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Pig semen: intra-EU trade and imports
Sperma di suino: scambi intracomunitari e importazioni
Sperma di suino: scambi intracomunitari e importazioni
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Sperma di suino: scambi intracomunitari e importazioni
SINTESI DI:
Direttiva 90/429/CEE: scambi intracomunitari e importazioni di sperma di suino
SINTESI
CHE COSA FA LA PRESENTE DIRETTIVA?
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Stabilisce i requisiti di polizia sanitaria applicabili agli scambi di sperma di suino tra i paesi dell’Unione europea (UE) e alle importazioni da altre parti del mondo.
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Il suo scopo è di ridurre il rischio di diffusione di malattie degli animali.
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PUNTI CHIAVE
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Lo sperma deve provenire da animali domestici sani ed essere raccolto e trasformato in centri autorizzati.
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Condizioni particolari si applicano alla raccolta, al trattamento, all’immagazzinamento e al trasporto dello sperma.
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Le autorità nazionali devono garantire che i centri di raccolta soddisfino le norme necessarie e che siano dotati di un numero di riconoscimento veterinario.
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Ogni partita di sperma deve essere accompagnata da un certificato sanitario.
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Lo sperma importato può provenire solo da centri di raccolta autorizzati in paesi terzi che si trovano su un elenco prestabilito.
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Nel valutare l’inserimento di un paese nell’elenco, l’Unione europea tiene conto di fattori come la salute generale del bestiame, le regole di prevenzione delle malattie degli animali e la capacità di rispettare le norme comunitarie.
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Lo sperma importato deve essere accompagnato da un certificato sanitario. Ogni partita viene controllata quando entra nell’UE, prima di giungere a destinazione.
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Un paese dell’UE in attesa di una partita proveniente, direttamente o indirettamente, da un paese terzo, deve vietarne l’importazione qualora lo sperma sia suscettibile di trasmettere una malattia contagiosa agli animali dell’Unione.
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Gli esperti veterinari della Commissione europea, in collaborazione con le autorità locali, possono effettuare controlli in loco nei paesi terzi.
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A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
La direttiva è entrata in vigore il 12 luglio 1990. I paesi dell’UE dovevano integrarla nella legislazione nazionale entro il 31 dicembre 1991.
CONTESTO
Scambi intracomunitari di animali della specie suina
ATTO
Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pagg. 62-73)
Le successive modifiche alla direttiva 90/429/CEE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1o marzo 2012, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali domestici della specie suina [notificata con il numero C(2012) 1148] (GU L 64 del 3.3.2012, pagg. 29-37)
Ultimo aggiornamento: 11.01.2016