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Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 851/2004: creazione di un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Istituisce un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)
  • Definisce la missione, la struttura, gli organismi e le modalità di lavoro del Centro.
  • Nel 2022, il mandato del Centro è stato esteso per consentire a quest’ultimo di fornire le competenze scientifiche richieste e di sostenere misure di preparazione e lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero nell’Unione europea (Unione).

PUNTI CHIAVE

Missione e compiti

La missione del Centro consiste nell’individuare, valutare e riferire sulle minacce attuali ed emergenti per la salute umana derivanti dalle malattie trasmissibili, e nel fornire raccomandazioni per la risposta a livello europeo e nazionale, nonché a livello regionale, se necessario.

Per raggiungere questi obiettivi il Centro:

  • cerca, raccoglie, riunisce, valuta e diffonde informazioni scientifiche e tecniche pertinenti;
  • fornisce analisi, consulenza scientifica, pareri e sostegno alle attività dell’Unione e degli Stati membri sulle minacce per la salute a carattere transfrontaliero, tra cui:
    • valutazione dei rischi;
    • analisi delle informazioni epidemiologiche;
    • modelli epidemiologici;
    • anticipazioni e previsioni;
    • raccomandazioni per misure di prevenzione e controllo delle minacce derivanti da malattie trasmissibili e altri aspetti sanitari speciali;
    • contributi alla definizione delle priorità di ricerca;
    • assistenza scientifica e tecnica, compresa la formazione e altre attività nell’ambito del suo mandato;
  • coordina la rete europea degli organismi che operano nei settori contemplati dalla sua missione;
  • condivide informazioni, competenze e migliori pratiche;
  • controlla la capacità dei sistemi sanitari in materia di gestione delle minacce per le malattie trasmissibili e di altri problemi sanitari speciali;
  • facilita lo sviluppo e l’attuazione di iniziative, finanziate dai programmi e dagli strumenti di finanziamento pertinenti dell’Unione, compresa l’attuazione di iniziative congiunte;
  • fornisce orientamenti per il trattamento e la gestione dei casi di malattie trasmissibili e di altri problemi sanitari speciali rilevanti per la salute pubblica;
  • sostiene l’epidemia e la risposta all’epidemia negli Stati membri e nei paesi terzi, a completamento di altri strumenti di risposta alle emergenze, in particolare il meccanismo unionale di protezione civile;
  • contribuisce al rafforzamento delle capacità di preparazione nell’ambito della normativa sanitaria internazionale nei paesi terzi, in particolare nei paesi partner dell’Unione;
  • fornisce al pubblico, su richiesta della Commissione europea o del Comitato per la sicurezza sanitaria (CSS), messaggi basati su dati probanti relativi alle malattie trasmissibili, alle minacce che queste rappresentano per la salute e alle misure di prevenzione e di controllo pertinenti.

Obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri devono provvedere tempestivamente a:

  • condividere con l’ECDC, secondo le regole concordate, i dati relativi alla sorveglianza delle malattie trasmissibili e di altre questioni sanitarie speciali nonché i dati scientifici e tecnici disponibili e le informazioni pertinenti alla missione dell’ECDC;
  • notificare all’ECDC eventuali gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, non appena vengono rilevate, attraverso il sistema di allarme rapido e di reazione, e informarlo in merito alle misure di risposta adottate;
  • individuare gli organismi competenti riconosciuti ed esperti in materia di sanità pubblica che potrebbero rendersi disponibili per assistere l’Unione nella risposta alle minacce per la salute.

Reti dedicate e attività di rete

L’ECDC:

