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Marchio di qualità ecologica

Marchio di qualità ecologica

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 66/2010 relativo all’Ecolabel UE

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Riguarda il marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (UE), che è un programma a partecipazione volontaria di etichettatura ecologica.
  • Tramite criteri ecologici trasparenti, consente ai consumatori di fare scelte consapevoli senza rinunciare alla qualità dei prodotti.

PUNTI CHIAVE

  • Il marchio di qualità ecologica dell’Unione europea può essere assegnato ai prodotti e servizi con un impatto ambientale inferiore rispetto ai prodotti dello stesso gruppo. I criteri per il marchio Ecolabel UE sono determinati su base scientifica e considerando l’intero ciclo di vita dei prodotti, dalla loro elaborazione fino al loro smaltimento.
  • Il marchio può essere assegnato a tutti i beni e i servizi destinati alla distribuzione, al consumo o all’uso sul mercato dell’UE – a titolo oneroso o gratuito – purché siano stati stabiliti con chiarezza dei criteri ecologici. Non si applica né ai medicinali per uso umano né ai medicinali per uso veterinario né ai dispositivi medici di qualsiasi tipo.
  • Il sistema è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 880/92 e modificato dal regolamento (CE) n. 1980/2000. Il presente regolamento (CE) n. 66/2010 è inteso a migliorare le regole di assegnazione, uso e funzionamento del marchio.

Criteri di assegnazione

  • L’assegnazione del marchio avviene tenendo conto degli obiettivi europei in ambito ambientale ed etico e, inoltre, promuove la transizione dell’UE all’economia circolare, incentivando la sostenibilità sia della produzione che del consumo. Sono presi in considerazione:
    • l’impatto di prodotti e servizi sui cambiamenti climatici, l’impatto sulla natura e la biodiversità, il consumo di energia e di risorse, la produzione di rifiuti, l’inquinamento, le emissioni e il rilascio di sostanze pericolose nell’ambiente;
    • la sostituzione delle sostanze pericolose con sostanze più sicure;
    • la sostenibilità e la riutilizzabilità dei prodotti;
    • l’impatto finale sull’ambiente, soprattutto sulla salute e la sicurezza dei consumatori;
    • il rispetto delle norme etiche e sociali, come le norme internazionali sul lavoro;
    • i criteri stabiliti per altri marchi ambientali a livello nazionale o regionale;
    • la riduzione degli esperimenti sugli animali.
  • Il marchio non può essere assegnato a prodotti che contengono sostanze classificate dal regolamento (CE) n. 1272/2008 come tossici, pericolosi per l’ambiente, cancerogeni, mutageni o sostanze soggette al quadro normativo di gestione delle sostanze chimiche.

Organismi competenti

  • I paesi dell’UE devono designare uno o più organismi responsabili del processo di assegnazione del marchio a livello nazionale. Il loro funzionamento è trasparente, le loro attività sono aperte alla partecipazione di tutte le parti interessate.
  • Tali organismi sono responsabili, in particolare, della verifica periodica della conformità del prodotto ai criteri del marchio. Si occupano inoltre di ricevere le denunce, informare il pubblico, monitorare le pubblicità ingannevoli o vietare i prodotti.

Assegnazione del marchio Ecolabel UE e termini e condizioni d’uso

  • Per beneficiare del marchio, gli operatori commerciali inviano una richiesta a:
    • uno o più paesi dell’UE, che la trasmettono all’organismo nazionale competente;
    • un paese extra UE, che la trasmette al paese dell’UE in cui il prodotto viene immesso sul mercato.
  • Se i prodotti soddisfano i criteri del marchio, l’organismo competente conclude un contratto con l’operatore stabilendo le condizioni per l’uso e la revoca del marchio. L’operatore può quindi apporre il logo del marchio sul prodotto. L’uso del marchio è soggetto al pagamento di un diritto al momento della presentazione della domanda, e di un diritto annuale.
  • La Commissione europea stila un catalogo dei prodotti che beneficiano del marchio.

Comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (CUEME)

Una decisione della Commissione del 2010 (decisione 2010/709/UE) istituisce il CUEME, i cui membri sono nominati dalla Commissione stessa. Il comitato è composto da rappresentanti dei paesi dell’UE e dello Spazio economico europeo, nonché di determinate organizzazioni europee che rappresentano, ad esempio, i consumatori, le imprese e gli ecologisti. La Commissione consulta il comitato per l’elaborazione e la revisione dei criteri e dei requisiti di assegnazione del marchio.

Criteri ecologici

  • La Commissione ha adottato un insieme di decisioni che stabiliscono i criteri ecologici per l’assegnazione dell’Ecolabel UE a diverse tipologie di prodotti: per molte di queste, il periodo di validità è scaduto alla fine di dicembre 2016.
  • La Commissione ha adottato inoltre il regolamento (UE) n. 782/2013, che sostituisce l’allegato III del regolamento (CE) n. 66/2010 e modifica le tariffe massime consentite per finanziare la valutazione e il trattamento delle richieste del marchio di qualità ecologica presentate dai fabbricanti dei prodotti.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica dal 19 febbraio 2010.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1-19)

Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 66/2010 sono state integrate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI COLLEGATI

Decisione 2010/709/UE della Commissione, del 22 novembre 2010, che istituisce il comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica(GU L 308 del 24.11.2010, pag. 53)

Regolamento (UE) n. 782/2013 della Commissione, del 14 agosto 2013, che modifica l’allegato III del regolamento (UE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 219 del 15.8.2013, pag. 26-27).

Decisione (UE) 2016/2003 della Commissione, del 14 novembre 2016, recante modifica delle decisioni 2009/300/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea a taluni prodotti (GU L 308 del 16.11.2016, pag. 59-61)

Ultimo aggiornamento: 14.11.2017

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