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Applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali

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Applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali

La Commissione è abilitata ad adottare regolamenti per dichiarare la compatibilità di determinati aiuti di Stato col mercato comune. Tali aiuti sono esonerati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

ATTO

Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 87 (ex articolo 92) e 88 (ex articolo 93) del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali.

SINTESI

La Commissione può, mediante appositi regolamenti, dichiarare che determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune e non soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (ex articolo 88, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea, TCE). Tali categorie comprendono:

  • gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese, della ricerca e dello sviluppo, della tutela dell'ambiente, dell'occupazione e della formazione;
  • gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione in ordine a ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale.

I regolamenti devono precisare, per le singole categorie di aiuti:

  • la finalità dell'aiuto;
  • le categorie di beneficiari;
  • i massimali espressi o in termini di intensità di aiuto in relazione a tutti i costi ammissibili o in termini di importi massimi;
  • le condizioni relative al cumulo degli aiuti;
  • le condizioni di controllo.

Essi possono inoltre:

  • fissare massimali o altre condizioni per la notifica dei casi di erogazione di singoli aiuti;
  • escludere certi settori dal loro ambito di applicazione;
  • subordinare a ulteriori condizioni la compatibilità dell'aiuto esentato ai sensi dei regolamenti stessi.

Mediante regolamenti, la Commissione può decidere che, visto lo sviluppo e il funzionamento del mercato comune, alcuni aiuti non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE (ex articolo 87, paragrafo 1. TCE) e sono pertanto dispensati dalla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 TFUE, a condizione che gli aiuti concessi a una stessa impresa in un dato arco di tempo non superino un importo prestabilito.

All'atto dell'adozione dei regolamenti la Commissione impone ai paesi dell’UE norme precise per garantire la trasparenza e il controllo degli aiuti esentati dall'obbligo di notifica. Tali norme consistono in particolare negli obblighi seguenti:

  • i paesi dell’UE devono trasmettere alla Commissione una sintesi delle informazioni relative a regimi di aiuti o singoli aiuti non appena siano stati messi in atto;
  • devono registrare ed elaborare tutte le informazioni riguardanti l'applicazione delle esenzioni per categoria;
  • devono comunicare alla Commissione, almeno una volta all'anno, un rapporto sull'applicazione delle esenzioni per categoria.

I regolamenti adottati si applicano per un periodo di tempo determinato. Possono essere abrogati o modificati se cambiano le circostanze relative a un elemento di rilievo che ha determinato la loro adozione o se la modifica o abrogazione è resa necessaria dal progressivo sviluppo o funzionamento del mercato comune.

La Commissione, quando intende adottare un regolamento, ne pubblica il progetto per dar modo a tutte le persone e organizzazioni interessate di presentare le proprie osservazioni entro un termine ragionevole.

Prima di pubblicare un progetto di regolamento o prima di adottare un regolamento la Commissione consulta il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, composto da rappresentanti dei paesi dell’UE e presieduto dalla rappresentanza della Commissione.

Ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 994/98.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 994/98

15.5.1998

-

GU L 142 del 14.5.1998

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 800/2008 , del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini del SEE) [Gazzetta ufficiale L 214 del 9.8.2008].

Regolamento (CE) n. 1998/2006 , del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore [Gazzetta ufficiale L 379 del 28.12.2006].

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 21 dicembre 2006, per valutare l'applicazione del regolamento (CE) n. 994/98, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 87 (ex articolo 92) e 88 (ex articolo 93) del trattato CE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, in conformità dell'articolo 5 del regolamento medesimo [COM(2006) 831 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La relazione mette in evidenza un bilancio ampiamente positivo dell'attuazione dei regolamenti di esenzione per categoria.

La Commissione ha adottato vari regolamenti di esenzione per categoria in base al regolamento (CE) n. 994/98, in particolare per gli aiuti de minimis e per gli aiuti concessi alle PMI, all'occupazione e alla formazione.

Nella relazione si constata che il ricorso ai regolamenti di esenzione varia sensibilmente a seconda delle finalità (esso è ad esempio elevato per gli aiuti alle PMI, ma relativamente esiguo per gli aiuti all'occupazione), ma anche a seconda dei paesi UE (sono stati adottati provvedimenti sostanzialmente per l'Italia, il Regno Unito, la Germania e la Spagna).

Per garantire la certezza del diritto, alcuni paesi dell’UE provvedono tuttavia sempre a notificare regimi di aiuto che potrebbero essere varati nel quadro di un regolamento di esenzione per categoria.

In base all'esperienza acquisita e all'orientamento definito dal piano d'azione nel settore degli aiuti di Stato, la Commissione proporrà prossimamente un regolamento di esenzione generale in cui raggrupperà tutte le categorie di esenzione esistenti. Con l'occasione, essa vi includerà determinati tipi di aiuti in materia ambientale.

Ultima modifica: 18.10.2011

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