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Protezione degli animali negli allevamenti

Protezione degli animali negli allevamenti

 

SINTESI DI:

Direttiva 98/58/CE — protezione degli animali negli allevamenti

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • Essa stabilisce norme generali riguardo alla protezione degli animali negli allevamenti, a prescindere dalla specie.
  • Esse si applicano agli animali allevati ai fini della produzione di prodotti alimentari, lana, pelle o pelliccia o per altri fini di allevamento, inclusi i pesci, i rettili e gli anfibi.

PUNTI CHIAVE

  • Tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti. Tali articoli riguardano il ricovero, l’alimentazione e le cure adeguate alle esigenze di questi animali.
  • Gli Stati membri devono tener pienamente conto di tali esigenze in materia di benessere degli animali, all’atto dell’elaborazione e dell’attuazione della legislazione dell’UE, in particolare nel settore della politica agricola.

Animali

La presente direttiva si applica agli animali (inclusi i pesci, i rettili e gli anfibi) allevati o detenuti per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli o di pellicce o per altri scopi agricoli. Non si applica:

  • agli animali che vivono in ambiente selvatico
  • agli animali destinati a partecipare a gare sportive o ad attività culturali (esposizioni)
  • agli animali da sperimentazione o da laboratorio
  • agli animali invertebrati.

Per maggiori dettagli sulle specifiche categorie di animali, vedere anche:

Condizioni di allevamento

Gli Stati membri provvedono affinché i proprietari o i detentori adottino le norme adeguate per garantire il benessere dei propri animali e per far sì che a detti animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili. Conformemente all’esperienza acquisita ed alle attuali conoscenze scientifiche, le condizioni di allevamento riguardano i punti che seguono.

  • Personale: gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.
  • Controllo: tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali feriti o malati vengono curati immediatamente e, ove necessario, vengono isolati in appositi locali.
  • Registro: il proprietario o il detentore degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato per un arco di tempo di almeno tre anni.
  • Libertà di movimento: anche se è legato, incatenato o trattenuto, l’animale deve poter disporre di uno spazio adeguato che gli consenta di muoversi senza inutili sofferenze o lesioni.
  • Fabbricati e locali di stabulazione: i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione devono poter essere puliti e disinfettati. La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità dell’aria devono essere mantenute entro limiti accettabili. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti continuamente a illuminazione artificiale.
  • Impianti automatici o meccanici: ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Qualora si utilizzi un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d’aria sufficiente.
  • Mangimi, acqua e altre sostanze: agli animali deve essere fornita un’alimentazione sana, adatta alla loro specie, in quantità sufficiente e a intervalli regolari. Qualsiasi altra sostanza è vietata, tranne quelle amministrate a fini terapeutici, profilattici o in previsione di un trattamento zootecnico. Inoltre, le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite in modo da ridurre i rischi di contaminazione.
  • Mutilazioni: si applicano le pertinenti disposizioni nazionali in materia;
  • Metodi di allevamento: i metodi di allevamento che provocano sofferenze o lesioni non debbono essere praticati, salvo se il loro impatto è minimo, momentaneo od espressamente autorizzato dalle disposizioni nazionali. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se ciò nuoce alla sua salute o al suo benessere.

Ispezioni

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché vengano effettuate ispezioni da parte dell’autorità nazionale competente. Essi presentano una relazione su dette ispezioni alla Commissione europea che, in base a tale documento, elabora delle proposte sull’armonizzazione delle ispezioni.

Valutazione e attuazione

Ogni 5 anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva corredata di eventuali proposte di miglioramento. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in merito a detta relazione.

Gli Stati membri possono mantenere o applicare disposizioni più severe.

Regolamento sui controlli ufficiali

Il Regolamento (UE) 2017/625 la nuova legislazione relativa ai controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi, modifica alcuni dettagli tecnici minori della direttiva. Tali modifiche avranno effetto dal 14 dicembre 2019.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

È stata applicata dall’8 agosto 1998. II paesi dell’UE dovevano recepirla nelle rispettive legislazioni nazionali entro il 31 dicembre 1999.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221, 8.8.1998, pagg. 23-27)

Le successive modifiche alla direttiva 98/58/UE sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI COLLEGATI

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali) (CGU L 95, 7.4.2017, pagg. 1–142)

Si veda la versione consolidata

Decisione 2006/778/CE della Commissione del 14 novembre 2006, riguardante i requisiti minimi relativi alla raccolta di informazioni in occasione delle ispezioni di siti di produzione di alcuni animali d’allevamento (GU L 314, 15.11.2006, pagg. 39-47).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 13.11.2017

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