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Liability insurance of air carriers
Assicurazione della responsabilità dei vettori aerei
Assicurazione della responsabilità dei vettori aerei
Stabilisce i requisiti assicurativi minimi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili in base ai passeggeri, ai bagagli, alle merci e ai terzi.
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica a tutti i vettori aerei e a tutti gli esercenti di aeromobili che effettuino voli all’interno del territorio di un paese dell’UE, a destinazione o in provenienza dallo stesso, oppure che lo sorvolino. I vettori aerei e gli esercenti di aeromobili devono essere assicurati, in particolare in rapporto a:
Non si applica a:
Conformità
I vettori aerei e, quando richiesto, gli esercenti di aeromobili devono dimostrare di rispettare il regolamento depositando presso le autorità competenti del paese dell’UE interessato* un certificato di assicurazione o fornendo un’altra prova di assicurazione valida.
Assicurazione della responsabilità per i passeggeri, i bagagli e le merci
Per la responsabilità riguardo ai passeggeri, la copertura assicurativa minima ammonta a 250 000 DSP* per passeggero. Tuttavia, per le operazioni non commerciali con aeromobili di MTOM pari o inferiore a 2 700 kg, i paesi dell’UE possono stabilire un livello di copertura assicurativa minima inferiore, purché almeno pari a 100 000 DSP per passeggero.
Per la responsabilità riguardo ai bagagli, la copertura assicurativa minima deve ammontare a 1 288 DSP per passeggero nelle operazioni commerciali [regolamento delegato (UE) 2020/1118].
Per la responsabilità riguardo alle merci, la copertura assicurativa minima deve ammontare a 22 DSP per chilogrammo nelle operazioni commerciali [regolamento delegato (UE) 2020/1118].
Assicurazione concernente la responsabilità verso i terzi
La copertura assicurativa minima per incidente per ciascun aeromobile dipende dalla MTOM dello stesso.
Applicazione e sanzioni
Il regolamento (UE) n. 285/2010, per tenere in considerazione gli effetti dell’inflazione, ha riesaminato i massimali del regolamento (CE) n. 785/2004.
È in vigore dal 30 aprile 2005.
Per ulteriori informazioni consultare:
Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1).
Successive modifiche e correzioni al regolamento (CE) n. 785/2004 sono state incorporate nel testo base. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 2).
Decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 38).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Requisiti assicurativi applicabili agli esercenti di aeromobili nell’Unione europea – Relazione sull’applicazione del regolamento (CE) n. 785/2004 [COM(2008) 216 def. del 24.4.2008].
Ultimo aggiornamento: 13.08.2020