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Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

 

SINTESI DI:

Direttiva 2004/48/CE — rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

Rettifica

QUAL È LO SCOPO DI QUESTA DIRETTIVA?

La direttiva dà un insieme minimo di misure, procedure e rimedi per consentire un’efficace applicazione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) in tutta l’Unione, assicurando un livello di protezione omogeneo in tutto il mercato interno.

Nel 2017 la Commissione europea ha adottato un pacchetto di misure rivolte a migliorare ulteriormente l’applicazione dei DPI e la lotta contro la contraffazione e la pirateria. In particolare, la Commissione ha pubblicato una Comunicazione di orientamenti per chiarire le regole contenute nella direttiva nei casi in cui sono state date interpretazioni diverse da diversi paesi membri. Le misure prevedono un piano d’azione in dieci punti definito dalla Commissione nel 2014 per l’applicazione dei DPI nell’Unione europea.

PUNTI CHIAVE

Scopi

L’obiettivo principale della direttiva è di assicurare che gli stessi strumenti siano disponibili in tutta l’Unione per consentire a creatori e innovatori di esercitare i loro diritti di proprietà intellettuale. Oltre ad affrontare la contraffazione e la pirateria, la direttiva aiuta anche a raggiungere altri obiettivi quali:

  • promuovere l’innovazione e la competizione tra le imprese — punendo efficacemente la contraffazione e la pirateria si dà maggiore sicurezza nel mercato unico;
  • tutelare l’occupazione in Europa — i danni subiti dalle imprese a causa della contraffazione e della pirateria si ripercuotono in definitiva sul volume dell’occupazione;
  • assicurare la protezione del consumatore — i consumatori vengono deliberatamente ingannati sulla qualità che hanno il diritto di aspettarsi da un prodotto, mettendo a rischio sia la loro salute (ad es. nel caso di contraffazione di medicinali o cosmetici) che la loro sicurezza (ad es. nel caso di contraffazione di giocattoli o apparecchiature elettriche) e non possono beneficiare di garanzia o servizio post-vendita né di compensazione in caso di danni;
  • garantire il mantenimento dell’ordine pubblico — la contraffazione e la pirateria non rispettano la legislazione sul lavoro (lavoro clandestino), la legislazione fiscale (minori entrate per lo Stato), la legislazione sanitaria, né la legislazione in materia di sicurezza dei prodotti.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ad ogni violazione dei diritti di proprietà intellettuale prevista dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

Per contro, la direttiva non incide su:

  • le disposizioni dell’Unione riguardanti la tutela dei diritti d’autore e diritti connessi;
  • le disposizioni dell’Unione riguardanti le leggi fondamentali sulla proprietà intellettuale (cioè le leggi che definiscono i diritti e gli obblighi connessi con la proprietà intellettuale);
  • gli obblighi internazionali per gli Stati membri, derivanti, in particolare, dall’Accordo sugli aspetti del diritto di proprietà intellettuale attinenti al commercioaccordo TRIPS»);
  • le disposizioni interne degli Stati membri relative alle procedure penali o alle sanzioni applicabili in caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Obbligo generale

  • Gli Stati membri devono precostituire le misure, procedure e azioni correttive necessarie per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ed applicare provvedimenti adeguati nei confronti degli autori di contraffazioni e pirateria.
  • Tali misure, procedure e azioni correttive devono essere efficaci, proporzionali e dissuasive, ma devono evitare la creazione di ostacoli al commercio lecito e garantire la tutela contro un loro eventuale uso abusivo.

Domanda per la protezione

Una domanda d’applicazione di misure di protezione della proprietà intellettuale può essere presentata da:

  • i titolari di diritti di proprietà intellettuale,
  • qualsiasi altra persona autorizzata ad utilizzare questi diritti (ad es.licenziatari) e gli organismi che rappresentano i titolari di DIP (organismi di gestione dei diritti e di difesa professionali) conformemente alla legislazione applicabile.

Diritto d’informazione

Su istanza del titolare del diritto, le autorità giudiziarie possono ordinare a qualsiasi persona di fornire le informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o servizi suscettibili di costituire violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Questa misura si applica qualora la persona:

  • sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto su scala commerciale;
  • sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione su scala commerciale;
  • sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;
  • sia stata segnalata come implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali merci o nella fornitura di tali servizi.

Regole sulla produzione e conservazione delle prove

Su istanza di chi presenta la domanda, le autorità giudiziarie possono ordinare la parte avversa di presentare le prove che sono ragionevolmente a sua disposizione, nel rispetto delle normative sulla protezione e riservatezza dei dati. Le autorità giudiziarie hanno facoltà di dare disposizioni affinché gli elementi probanti sulla presunta violazione vengano conservati.

Misure provvisorie e cautelari

Su istanza di chi presenta la domanda, le autorità giudiziarie possono emettere un’ingiunzione interlocutoria* tali ingiunzioni sono volte a:

  • Prevenire una violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale;
  • inibire in via provvisoria il proseguimento della violazione di un diritto di proprietà intellettuale;
  • subordinare il proseguimento degli asseriti atti lesivi alla costituzione di garanzie idonee ad assicurare il risarcimento del titolare.

In certi casi le autorità giudiziarie possono autorizzare il sequestro cautelare di beni mobili e immobili del presunto trasgressore, incluso il blocco dei suoi conti bancari e di altri averi.

Misure adottate a seguito di un giudizio sul merito

Su richiesta del ricorrente, le autorità giudiziarie competenti possono ordinare misure correttive per il ritiro o la rimozione dai circuiti commerciali o la distruzione delle merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.

Le autorità giudiziarie possono anche emettere un’ingiunzione permanente per prevenire la continuazione della violazione o assegnare un risarcimento alla parte danneggiata.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il 20 maggio 2004 e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’UE entro il 29 aprile 2006.

CONTESTO

PAROLE CHIAVE

Ingiunzione interlocutoria: detta anche ingiunzione provvisoria, indica una sentenza temporanea di un’autorità giudiziaria che richiede o impedisce ad una parte certe azioni in attesa del giudizio finale sul merito.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, del 30.4.2004, pag. 45). Testo ripubblicato in rettifica (GU L 195, del 2.6.2004, pag. 16).

Le successive modifiche alla direttiva 2004/48/CE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo — Orientamenti in merito ad alcuni aspetti della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (COM/2017/0708 final, 29.11.2017).

Ultimo aggiornamento: 11.06.2018

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