temporanee e periodi di transizione sono stati concessi ai paesi che hanno aderito all’UE nel 2004 e nel 2007.
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La normativa non si applica ad alcuni settori a forte consumo di energia (ad esempio, la metallurgia) o per i prodotti energetici che hanno un duplice uso, cioè vengono utilizzati sia per il riscaldamento che per un altro scopo (ad esempio per la produzione di alcune sostanze chimiche).
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
La direttiva si applica dal 31 ottobre 2003. I paesi dell’UE dovevano integrarla nel proprio diritto nazionale entro il 31 dicembre 2003.
CONTESTO
Per maggiori informazioni, consultare:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pagg. 51-70)
Le successive modifiche alla direttiva 2003/96/CE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha solo un valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 28.11.2016
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