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Regime di riconoscimento delle qualifiche professionali

Regime di riconoscimento delle qualifiche professionali

 

SINTESI DI:

Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • Istituisce un regime di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali nell’Unione europea (Unione), che si estende anche, con determinati adattamenti, agli altri paesi dello Spazio economico europeo e dell’Associazione europea di libero scambio (SEE/EFTA) e alla Svizzera.
  • Punta a fornire l’accesso ai mercati del lavoro per i professionisti in altri Stati membri dell’Unione, facilitando ulteriormente la fornitura di servizi transfrontalieri e semplificando le procedure amministrative.
  • Introduce una reciproca valutazione delle normative professionali nazionali e un esercizio di trasparenza, ovvero il controllo delle limitazioni di ingresso alle professioni e una valutazione della loro necessità.
  • Contiene inoltre obblighi di trasparenza costanti che richiedono a tutti gli Stati membri di riferire sulle professioni che regolamentano e di comunicare alla Commissione europea le ragioni per ritenere che i requisiti esistenti o nuovi siano conformi ai principi della non discriminazione e della proporzionalità.
  • Si applica a tutti i cittadini dell’Unione, dei paesi SEE/EFTA e della Svizzera che desiderano intraprendere una professione regolamentata, sia come lavoratori autonomi che come dipendenti, in un paese diverso da quello in cui hanno acquisito le proprie qualifiche professionali.
  • La Commissione ha pubblicato una mappa interattiva delle professioni regolamentate nell’Unione. Si tratta di professioni il cui accesso, o il cui diritto a esercitare, dipendono dal possesso di specifiche qualifiche. Comprendono anche professioni per cui l’uso di un titolo specifico è protetto, come, ad esempio gli esperti contabili o i contabili certificati in Irlanda.
  • Non si applica alle professioni disciplinate da direttive specifiche quali, ad esempio, la direttiva 2006/43/CE relativa ai revisori dei conti. Un altro esempio si riferisce agli avvocati. Sebbene le loro qualifiche siano coperte dalla direttiva 2005/36/CE, essi beneficiano anche di due direttive specifiche (77/249/CEE e 98/5/CE) che introducono ulteriori modalità per la fornitura temporanea di servizi transfrontalieri, o per stabilirsi permanentemente in altri Stati membri.

PUNTI CHIAVE

Mobilità temporanea

  • I professionisti possono fornire i propri servizi in un altro Stato membro in modo temporaneo e occasionale dal luogo in cui sono costituiti nel loro paese d’origine.
  • Il paese di destinazione potrebbe richiedere una loro dichiarazione preventiva, ma non devono sottoporsi a procedure di riconoscimento.
  • Questo non si applica alle professioni che hanno implicazioni in materia di sanità e sicurezza pubblica, per le quali gli Stati membri possono richiedere una verifica preliminare delle loro qualifiche in base all’articolo 7, paragrafo 4 della direttiva.

Stabile organizzazione

La direttiva prevede tre sistemi di riconoscimento delle qualifiche:

  • 1)

    il riconoscimento automatico per le professioni le cui condizioni minime di formazione sono armonizzate in una certa misura a livello europeo: medici, infermieri, dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e architetti;

  • 2)

    il riconoscimento automatico per determinate occupazioni sulla base della propria esperienza professionale: attività artigianali, commerciali e industriali;

  • 3)

    il sistema generale per le professioni di cui sopra, che non rientrano nel regime di riconoscimento automatico, si basa sul principio del reciproco riconoscimento delle qualifiche.

Il sistema generale vale anche per le altre professioni regolamentate, il cui accesso è concesso a qualsiasi individuo che può dimostrare di essere pienamente qualificato nel proprio paese d’origine.

Tuttavia, se le autorità del paese ospitante riscontrano differenze significative tra la formazione acquisita nel paese di origine della persona interessata e quella richiesta per la medesima attività nel loro paese, essi possono offrire all’individuo la scelta di un periodo di tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale. Quando si considerano l’imposizione e la portata di tali provvedimenti di compensazione si deve prendere in considerazione l’esperienza professionale del richiedente.

Accesso parziale

  • La direttiva ha introdotto il principio dell’accesso parziale a una professione in cui le attività che rientrano in una professione regolamentata differiscono da un paese all’altro.
  • Ciò può essere utile per i professionisti che lavorano in un autentico settore dell’economia che non esiste come professione a sé stante nello Stato membro in cui desiderano trasferirsi.

