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Il principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà

 

SINTESI DI:

Articolo 5 del trattato sull’Unione europea – Disposizioni comuni – Principi di sussidiarietà e proporzionalità

Protocollo (n. 2) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

Protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea

QUAL È LO SCOPO DELL’ARTICOLO E DEI PROTOCOLLI?

  • L’articolo 5(3) del trattato sull’Unione europea stabilisce i principi di sussidiarietà. Questo principio è fondamentale per il funzionamento dell’Unione europea (Unione) e, in modo particolare, per il suo processo decisionale. Nello specifico, determina quando l’Unione è competente a legiferare. Esso figura accanto a due altri principi, anch’essi ritenuti fondamentali per il processo decisionale europeo: il principio di attribuzione e di proporzionalità.
  • Il trattato di Lisbona ha rivisto il principio di sussidiarietà (inizialmente introdotto dal trattato di Maastricht) introducendo meccanismi di controllo per verificarne l’applicazione:
    • Il protocollo (n. 2) sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, che definisce anche l’attuazione del principio di sussidiarietà;
    • Il protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nel processo decisionale dell’Unione.

PUNTI CHIAVE

Definizione di sussidiarietà

  • Il principio di sussidiarietà mira a stabilire il livello d’intervento più pertinente nei settori di competenza condivisa tra l’Unione e gli Stati membri dell’Unione. Può trattarsi di un’azione su scala europea, nazionale o locale. In ogni caso, l’Unione può intervenire solo se è in grado di agire in modo più efficace rispetto agli Stati membri ai loro rispettivi livelli nazionali o locali.
  • Il protocollo (n. 2) sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità cita i tre criteri seguenti intesi a confermare o meno l’opportunità di un intervento a livello comunitario:
    • L’azione presenta aspetti transnazionali che non possono essere risolti dagli Stati membri?
    • Un’azione nazionale o l’assenza di azioni sarebbero contrarie alle prescrizioni del trattato?
    • L’azione a livello comunitario presenta evidenti vantaggi?
  • Il principio di sussidiarietà mira inoltre ad avvicinare l’Unione ai suoi cittadini garantendo l’adozione di un’azione a livello locale ogniqualvolta ciò sia necessario.

Complementarità con i principi di attribuzione e di proporzionalità

  • L’articolo 5 del trattato dell’Unione europea delimita le competenze tra l’Unione e gli Stati membri. Esso fa innanzitutto riferimento al principio di attribuzione, in base al quale l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dai trattati.
  • La sussidiarietà e la proporzionalità sono un corollario al principio di attribuzione. Essi stabiliscono in quale misura l’Unione può esercitare le competenze che le sono attribuite dai trattati.
  • In virtù del principio di proporzionalità i mezzi attuati dall’Unione per conseguire gli obiettivi fissati dai trattati devono limitarsi a quanto necessario.
  • Di conseguenza, l’Unione potrà intervenire in un settore politico solo se:
    • tale azione rientra nelle competenze conferitele dai trattati (principio di attribuzione);
    • nel quadro delle competenze condivise con gli Stati membri, il livello comunitario è più pertinente per conseguire gli obiettivi fissati dai trattati (principio di sussidiarietà);
    • il contenuto e la forma dell’azione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati (principio di proporzionalità).

Controllo del principio di sussidiarietà

Il trattato di Lisbona ha riformato tale protocollo per migliorare e rafforzare tale controllo.

  • I meccanismi di controllo del principio di sussidiarietà sono stati istituiti dal protocollo (n. 2) sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e dal protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione.
  • Il protocollo (n. 2), originariamente introdotto dal trattato di Amsterdam, prevede il rispetto di determinati obblighi durante l’elaborazione effettiva della legislazione. Pertanto, prima di proporre atti legislativi, salvo in casi di eccezionale urgenza, la Commissione europea deve consultare ampiamente e, se del caso, prendere in considerazione la dimensione regionale e locale dell’azione prevista. Tale consultazione consente alla Commissione di raccogliere i pareri delle istituzioni nazionali e locali e della società civile sull’opportunità di una proposta legislativa, in particolare per quanto riguarda il principio di sussidiarietà.
  • Questo protocollo aggiunge inoltre l’obbligo per la Commissione di allegare ai progetti di atti legislativi una scheda dettagliata che dimostri il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Ai sensi del protocollo (n. 1), il trattato di Lisbona aggiunge un’ulteriore riforma associando i parlamenti nazionali al controllo del principio di sussidiarietà. I parlamenti nazionali esercitano un doppio controllo come segue.

  • Dispongono di un diritto di opposizione nel corso dell’elaborazione dei progetti legislativi. Possono quindi rinviare una proposta legislativa alla Commissione se ritengono che il principio di sussidiarietà non sia rispettato.
  • Possono contestare un atto legislativo dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea qualora ritengano che il principio di sussidiarietà non sia rispettato.

Il trattato di Lisbona associa inoltre al controllo del principio di sussidiarietà il Comitato europeo delle regioni. Analogamente ai parlamenti nazionali, anche il Comitato può contestare dinanzi alla Corte di giustizia un atto legislativo che non rispetti il principio di sussidiarietà.

Ogni anno, la Commissione prepara una relazione annuale sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e sulle relazioni con i parlamenti nazionali; inoltre, nell’ambito della sua attuazione dell’iniziativa «Legiferare meglio»., pubblica relazioni annuali sulla sussidiarietà e sulla proporzionalità.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo I — Disposizioni comuni — articolo 5 (ex articolo 5 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 18).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Protocollo (n. 2) sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (GU L 202 del 7.6.2016, pag. 206).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’unione europea (GU L 202 del 7.6.2016, pag. 203).

DOCUMENTI CORRELATI

Relazione della Commissione: Relazione annuale 2020 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i parlamenti nazionali [COM(2021) 417 final del 23.7.2021].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell’Unione» [COM(2015) 215 final del 19.5.2015].

Ultimo aggiornamento: 17.05.2024

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