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Sperma di suino: scambi intracomunitari e importazioni

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Sperma di suino: scambi intracomunitari e importazioni

SINTESI DI:

Direttiva 90/429/CEE: scambi intracomunitari e importazioni di sperma di suino

SINTESI

CHE COSA FA LA PRESENTE DIRETTIVA?

Stabilisce i requisiti di polizia sanitaria applicabili agli scambi di sperma di suino tra i paesi dell’Unione europea (UE) e alle importazioni da altre parti del mondo.

Il suo scopo è di ridurre il rischio di diffusione di malattie degli animali.

PUNTI CHIAVE

Lo sperma deve provenire da animali domestici sani ed essere raccolto e trasformato in centri autorizzati.

Condizioni particolari si applicano alla raccolta, al trattamento, all’immagazzinamento e al trasporto dello sperma.

Le autorità nazionali devono garantire che i centri di raccolta soddisfino le norme necessarie e che siano dotati di un numero di riconoscimento veterinario.

Ogni partita di sperma deve essere accompagnata da un certificato sanitario.

Lo sperma importato può provenire solo da centri di raccolta autorizzati in paesi terzi che si trovano su un elenco prestabilito.

Nel valutare l’inserimento di un paese nell’elenco, l’Unione europea tiene conto di fattori come la salute generale del bestiame, le regole di prevenzione delle malattie degli animali e la capacità di rispettare le norme comunitarie.

Lo sperma importato deve essere accompagnato da un certificato sanitario. Ogni partita viene controllata quando entra nell’UE, prima di giungere a destinazione.

Un paese dell’UE in attesa di una partita proveniente, direttamente o indirettamente, da un paese terzo, deve vietarne l’importazione qualora lo sperma sia suscettibile di trasmettere una malattia contagiosa agli animali dell’Unione.

Gli esperti veterinari della Commissione europea, in collaborazione con le autorità locali, possono effettuare controlli in loco nei paesi terzi.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il 12 luglio 1990. I paesi dell’UE dovevano integrarla nella legislazione nazionale entro il 31 dicembre 1991.

CONTESTO

Scambi intracomunitari di animali della specie suina

ATTO

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pagg. 62-73)

Le successive modifiche alla direttiva 90/429/CEE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1o marzo 2012, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali domestici della specie suina [notificata con il numero C(2012) 1148] (GU L 64 del 3.3.2012, pagg. 29-37)

Ultimo aggiornamento: 11.01.2016

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