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Resale right for the benefit of the author of an original work of art
Diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale
Diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale
Diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale
SINTESI DI:
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
Mira a presentare un diritto sulle successive vendite di opere d’arte* obbligatorio a beneficio degli autori di opere d’arte in tutta l’UE.
PUNTI CHIAVE
Opere d’arte cui si applica il diritto sulle successive vendite
A condizione che le opere d’arte siano realizzate dall’artista o siano copie realizzate in numero limitato che sono considerate opere d’arte originali secondo l’uso professionale (produzioni limitate o opere firmate, ad esempio), il diritto sulle successive vendite si applica a opere come:
Il diritto sulle successive vendite di opere d’arte non si applica ai manoscritti originali di scrittori o compositori.
Oggetto del diritto sulle successive vendite di opere d’arte
Durata di protezione del diritto sulle successive vendite di opere d’arte
La durata di protezione è stabilita dalla direttiva 2006/116/CE che armonizza la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi e vige per un periodo di 70 anni dopo la morte dell’autore.
Calcolo del diritto sulle successive vendite di opere d’arte
Beneficiari
Diritto di ottenere informazioni
Per un periodo di tre anni dopo la vendita, le persone legittimate a ricevere compensi hanno il diritto di richiedere a qualsiasi professionista del mercato dell’arte tutte le informazioni necessarie ad assicurare il pagamento dei compensi derivanti dal diritto sulle successive vendite di opere d’arte.
Relazione sull’attuazione della direttiva e princìpi fondamentali e raccomandazioni
Nel 2011, la Commissione europea ha adottato una relazione relativa all’attuazione della direttiva. Questa si proponeva di istituire un dialogo delle parti interessate (comprese le organizzazioni per la gestione dei diritti, gli autori e i professionisti del mercato dell’arte come commercianti d’arte, gallerie, banditori d’asta) con l’incarico di suggerire come migliorare il sistema di riscossione e distribuzione del diritto sulle successive vendite di opere d’arte nell’UE. Nel 2014, i rappresentanti di queste organizzazioni hanno sottoscritto i «Princìpi fondamentali e le raccomandazioni sulla gestione del diritto sulle successive vendite di opere d’arte».
DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
CONTESTO
Sebbene la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche conferisca all’autore di un’opera d’arte il diritto sulle successive vendite di opere d’arte, questo non è vincolante, il che significa che alcuni paesi dell’UE non lo applicano. Di conseguenza, vi sono ostacoli al mercato interno e distorsioni della concorrenza al suo interno, nonché una mancanza di protezione per gli autori di opere artistiche originali.
TERMINI CHIAVE
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale (GU L 272 del 13.10.2001, pag. 32).
DOCUMENTI COLLEGATI
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo: Relazione sull’applicazione e sugli effetti della direttiva relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale (2001/84/CE) [COM(2011) 878 definitivo, 14.12.2011].
Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (versione codificata) (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 12).
Le successive modifiche alla direttiva 2006/116/CE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha solo valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 11.01.2019