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Norme volte a promuovere il trasporto per via navigabile nell’Unione europea

Norme volte a promuovere il trasporto per via navigabile nell’Unione europea

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 718/1999 relativo a una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile

Regolamento (CE) n. 181/2008 che fissa talune misure d’applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 relativo a una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile

Regolamento (UE) n. 546/2014 che modifica il regolamento (CE) n. 718/1999 relativo a una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile

QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI?

  • Insieme al regolamento (CE) n. 181/2008 e al regolamento (UE) n. 546/2014, il regolamento (CE) n. 718/1999 stabilisce le norme di regolazione delle capacità delle flotte dell’Unione europea (Unione).
  • I regolamenti intendono incoraggiare lo sviluppo di un trasporto per via navigabile sostenibile e competitivo nell’Unione.

PUNTI CHIAVE

Regolamento (CE) n. 718/1999

  • Il regolamento riguarda le navi che trasportano merci a fini commerciali e contempla alcune eccezioni, come ad esempio quelle per le navi che operano sul Danubio o adibite esclusivamente al magazzinaggio di merci o al dragaggio.
  • I paesi dell’Unione le cui flotte dispongono di un tonnellaggio superiore a 100 000 tonnellate e con vie navigabili collegate ad altri paesi dell’Unione, sono tenuti a istituire un fondo di navigazione interna (con fondi di riserva separati per battelli da carico secco1, cisterne2 e spintori3).
  • Questi fondi dovevano essere amministrati dalle autorità nazionali e dovevano essere utilizzati in due situazioni:
    • nel caso di «grave turbativa del mercato» nel mercato dei trasporti per via navigabile (ai sensi della direttiva 96/75/CE);
    • se richiesti unanimemente dalle organizzazioni che rappresentano il trasporto per via navigabile. Fino all’inizio del 2014, questi fondi di riserva non erano mai stati utilizzati.
  • Il regolamento in origine conteneva un regime «vecchio per nuovo» secondo il quale i proprietari che volevano introdurre un nuovo battello nella flotta dovevano demolire il tonnellaggio del battello precedente oppure versare un contributo. Questa regola fu eliminata dal regolamento (CE) n. 411/2003 [abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 181/2008 della Commissione — si veda di seguito] e poteva essere ripristinata, accompagnata o meno da misure di risanamento strutturale, solo nel caso di grave turbativa del mercato, come definita nella direttiva 96/75/CE.

Regolamento (CE) n. 181/2008

Il regolamento (CE) n. 181/2008 stabilisce le modalità di applicazione del regolamento di esecuzione (CE) n. 718/1999. Determina l’aliquota dei contributi speciali di cui al regolamento (CE) n. 718/1999 (articolo 7), i coefficienti del regime «vecchio per nuovo» nonché le modalità pratiche per l’esecuzione della politica di capacità delle flotte comunitarie.

Regolamento di modifica (UE) n. 546/2014

Ai sensi del regolamento (UE) n. 546/2014, l’ambito di applicazione dei provvedimenti disponibili previsti dal regolamento (CE) n. 718/1999 è stato esteso. Tali provvedimenti includono:

  • facilitare (ad esempio fornendo informazioni) ai trasportatori per via navigabile che si ritirano dall’attività il conseguimento del pensionamento anticipato oppure la riqualificazione in un’altra attività economica;
  • organizzare corsi di formazione o di riqualificazione professionale per i lavoratori che lasciano l’attività;
  • migliorare le competenze di navigazione interna e le conoscenze logistiche per salvaguardare lo sviluppo e il futuro della professione;
  • promuovere il raggruppamento dei battellieri-artigiani in cooperative e rafforzare le organizzazioni rappresentative della navigazione interna a livello dell’Unione;
  • incoraggiare l’adeguamento tecnico dei battelli per migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza;
  • stimolare l’innovazione per quanto riguarda i battelli e il miglioramento delle loro prestazioni ambientali;
  • promuovere l’uso dei fondi di riserva nonché di strumenti finanziari quali Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l’Europa.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?

  • Il regolamento (CE) n. 718/1999 è in vigore dal .
  • Il regolamento (CE) n. 181/2008 è in vigore dal .
  • Il regolamento di modifica (UE) n. 546/2014 è in vigore dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

PAROLE CHIAVE

  1. Battelli da carico secco: navi che trasportano carichi secchi (ad esempio cereali).
  2. Cisterne: navi che trasportano carichi umidi (ad esempio olio).
  3. Spintori: navi usate per spingere altre navi, come ad esempio chiatte, ma non per trasportare merci.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del , relativo a una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GU L 90 del , pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 718/1999 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (CE) n. 181/2008 della Commissione, del , che fissa talune misure d’applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo a una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (versione codificata) (GU L 56 del , pag. 8).

Regolamento (UE) n. 546/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che modifica il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, relativo a una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GU L 163 del , pag. 15).

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