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Trasporto intermodale: trasporto combinato di merci tra paesi dell’Unione europea

Trasporto intermodale: trasporto combinato di merci tra paesi dell’Unione europea

SINTESI DI:

Direttiva 92/106/CEE — Norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Mira a promuovere le operazioni di trasporto intermodale1 sostenendo le operazioni internazionali che soddisfano determinati criteri (cioè il trasporto detto combinato):
    • salvaguardando il trasporto combinato dalle restrizioni nazionali (regimi di autorizzazione, tariffe e aliquote);
    • chiarendo che le restrizioni del cabotaggio stradale 2 non si applicano ai tragitti stradali di trasporto combinato;
    • consentendo carichi più pesanti e più grandi per i veicoli utilizzati nei tragitti stradali di trasporto combinato;
    • concedendo sostegno finanziario attraverso incentivi fiscali e definizione ampliata di trasporto in proprio per le operazioni di trasporto combinato.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La direttiva fa riferimento al trasporto combinato di merci tra paesi dell’Unione europea (Unione) in cui:

  • il veicolo o il rimorchio utilizza la strada nel tratto iniziale o finale del viaggio; e
  • nell’altro tratto, i servizi ferroviari o le vie d’acqua interne o i servizi marittimi se questa sezione supera i 100 km in linea d’aria; e
  • effettua il tratto iniziale o finale del viaggio di trasporto su strada:
    • tra il punto in cui le merci vengono caricate e la stazione di carico ferroviaria idonea più vicina per il tratto iniziale e tra le stazioni di scarico ferroviarie appropriate più vicine e il punto in cui le merci vengono scaricate per l’ultima tratta, o
    • entro un raggio non superiore a 150 km in linea d’aria dal porto sulla via d’acqua interna o porto marittimo di carico o scarico.

Le dimensioni massime autorizzate e i pesi massimi autorizzati per i veicoli che eseguono viaggi transfrontalieri sono definite dalla direttiva 96/53/CE (si veda la sintesi).

Documenti di trasporto

In caso di trasporto combinato il documento di trasporto deve indicare:

  • le stazioni ferroviarie di carico e scarico relative al percorso ferroviario; e
  • i porti fluviali di imbarco o di sbarco relativi al percorso per via d’acqua interna o dei porti marittimi di imbarco o di sbarco relativi al percorso marittimo.

Trasporto transfrontaliero

  • Tutti i vettori stradali stabiliti in un paese dell’Unione e che possiedono i requisiti per l’accesso alla professione e al mercato per i trasporti di merci fra paesi dell’Unione hanno il diritto di effettuare, nel quadro di un trasporto combinato tra paesi dell’Unione, tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante del trasporto combinato e comprendono o meno il varco di una frontiera.
  • La direttiva stabilisce regole specifiche per le operazioni di trasporto combinato in cui l’impresa mittente/ricevente effettua il tragitto stradale iniziale/terminale per conto proprio. L’impresa mittente/ricevente può inoltre effettuare le operazioni di trasporto per conto proprio in determinate condizioni.

Il regolamento (CE) n. 1072/2009 fissa norme comuni per l’accesso al mercato del trasporto di merci dell’Unione destinate ai trasportatori non residenti che effettuano il cabotaggio stradale (si veda la sintesi).

Obblighi dei paesi dell’Unione

I paesi dell’Unione sono tenuti ad adottare misure che garantiscano che le tasse sui veicoli a motore applicabili ai veicoli stradali che effettuano trasporto combinato siano ridotte o rimborsate.

Revisione

La Commissione europea redige un rapporto per il Consiglio ogni due anni sullo sviluppo del trasporto combinato.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il , con l’obbligo di essere recepita dalle legislazioni nazionali entro il .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

  1. Intermodale: il trasporto di merci che sfrutta servizi ferroviari, vie d’acqua interne o servizi marittimi in aggiunta al trasporto su strada.
  2. Cabotaggio: l’attività esercitata da un trasportatore registrato in un paese dell’Unione che effettua un servizio di trasporto nazionale in un altro paese dell’Unione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del , relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU L 368 del , pag. 38).

Le successive modifiche alla direttiva 92/106/CEE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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