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Misure contro la peste equina

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Misure contro la peste equina

 

SINTESI DI:

Direttiva 92/35/CEE — Norme di controllo e misure di lotta contro la peste equina

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

La peste equina è una malattia virale che colpisce tutti gli equidi* ed è solitamente letale per i cavalli, con il rischio di serie conseguenze socioeconomiche. La direttiva stabilisce norme di controllo e misure contro la peste equina.

PUNTI CHIAVE

  • Se in un’azienda sono presenti uno o più cavalli sospetti di peste equina, le autorità competenti devono esserne immediatamente informate. Le autorità devono sottoporre l’azienda a vigilanza ufficiale e mettere in atto le seguenti misure:
    • un censimento ufficiale degli equidi, compresi quelli già morti, infetti o suscettibili di essere infetti;
    • un censimento dei luoghi favorevoli agli insetti vettori;
    • un’indagine completa e un esame clinico degli equidi;
    • gli equidi devono venire protetti dagli insetti vettori;
    • i movimenti di equidi in provenienza dall’azienda o a destinazione della stessa sono proibiti;
    • si deve cercare di eliminare gli insetti vettori dove sono custoditi i cavalli;
    • i cadaveri degli equidi morti devono essere distrutti.
  • Se la malattia è confermata, le misure messe in atto comprenderanno:
    • tutti gli equidi infetti, o quelli che presentano manifestazioni cliniche, devono venire immediatamente abbattuti e i loro cadaveri distrutti;
    • le misure cautelari per le aziende sospette della malattia sono estese alle aziende che si trovino nel raggio di almeno 20 km intorno alle aziende infette;
    • gli equidi all’interno di questi 20 km devono essere vaccinati, fatte salve alcune circostanze specifiche.
  • Deve essere delimitata una zona di protezione avente un raggio minimo di 100 km intorno all’azienda infetta, all’interno della quale tutti gli equidi vengono esaminati clinicamente e dove i loro movimenti sono proibiti, tranne se sono trasportati in un macello ubicato in detta zona o in una zona di sorveglianza. Una zona di sorveglianza normalmente si estende per almeno 50 km oltre i limiti della zona di protezione, in un’area in cui nei dodici mesi precedenti non è stata praticata alcuna vaccinazione sistematica.
  • Le persone che vivono in queste zone devono venire informate delle restrizioni in vigore. La vaccinazione sistematica di tutti gli animali può essere praticata solo nella zona di protezione.
  • I paesi dell’UE devono designare un laboratorio nazionale che coordini la risposta alla malattia, lavorando in collaborazione con altri paesi dell’UE e con il laboratorio di riferimento in Spagna.
  • Ogni paese deve redigere il proprio piano di intervento per rispondere alla malattia, che preveda l’istituzione di una cellula di crisi e di centri locali di urgenza. Gli esperti della Commissione europea possono procedere a controlli in loco per garantire che questi centri stiano rispettando le proprie responsabilità.
  • Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi assiste la Commissione nella gestione della peste equina.

Abrogazione

La direttiva 92/35/CEE sarà abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/429 a partire dal 21 aprile 2021.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Essa è in vigore dal 18 maggio 1992. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel diritto nazionale entro il 31 dicembre 1992.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

* TERMINI CHIAVE

Equidi: animali equini quali cavalli, asini, zebre e i loro ibridi.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157 del 10.6.1992, pagg. 19–27)

Le modifiche successive alla direttiva 92/35/CEE sono state incorporate nel testo base. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pagg. 1-208)

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1–24)

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 20.10.2016

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