  • sostiene le attività di rete fornendo il coordinamento e le competenze tecniche e scientifiche alla Commissione e agli Stati membri e mettendo in funzione le reti dedicate;
  • garantisce il funzionamento integrato della rete di sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili e delle relative questioni sanitarie speciali;
  • sostiene il lavoro del CSS, del Consiglio dell’Unione europea e di altre strutture dell’Unione per coordinare le risposte alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero;
  • attraverso la rete di sorveglianza epidemiologica:
    • monitora e riferisce sulle tendenze delle malattie trasmissibili nel tempo, negli Stati membri e nei paesi terzi;
    • rileva, controlla e riferisce sulle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero;
    • contribuisce alla valutazione e al monitoraggio dei programmi di prevenzione e di controllo delle malattie trasmissibili;
    • controlla e valuta la capacità dei sistemi sanitari di diagnosticare, prevenire e trattare specifiche malattie trasmissibili e la sicurezza dei pazienti;
    • identifica i gruppi di popolazione a rischio e che necessitano di misure mirate di prevenzione e di risposta e garantisce che tali misure siano accessibili alle persone con disabilità;
    • contribuisce a valutare l’onere delle malattie trasmissibili per la popolazione utilizzando i dati e garantisce che tali dati siano disaggregati per età, genere e disabilità;
    • esegue modelli epidemiologici, previsioni e sviluppo di scenari per rispondere e coordina questi sforzi al fine di condividere le migliori pratiche e migliorare la capacità di modellazione in tutta l’Unione;
    • identifica i fattori di rischio per la trasmissione delle malattie, i gruppi più a rischio, le priorità e le esigenze di ricerca;
  • garantisce il funzionamento:
    • della rete dei laboratori di riferimento dell’Unione per la diagnosi, l’individuazione, l’identificazione e la caratterizzazione degli agenti infettivi che possono costituire una minaccia per la salute pubblica;
    • della rete di servizi degli Stati membri a sostegno delle trasfusioni, dei trapianti e della procreazione medicalmente assistita per consentire un accesso continuo e rapido ai dati siero-epidemiologici* attraverso indagini siero-epidemiologiche condotte sulla popolazione.

Gli Stati membri designano un organismo di coordinamento competente e nominano un punto di contatto nazionale e punti di contatto operativi come pertinenti per le funzioni di sanità pubblica, compresa la sorveglianza epidemiologica, nonché per i vari gruppi di malattie e le singole malattie. Questi punti focali costituiscono reti che forniscono consulenza strategica all’ECDC.

Attività rafforzate

Tra le altre cose, il regolamento modificativo (UE) 2022/2370 introduce articoli relativi specificamente al modo in cui l’ECDC dovrà:

  • sostenere gli Stati membri nel rafforzamento dei loro sistemi di prevenzione e di controllo delle malattie trasmissibili;
  • fornire competenze scientifiche e tecniche in materia di pianificazione della preparazione e della risposta;
  • garantire la valutazione delle lacune nella preparazione e svolgere la valutazione della pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2371 relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero (si veda la sintesi);
  • elaborare indicatori comuni pertinenti per le procedure standardizzate di raccolta dei dati e le valutazioni dei rischi, e fornire tali valutazioni in modo tempestivo;
  • istituire una task force sanitaria dell’Unione e garantire che vi sia una capacità permanente e una maggiore capacità di emergenza per mobilizzarla e utilizzarla; e
  • sostenere il coordinamento della risposta nell’ambito del CSS, come previsto dal regolamento (UE) 2022/2371 sulle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

Struttura

L’ECDC comprende:

  • un consiglio di amministrazione incaricato di garantire che l’ECDC svolga la sua missione e i suoi compiti, adottando il proprio programma di lavoro e la regolamentazione finanziaria; Il consiglio è composto da:
    • un membro per Stato membro, nonché per Islanda, Liechtenstein e Norvegia;
    • due membri designati dal Parlamento europeo;
    • tre membri designati dalla Commissione per rappresentarla;
  • un direttore, assistito da un nucleo ridotto di personale. Il direttore è responsabile dell’amministrazione quotidiana dell’ECDC, elaborando e mettendo in atto il suo programma di lavoro;
  • un forum consultivocomposto dai rappresentanti delle autorità nazionali competenti. Funge da meccanismo per lo scambio di informazioni sulle minacce per la salute e per la condivisione di conoscenze.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a partire dal 20 maggio 2004.

CONTESTO

L’ECDC è operativo dal maggio 2005 e ha sede a Stoccolma, in Svezia.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Siero-epidemiologico. Indagini epidemiologiche basate sulla distribuzione degli anticorpi nel siero sanguigno in popolazioni di individui.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento (UE) 2022/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, sulle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la Decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26).

Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

Le modifiche successive alla decisione n. 1313/2013/UE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 29.11.2022

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