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Provvedimenti inibitori a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (fino al 2023)

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Provvedimenti inibitori a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (fino al 2023)

 

SINTESI DI:

Direttiva 2009/22/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

Tale direttiva introduce le normative dell’Unione Europea (Unione) per assicurare che gli inibitori siano abbastanza effettivi per terminare violazioni le quali nocive agli interessi comuni dei consumatori.

La direttiva sarà abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2020/1828 (si veda la sintesi) a partire dal 25 giugno 2023.

PUNTI CHIAVE

  • Gli inibitori mirano a terminare o vietare violazioni che siano contrari agli interessi comuni dei consumatori. l’allineamento della legislazione come concordato con la direttiva permette che questi inibitori siano più effettivi e inoltre abilita il mercato interno dell’Unione per il funzionamento regolare.
  • Le violazioni interessate includono quelle relative al credito al consumopacchetto turistico, clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori contratti a distanza e pratiche commerciali sleali. L’intera lista delle direttive interessate possono essere trovate nell’Allegato I della Direttiva 2009/22/CE.
  • Il ricorso ai provvedimenti inibitori può condurre a:
    • La cessazione o vietare una violazione, secondo un riepilogo di procedura* appropriata;
    • l’eliminazione di effetti continui di una violazione, particolarmente attraverso la pubblicazione della decisione;
    • la condanna degli imputati di ottemperare ad una decisione mediante la richiesta di pagamento di una sanzione.
  • Gli enti competenti a proporre ricorsi e azioni a norma devono avere un interesse legittimo nell’assicurare che l’interesse comune dei consumatori e lo svolgimento regolare del mercato interno siano stati rispettati. Questo è il caso, in particolare, per gli enti pubblici indipendenti responsabili per la protezione dell’interesse comune dei consumatori o per la protezione delle organizzazione del consumatore.
  • Una lista di enti competenti potrebbero ricorrere ad azione in caso di violazioniall’interno dell’Unione è stabilito dalla Commissione europea e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per una lista di enti competenti che devono essere in grado di agire in caso di violazioni all’interno dell’Unione, vedi qui.
  • Gli Stati membri dell’Unione può decidere, nel caso in cui un’azione deve essere apportata, se ci dovrebbe essere una consultazione preventiva tra le due parti, in presenza o non di un ente competente proveniente da quel paese. Qualora non venga posto termine alla violazione entro le due settimane successive al ricevimento della richiesta di consultazione, il provvedimento inibitorio può essere intentato immediatamente.
  • Uno studio sull’applicazione della direttiva 2009/22/CE è stato effettuato nel 2011 ed è stato utilizzato per la preparazione di una relazione della Commissione pubblicata nel 2012.
  • La direttiva è stata valutata nel 2017 all’interno del ‘controllo di qualità’ del consumatore e della legge sul marketing dell’Unione.

Abrogazione

La direttiva 2009/22/CE sarà abrogata e sostituita dalla Direttiva (UE) 2020/1828 dal 25 giugno 2023. Quest’ultima è stata adottata seguendo l’iniziativa del «nuovo accordo per i consumatori» della Commissione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Si applica a partire dal 29 dicembre 2009. La direttiva 2009/22/CE ha codificato e sostituito la direttiva 98/27/CE e successive modifiche. La direttiva originale 98/27/CE è dovuta diventare legge negli Stati membri dal 2001.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Riepilogo procedure. Una procedura speciale abilita il tribunale arbitrale a rifiutare dichiarazione abusive e inammissibili allo stadio preliminare di un procedimento arbitrale.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (Versione codificata) Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 110 del 1.5.2009, pag. 30).

Le successive modifiche alla direttiva 2009/22/CE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Relazione sul ‘controllo di qualità’ del consumatore e della legge sul marketing del 25 maggio 2017 [SWD (2017) finale 209].

Relazione della Commissione al parlamento europeo e al consiglio concernente l’applicazione della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori [COM(2012) finale 635, 6.11.2012].

Raccomandazione della Commissione 2013/396/UE dell’ 11 giugno 2013, relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell’Unione (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 60).

Notifica della Commissione concernente l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (versione codificata della direttiva 98/27/CE), riguardante gli enti legittimati a proporre ricorsi e azioni a norma dell’articolo 2 di tale direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 361 del 30.9.2016, pag. 1).

Rettifica della notifica della Commissione concernente l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (versione codificata della direttiva 98/27/CE), riguardante gli enti legittimati a proporre ricorsi e azioni a norma dell’articolo 2 di tale direttiva (GU L 6 del 6.10.2016, pag. 6).

Ultimo aggiornamento: 03.02.2022

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