Verifiche linguistiche

  • La direttiva consente solo ai paesi ospitanti di effettuare verifiche linguistiche sistematiche per le professioni che hanno implicazioni sulla sicurezza dei pazienti.
  • Le verifiche linguistiche dovrebbero essere condotte solo dopo che il paese ospitante ha riconosciuto la qualifica, dovrebbero essere limitate alla conoscenza di una lingua ufficiale o amministrativa del paese ospitante ed essere proporzionate alla professione da svolgere.

Tessera professionale europea

  • La direttiva, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, prevede la creazione di una tessera professionale europea per le professioni selezionate. Ciò consente ai professionisti di ottenere il riconoscimento delle proprie qualifiche in modo più semplice e rapido attraverso una procedura elettronica standardizzata. La tessera si basa sul sistema di informazione del mercato interno e viene emessa sotto forma di certificato elettronico.
  • La tessera è già stata implementata per un primo gruppo di infermieri responsabili dell’assistenza generale, fisioterapisti, farmacisti, guide alpine e agenti immobiliari.

Accesso alle informazioni e alle procedure online

  • Gli Stati membri devono rendere disponibili le informazioni sul riconoscimento delle qualifiche per tutte le professioni regolamentate attraverso un punto di contatto unico.
  • I professionisti dovrebbero essere in grado di espletare online le procedure e le formalità previste dalla direttiva tramite il punto di contatto unico o le autorità competenti incaricate della professione.
  • I centri di assistenza in ciascuno Stato membro devono fornire consulenza e assistenza ai singoli casi.

Atti di esecuzione e atti delegati

Nel 2015 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 che stabilisce la procedura per:

  • il rilascio della tessera professionale europea; e
  • l’applicazione di un meccanismo di allerta introdotto dalla direttiva 2005/36/CE che garantisce che i pazienti e i consumatori dell’Unione siano adeguatamente protetti dai professionisti a cui è stato vietato o limitato l’esercizio della professione in un paese o che hanno utilizzato diplomi falsificati nella loro domanda di riconoscimento della qualifica professionale.

Nel 2020 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1190 che rettifica il regolamento (UE) 2015/983 e chiarisce che l’autorità competente dello Stato membro di origine decide se estendere le tessere professionali europee temporanee rilasciate dopo la verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4 della direttiva.

La Commissione ha inoltre adottato una serie di decisioni delegate che modificano l’allegato V della direttiva 2005/36/CE e aggiornano l’elenco delle prove di qualifiche formali e corsi di formazione riconosciuti automaticamente.

Il regolamento delegato (UE) 2019/907 che istituisce una prova di formazione comune per maestri di sci ha creato nel 2019 un sistema aggiuntivo e volontario di riconoscimento automatico di questa professione in tutta l’Unione. I maestri di sci non coperti dalla prova di formazione comune beneficiano ancora del sistema generale di riconoscimento reciproco delle qualifiche previsto dalla direttiva.

Pandemia di COVID-19

In seguito alla pandemia di COVID-19 e all’introduzione di misure per far fronte all’impatto della crisi, la Commissione ha adottato una comunicazione contenente orientamenti sull’assistenza di emergenza dell’Unione per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera nell’ambito dell’assistenza sanitaria correlata alla crisi COVID-19.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

  • La direttiva 2005/36/CE doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 20 ottobre 2007.
  • La direttiva 2013/55/UE doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 18 gennaio 2016.

CONTESTO

Poiché la popolazione in età lavorativa diminuisce in molti Stati membri, è probabile che la domanda di persone altamente qualificate aumenti, pertanto le loro qualifiche dovrebbero essere riconosciute in tutta l’Unione in modo rapido, semplice e affidabile.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

Le modifiche successive alla direttiva 2005/36/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 della Commissione, del 24 giugno 2015, sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull’applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 27).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1190 della Commissione, dell’11 agosto 2020, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull’applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 262 del 12.8.2020, pag. 4).

Comunicazione della Commissione — Orientamenti sull’assistenza di emergenza dell’Unione per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera nell’ambito dell’assistenza sanitaria legata alla crisi della COVID-19 (GU C 111 I del 3.4.2020, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) 2019/907 della Commissione, del 14 marzo 2019, che istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell’articolo 49 ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 145 del 4.6.2019, pag. 7).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 2007/172/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, che istituisce un gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 79 del 20.3.2007, pag. 38).

Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 10.08.2022

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