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Scambi di prodotti di origine animale tra i paesi dell’UE: controlli veterinari

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Scambi di prodotti di origine animale tra i paesi dell’UE: controlli veterinari

 

SINTESI DI:

Direttiva 89/662/CEE: controlli veterinari negli scambi intracomunitari

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Essa stabilisce le norme per i paesi dell’Unione europea (UE) relativamente ai controlli veterinari sui prodotti di origine animale importati nell’UE e scambiati tra i paesi dell’UE.
  • L’obiettivo finale è che tali controlli si svolgano solo nel paese speditore, piuttosto che alle frontiere interne dell’UE o nel luogo di destinazione.

PUNTI CHIAVE

I paesi dell’UE devono garantire che i prodotti di origine animale destinati alla vendita siano stati controllati ed etichettati in conformità con le norme UE per la destinazione in questione e siano accompagnati da un idoneo certificato sanitario.

Se i prodotti sono destinati a essere esportati in un paese extra UE, il trasporto deve restare sotto controllo doganale fino al luogo di uscita del territorio dell’UE.

I paesi dell’UE devono garantire che all’atto dei controlli sulle importazioni da un paese extra UE presso porti, aeroporti e posti di frontiera, siano adottate le seguenti misure:

  • deve essere effettuata una verifica dei documenti d’origine dei prodotti;
  • i prodotti devono essere inoltrati, sotto controllo doganale, verso i posti di ispezione per essere sottoposti ai controlli veterinari.

Controlli all’origine

I paesi dell’UE speditori devono garantire che gli operatori osservino le condizioni veterinarie in tutte le fasi della produzione, dello stoccaggio, della commercializzazione e del trasporto dei prodotti.

Inoltre, il paese dell’UE di origine sanzionerà ogni infrazione, in particolare quando si è constatato che i documenti non corrispondono allo stato effettivo dei prodotti o che i prodotti non sono conformi alle norme sanitarie.

Controlli nel luogo di destinazione

  • Il paese dell’UE destinatario deve adottare le seguenti misure:
    • effettuare controlli per sondaggio o prelevare campioni per verificare che i requisiti veterinari sono stati rispettati;
    • effettuare controlli durante il trasporto o nel territorio di destinazione in cui si sospetta una violazione.
  • Il paese dell’UE destinatario può esigere che il venditore nel paese di origine applichi le norme nazionali del paese destinatario. Sono state stabilite norme secondo cui i venditori devono controllare le procedure nei punti di ingresso nell’UE di prodotti provenienti da paesi extra-UE. Sono state altresì stabilite le procedure da applicare quando un controllo rivela un abuso o un grave rischio per gli animali o la salute umana.
  • Unitamente alla direttiva 91/496/CEE del Consiglio, questa direttiva disciplina le misure da adottare nel caso in cui una malattia sia trasmessa all’uomo dagli animali, o altri problemi che potrebbero costituire una grave minaccia alla salute dell’animale o dell’uomo. Negli scambi intracomunitari il paese dell’UE di origine è il principale responsabile rispetto a queste misure.
  • In relazione ai prodotti di origine animale provenienti da paesi extra-UE, la Commissione europea può, in via precauzionale qualora vi sia un grave rischio per la salute degli animali o pubblica, vietare l’importazione o imporre condizioni speciali.
  • La direttiva 91/496/CEE, modifica inoltre le procedure ai posti d’ispezione frontalieri. Richiede inoltre alla Commissione di introdurre un sistema di elaborazione dati informatizzato di collegamento tra i servizi di ispezione frontalieri con le proprie autorità veterinarie.
  • La direttiva 92/67/CEE modifica le norme in materia di scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

È applicata dal 22 dicembre 1989. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel proprio diritto nazionale entro il 1o luglio 1992, ad eccezione della Grecia che doveva recepirla entro il 31 dicembre 1992.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13-22)

Le successive modifiche alla direttiva 89/662/CEE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 12.09.2016

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