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Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione (2021-2027)

Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione (2021-2027)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Definisce l’ambito di applicazione e gli obiettivi dei due fondi della politica di coesione: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione.

Essi aiutano gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) a raggiungere gli obiettivi di investimento a favore dell’occupazione e della crescita e nella cooperazione territoriale europea delineati nel regolamento (UE) 2021/1060 (si veda la sintesi).

PUNTI CHIAVE

I compiti del FESR e del Fondo di coesione

Il FESR e il Fondo di coesione contribuiscono a raggiungere l’obiettivo generale del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione.

  • Il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nell’Unione e a ridurre il ritardo delle regioni dell’Unione anche promuovendo lo sviluppo sostenibile e affrontando le sfide ambientali.
  • Il Fondo di coesione contribuisce a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore dei trasporti e delle infrastrutture (TEN-T). Fornisce sostegno agli Stati membri con un reddito nazionale lordo pro capite inferiore al 90 % della media UE-27.

Gli obiettivi del FESR e del Fondo di coesione:

  • un’Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
  • una transizione più verde e a basse emissioni di carbonio verso un’economia netta a zero emissioni di carbonio e un’Europa resiliente, promuovendo:
    • una transizione energetica pulita ed equa;
    • investimenti verdi e blu,
    • l’economia circolare;
    • mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici,
    • la prevenzione e la gestione dei rischi;
    • la mobilità urbana sostenibile;
  • un’Europa più connessa, migliorando la mobilità;
  • un’Europa più sociale e inclusiva, tramite l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
  • un’Europa più vicina a cittadini e cittadine, promuovendo lo sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territori e iniziative locali.

Il FESR sostiene investimenti in:

  • infrastrutture,
  • ricerca e innovazione;
  • accesso ai servizi;
  • piccole e medie imprese, in particolare per mantenere e creare posti di lavoro;
  • attrezzature, software e attività immateriali;
  • attività di creazione di reti, la cooperazione, lo scambio di esperienze e le attività che coinvolgono poli di innovazione;
  • informazione, comunicazione e studi;
  • assistenza tecnica.

Le risorse totali del FESR in ciascuno Stato membro, diverse dall’assistenza tecnica, sono concentrate a livello nazionale o regionale. I livelli di concentrazione tematica si basano su tre categorie di regioni e Stati membri e si concentrano sui primi due obiettivi politici.

Il Fondo di coesione sostiene investimenti in:

  • ambiente, compreso lo sviluppo sostenibile e l’energia con benefici ambientali, in particolare le energie rinnovabili;
  • TEN-T;
  • attività d’informazione, formazione o altri servizi;
  • informazione, comunicazione e studi.

Esclusioni

Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:

  • lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
  • gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività quali la raffinazione, la produzione di acciaio, la fabbricazione del vetro e altri processi industriali;
  • prodotti del tabacco;
  • imprese in difficoltà, salvo circostanze eccezionali;
  • infrastrutture aeroportuali, con l’eccezione della mitigazione dell’impatto ambientale o la sicurezza e i sistemi di sicurezza della gestione di traffico aereo in circostanze particolari;
  • lo smaltimento dei rifiuti in discarica, eccetto:
    • per le regioni ultraperiferiche, ove giustificato,
    • la dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti;
  • l’aumento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:
    • per le regioni ultraperiferiche,
    • per le tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell’economia circolare;
  • i combustibili fossili.

Non sostengono invece:

  • gli investimenti volti alla sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi con sistemi di riscaldamento a gas per migliorare i sistemi di teleriscaldamento e raffrescamento o la produzione mista di calore e di energia elettrica;
  • gli investimenti in sistemi alimentati a gas naturale in abitazioni ed edifici per sostituire impianti a carbone o simili;
  • gli investimenti nell’ampliamento e nell’adattamento, nella conversione o nella riqualificazione delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a meno che non siano predisposte per gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
  • gli investimenti in veicoli puliti a fini pubblici e veicoli, aeromobili e imbarcazioni utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

Il sostegno del FESR agli investimenti nell’innovazione territoriale e interregionale

Tali azioni comprendono:

  • sviluppo territoriale integrato;
  • sostegno alle zone svantaggiate, e in particolare:
    • le zone rurali,
    • le zone che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici;
  • almeno l’8 % delle risorse del FESR disponibili a livello nazionale nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», diverse dall’assistenza tecnica, è destinato allo sviluppo urbano sostenibile, con particolare attenzione per:
    • affrontare le sfide ambientali e climatiche,
    • la transizione verso un’economia climaticamente neutra entro il 2050,
    • lo sfruttamento del potenziale delle tecnologie digitali a fini di innovazione,
    • il sostegno allo sviluppo di aree urbane funzionali;
  • l’iniziativa urbana europea attuata dalla Commissione europea e il sostegno allo sviluppo urbano sostenibile attraverso:
    • azioni innovative,
    • sviluppo di capacità e di conoscenze,
    • valutazioni d’impatto territoriale,
    • sviluppo di politiche e comunicazione;
  • l’iniziativa per gli investimenti nell’innovazione interregionale, che consiste in sostegno finanziario e consulenze per:
    • investimenti in progetti di innovazione interregionale nei settori condivisi della specializzazione intelligente;
    • sviluppo di capacità per lo sviluppo delle catene di valore nelle regioni meno sviluppate;
  • le regioni ultraperiferiche per compensare i costi supplementari dovuti a:
    • grande distanza, insularità e superficie ridotta,
    • topografia e clima difficili,
    • dipendenza economica da alcuni prodotti.

Atti di esecuzione

Nel luglio 2021 la Commissione ha adottato due decisioni di esecuzione.

  • Decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 che definisce l’elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027.
  • Decisione di esecuzione (UE) 2021/1131che stabilisce la ripartizione annuale:
    • per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo Plus e il Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea»,
    • per Stato membro per categoria di regioni,
    • per Stato membro destinata ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche;
    • degli importi da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l’Europa;
    • delle risorse globali per l’Iniziativa urbana europea;
    • delle risorse globali per la cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative;
    • delle risorse globali per gli investimenti interregionali in materia di innovazione;
    • delle risorse globali per la componente cooperazione transfrontaliera dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea;
    • per Stato membro delle risorse globali per la componente cooperazione transnazionale dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea;
    • delle risorse globali per la componente cooperazione interregionale dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea;
    • delle risorse globali per la componente cooperazione delle regioni ultraperiferiche dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea per il periodo 2021-2027.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o luglio 2021.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione, del 5 luglio 2021, che definisce l’elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027 (GU L 244, del 9.7.2021, pag. 10).

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1131 della Commissione, del 5 luglio 2021, che stabilisce la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo Plus e il Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea», la ripartizione annuale per Stato membro per categoria di regioni, la ripartizione annuale per Stato membro destinata ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche, gli importi da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l’Europa, la ripartizione annuale delle risorse globali per l’Iniziativa urbana europea, la ripartizione annuale delle risorse globali per la cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative, la ripartizione annuale delle risorse globali per gli investimenti interregionali in materia di innovazione, la ripartizione annuale delle risorse globali per la componente «cooperazione transfrontaliera» dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea», la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per la componente «cooperazione transnazionale» dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea», la ripartizione annuale delle risorse globali per la componente «cooperazione interregionale» dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» e la ripartizione annuale delle risorse globali per la componente «cooperazione delle regioni ultraperiferiche» dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per il periodo 2021-2027 (GU L 244 del 9.7.2021, pag. 21).

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94).

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Ultimo aggiornamento: 25.08.2021

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