Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Esenzione all’applicazione delle regole di concorrenza UE per taluni accordi nel settore dei trasporti aerei

Esenzione all’applicazione delle regole di concorrenza UE per taluni accordi nel settore dei trasporti aerei

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 487/2009 relativo all’applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento accorda alla Commissione europea il potere di concedere esenzioni per categoria nel settore dei trasporti aerei relativamente al traffico all’interno dell’Unione europea (Unione) e tra l’Unione e i paesi terzi.
  • Stabilisce le condizioni e le circostanze specifiche in cui la Commissione potrà esercitare questo potere insieme alle autorità nazionali per la concorrenza degli Stati membri dell’Unione.
  • Occorre notare che l’articolo del trattato nel titolo del regolamento, ossia l’articolo 81, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), è diventato l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

PUNTI CHIAVE

Articolo 101 del TFUE

L’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE consente alla Commissione di adottare un regolamento che dichiari che taluni accordi, decisioni e pratiche concordate* sono esenti dall’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE, che vieta gli accordi e le pratiche concordate tra società e gruppi di società che possono incidere sugli scambi tra Stati membri e il cui scopo è prevenire, limitare o distorcere la concorrenza all’interno mercato unico dell’Unione.

In particolare, la Commissione può adottare tale regolamento di esenzione per categoria in relazione ad accordi, decisioni e pratiche concordate riguardanti una delle seguenti finalità:

  • programmazione in comune e coordinamento degli orari di volo;
  • consultazioni sulle tariffe per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci sui servizi aerei di linea;
  • accordi di gestione in comune di servizi aerei di linea di nuova istituzione e di scarsa densità;
  • assegnazione di bande orarie negli aeroporti e programmazione degli orari;
  • acquisto, sviluppo e utilizzazione in comune di sistemi telematici di prenotazione per la fissazione di orari, le prenotazioni e il rilascio di biglietti da parte delle imprese di trasporto aereo.

Circostanze modificate

Quando le circostanze si siano modificate relativamente a uno dei fattori che ne hanno determinato l’adozione, l’atto può essere abrogato o modificato. In tale eventualità, deve essere previsto un periodo transitorio per procedere alla modifica degli accordi e delle pratiche concordate ai quali era applicabile il regolamento precedente, prima dell’abrogazione o della modifica.

Durata limitata

Gli eventuali regolamenti relativi alle esenzioni per categoria vengono adottati per un periodo specificato e si applicano con effetto retroattivo ad accordi, decisioni e pratiche concordate già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento.

Informazioni e consultazione

Prima dell’adozione di un regolamento relativo alle esenzioni per categoria, la Commissione deve adottare un progetto del regolamento proposto e invitare tutte le persone e organizzazioni interessate a presentare le loro osservazioni entro un limite di tempo ragionevole. La Commissione deve consultare il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003 e dovrà farlo una prima volta prima di pubblicare il progetto di regolamento e una seconda volta dopo le consultazioni pubbliche (cfr. sintesi).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1 luglio 2009. Il regolamento (CE) n. 487/2009 codifica e abroga il regolamento (CEE) n. 3976/87.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Pratiche concordate. Pratiche anticoncorrenziali, che sia stato concluso un accordo formale tra le parti o meno, le quali possono derivare da contatti diretti o indiretti fra società la cui intenzione è quella di influenzare la condotta del mercato o di rivelare comportamenti futuri previsti ai concorrenti.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 487/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e di pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (versione codificata) (GU L 148 dell’11.6.2009, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex 81 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).

Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 47).

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1/2003 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti dell’Unione europea (GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 08.12.2021

Top