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Sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea

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Sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea

Il presente regolamento introduce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea forniti durante tutte le fasi di volo. Tale programma è di importanza cruciale per l’attuazione del cielo unico europeo ed è progettato per contribuire a migliorare la trasparenza in materia di determinazione, applicazione e riscossione delle tariffe per gli utenti dello spazio aereo.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea [Cfr. atto(i) modificatore(i)].

SINTESI

Il sistema di tariffazione è progettato per garantire la trasparenza e la consultazione circa le basi di calcolo delle tariffe e la ripartizione dei costi tra i vari servizi. In seguito alla modifica del regolamento (CE) n. 1191/2010 da parte della Commissione, esso è diventato anche uno strumento che punta a migliorare l’efficienza dei costi della fornitura di tali servizi. Il sistema di tariffazione comune è sottoposto ai principi enunciati nel regolamento (CE) n. 550/2004 e deve essere compatibile con la convenzione di Chicago sull’aviazione civile internazionale dell’organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) (EN) (FR).

Il presente regolamento si applica ai servizi di navigazione aerea prestati dai fornitori di servizi di traffico aereo e dai fornitori di servizi meteorologici. I paesi dell’Unione europea (UE) possono decidere di non applicare il presente regolamento agli aeroporti con meno di 50 000 movimenti di trasporto aereo commerciale all’anno. In tale caso, essi devono informare la Commissione affinché essa possa pubblicare periodicamente un elenco aggiornato degli aeroporti esentati.

I paesi dell’UE devono stabilire le zone di tariffazione nel loro spazio aereo in cui i costi sono calcolati secondo un periodo di riferimento delle prestazioni (3 o 5 anni secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 691/2010) e suddiviso su base annuale. Occorre redigere la base di calcolo in modo che sia compatibile con le operazioni e i servizi di controllo del traffico aereo, dopo aver consultato i rappresentanti degli utenti. Quando una zona di tariffazione si estende sullo spazio aereo di più di un paese dell’UE, i paesi dell’UE in questione devono adottare le misure adeguate per garantire il più possibile che il presente regolamento sia applicato in modo coerente ed uniforme allo spazio aereo interessato. Quando non è possibile applicare in modo uniforme il regolamento allo spazio aereo interessato, i paesi dell’UE devono essere trasparenti nell’informare gli utenti in merito alle differenze nell’applicazione e nel comunicarle alla Commissione e a Eurocontrol (EN).

I fornitori di servizi devono fornire i dettagli dei costi collegati alla fornitura dei loro servizi, indicando le spese amministrative generali, le spese per la formazione, le spese per gli studi, le verifiche e prove nonché le spese per la ricerca e lo sviluppo. In alcuni casi i paesi dell’UE possono calcolare queste spese quando sono sostenute da organizzazioni riconosciute o dalle autorità competenti dei paesi o quando derivano da accordi internazionali.

Per garantire la trasparenza della base di calcolo delle tariffe, almeno sei mesi prima dell’inizio di ogni periodo di riferimento, i paesi dell’UE si rendono disponibili a consultarsi con i rappresentanti degli utenti dello spazio aereo su temi quali i costi stabiliti, gli investimenti previsti e la politica di tariffazione. Durante il periodo di riferimento, i paesi dell’UE devono informare su base annuale i rappresentanti degli utenti dello spazio aereo in merito a qualsiasi modifica. Inoltre, i paesi dell’UE devono agire in modo trasparente mettendo a disposizione dei rappresentanti degli utenti dello spazio aereo, della Commissione e, quando appropriato, di Eurocontrol i loro costi nazionali, i costi relativi ai blocchi funzionali di spazio aereo e i coefficienti unitari.

Il presente regolamento stabilisce le regole per il calcolo delle tariffe di navigazione aerea, dei servizi di rotta (per servizi di navigazione aerea in un volume di spazio aereo) e per i servizi di terminale (per i servizi di navigazione aerea, negli aeroporti e attorno ad essi). Tuttavia, l’attuazione del regolamento per i servizi di navigazione aerea di terminale è graduale.

I paesi dell’UE possono istituire sistemi di incentivazione per sostenere miglioramenti della qualità dei servizi di navigazione aerea su base trasparente e non discriminatoria.

Il sistema è progettato per promuovere la fornitura sicura, efficiente ed efficace dei servizi di navigazione aerea agli utenti di questi servizi che finanziano il sistema e per incentivare la fornitura di servizi integrati. Il presente regolamento ha l’obiettivo generale di migliorare l’efficienza dei costi dei servizi di navigazione aerea.

RIFERIMENTI

Atto

Entrata in vigore

Termine per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1794/2006

12.12.2006

-

GU L 341, 7.12.2006

Atto(i) modificatore (i)

Entrata in vigore

Termine per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (UE) n. 1191/2010

6.1.2011

-

GU L 333, 17.12.2010

Le modifiche e correzioni successive del regolamento (CE) n. 1794/2006 sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

Ultima modifica: 11.03.2011

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