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Rete europea di protezione delle personalità

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Rete europea di protezione delle personalità

La responsabilità della protezione delle personalità da aggressioni e attentati durante le visite nell’Unione europea (EU) compete agli Stati membri. In seguito all’aumento degli spostamenti di personalità all'interno dell'Unione, tale decisione istituisce una rete europea di protezione delle personalità che funge da struttura formale per la comunicazione e la consultazione tra autorità nazionali.

ATTO

Decisione 2002/956/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa all'istituzione di una rete europea di protezione delle personalità [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

La protezione delle personalità è compito dello Stato membro della visita. Fatta salva la raccomandazione del Consiglio, del 6 dicembre 2001, riguardante la determinazione di una scala di valutazione comune delle minacce nei confronti di personalità in visita nell'Unione europea e un’iniziativa della Spagna, il Consiglio ha adottato tale decisione per colmare le lacune esistenti nella legislazione sulla protezione delle personalità.

Tale decisione istituisce una rete europea per la protezione delle personalità. La rete è composta dai servizi di polizia nazionali e da altri servizi competenti in materia di protezione delle personalità. Ogni Stato membro designa un unico punto di contatto nazionale per la rete. Anche gli Stati candidati all’UE e l’Europol possono designare i punti di contatto.

Per «personalità» si intende la persona che visita l’UE, nell’esercizio o meno di incarichi ufficiali e abbia diritto a un servizio di protezione conformemente alla legislazione nazionale di uno Stato membro o in virtù della regolamentazione di un’organizzazione o un’istituzione internazionale o sopranazionale.

Le attività della rete sono promosse dallo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio.

La rete ha i seguenti obiettivi

  • promuovere lo scambio di informazioni di carattere generale e tecnico e le esperienze tra i servizi nazionali che partecipano alla rete;
  • promuovere l'elaborazione di un insieme di buone pratiche comuni per quanto attiene alle attività operative intraprese dai servizi nazionali;
  • promuovere il comando reciproco di funzionari dei servizi che partecipano alla rete;
  • consentire ai servizi nazionali che partecipano alla rete di scambiarsi informazioni, comunicare ed elaborare opinioni comuni per quanto riguarda le procedure e i metodi di protezione delle personalità;
  • promuovere lo scambio delle informazioni operative in merito all'applicazione di misure di sicurezza nei casi in cui la protezione di una personalità debba essere garantita in due o più Stati membri;
  • promuovere la collaborazione tra le autorità dei servizi di protezione nazionali in merito all’applicazione di misure di protezione nei casi in cui la protezione delle personalità debba essere garantita in due o più Stati membri.

La rete presenta ogni anno al Consiglio una relazione sull'evoluzione delle sue attività. Il Consiglio valuterà le attività della rete ogni tre anni.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione 2002/956/GAI

29.11.2002

-

GU L 333 del 10.12.2002

Atto/i modificatore/i

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione 2009/796/GAI

19.11.2009

-

GU L 283 del 30.10.2009

Ultima modifica: 08.04.2010

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