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Commercializzazione delle sementi di ortaggi

Commercializzazione delle sementi di ortaggi

 

SINTESI DI:

Direttiva 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Stabilisce le regole per la registrazione delle varietà di sementi e per la produzione e la certificazione delle sementi di varie specie chiave (specie regolamentate dall’Unione europea) prima che possano essere commercializzate nell’Unione europea (Unione). Il criterio di ammissione per la certificazione o la produzione di semi standard è che le varietà siano registrate nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi dell’Unione.

PUNTI CHIAVE

Catalogo delle specie nazionale ed europeo

I cataloghi delle varietà di sementi di ciascun paese dell’Unione sono stati ufficialmente accettati per la commercializzazione nei rispettivi territori. Il Catalogo comune europeo delle varietà delle specie di ortaggi è compilato in base ai cataloghi nazionali. Una varietà di sementi è accettata per la commercializzazione nell’Unione solo se la semente è stata ufficialmente certificata come semente di base* o semente certificata*, o se è stata verificata come semente standard* (con alcune eccezioni).

Ulteriori regole relative al catalogo:

  • quando è richiesta la selezione conservatrice, il nome del responsabile o dei responsabili nei rispettivi paesi dovranno essere pubblicati nel catalogo;
  • le varietà dovrebbero avere, se possibile, la medesima denominazione in tutti i paesi dell’Unione;
  • se le sementi sono commercializzate in un certo paese sotto una denominazione differente, quest’ultima dovrà figurare anch’essa nel catalogo.

Regole per l’accettazione della commercializzazione delle sementi di ortaggi

Il criterio di ammissione per la certificazione e la verifica di semi standard è che le varietà vegetali siano registrate nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi dell’Unione. La varietà dovrà essere verificata in campo per stabilire se soddisfa i criteri che seguono.

  • Distinta: l’ortaggio si distingue nettamente da qualsiasi altra varietà note nell’Unione e lo si può riconoscere con precisione e descrivere.
  • Stabile: dopo le sue riproduzioni o moltiplicazioni successive la pianta resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali.
  • Omogenea: a parte qualche rara aberrazione, le piante che la compongono sono simili o geneticamente identiche.

La registrazione delle varietà è valida per dieci anni, ma può essere revocata se, in sede d’esame, la varietà non soddisfa più tali criteri. Le varietà provenienti da altri paesi dell’Unione sono soggette alle stesse condizioni applicate alle varietà nazionali.

Le varietà geneticamente modificate sono accettate solo se l’organismo geneticamente modificato (OGM) è stato accettato in base alla direttiva 2001/18/CE (si veda la sintesi), norma introdotta da una modifica alla direttiva 2002/55/CE con il regolamento (CE) n. 1829/2003 (si veda la sintesi).

In seguito a un’ispezione in campo, la coltura deve:

  • possedere sufficienti identità e purezza varietali;
  • essere priva di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione e la qualità del materiale per la propagazione;
  • soddisfare i requisiti riguardanti gli organismi nocivi da quarantena, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi non da quarantena ma comunque regolamentati;
  • essere conforme alle regole applicate alle colture precedenti e alle distanze minime dalle vicine fonti di impollinazione.

In sede di campionamento e valutazione le sementi devono soddisfare altre norme a seconda del tipo di sementi.

Imballaggio ed etichettatura

I paesi dell’Unione devono richiedere che, a meno che non siano di piccole dimensioni, le confezioni di semi di base e sementi certificate siano commercializzate solo in confezioni a prova di manomissione, sigillate ufficialmente o sotto controllo ufficiale, conformi alle direttive. Le sementi standard e le piccole confezioni di sementi certificate non richiedono questa supervisione ufficiale (e si applicano deroghe alle disposizioni nel caso di piccoli quantitativi destinati al consumatore finale).

L’etichetta deve riportare:

  • la dicitura «Normativa CE»;
  • il servizio di certificazione e il paese dell’Unione;
  • il numero di serie ufficialmente assegnato [regola aggiunta dalla direttiva di esecuzione (UE) 2016/317];
  • mese e anno della chiusura o dell’ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione;
  • il numero di riferimento del lotto;
  • la specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica;
  • la varietà, indicata almeno in caratteri latini;
  • la categoria;
  • il paese di produzione;
  • il peso o il numero di semi;
  • nel caso di varietà ibride, il termine «ibrido»;
  • altre informazioni a seconda del tipo di sementi.

Le etichette sono codificate dal colore come segue.

  • Sementi di base: bianco.
  • Sementi pre-base*: bianco con una barra diagonale dio colore viola.
  • Sementi certificate: azzurro.
  • Sementi standard: giallo scuro.
  • Sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro paese dell’Unione: grigio.
  • Altre sementi: marrone.

Le sementi geneticamente modificate devono essere chiaramente identificate in etichetta. Ogni trattamento chimico deve essere menzionato sull’etichetta.

Gli imballaggi devono inoltre contenere un documento ufficiale a parte dello stesso colore dell’etichetta, che fornisca informazioni simili. Gli imballaggi delle sementi standard e le confezioni più piccole di sementi certificate devono riportare un’etichetta del fornitore o una scritta stampata o un timbro.

Esami comparativi

Vengono effettuati esami comparativi comunitari al fine di controllare a posteriori campioni di sementi di ortaggi immessi nel mercato. Essi possono comprendere:

  • sementi raccolte in paesi terzi;
  • sementi adatte alla produzione biologica;
  • sementi commercializzate in relazione alla conservazione e all’uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali.

Equivalenza

I paesi terzi che intendono esportare nell’Unione devono soddisfare gli stessi criteri per le caratteristiche, l’esame, l’identificazione, la marcatura, il controllo e l’imballaggio delle sementi raccolte e controllate nell’Unione.

Modifiche

La direttiva è stata modificata più volte dagli atti seguenti:

  • direttiva 2003/61/CE, che introduce regole riviste sulle analisi e le valutazioni comparative;
  • regolamento (CE) n. 1829/2003, che introduce regole riviste sugli alimenti e i mangimi geneticamente modificati;
  • direttiva 2004/117/CE, che introduce nuove regole sugli esami ufficiale e sull’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi;
  • direttiva 2006/124/CE, che rivede l’elenco delle specie di ortaggi contenuto nella direttiva.
  • direttiva 2009/74/CE, che introduce regole riviste per il granoturco dolce, il Phaseolus vulgaris, Phaseolus coccineus e Vicia Faba; e
  • atti di esecuzione che attuano le direttive 2013/45/UE, (UE) 2016/317, (UE) 2019/990 e (UE ) 2020/177.

Codifica

La direttiva codifica la direttiva 70/458/CEE.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Si applica dal 9 agosto 2002.

CONTESTO

Si veda anche:

TERMINI CHIAVE

Sementi di base: sementi prodotte secondo pratiche accettate per il mantenimento della varietà, intese principalmente allo scopo di produrre sementi certificate e che soddisfano le condizioni minime della direttiva dopo l’esame ufficiale.
Sementi certificate: sementi prodotte direttamente da una semente di base, o da una semente di una generazione precedente alla semente di base, intese principalmente allo scopo di produrre ortaggi e che soddisfano le condizioni minime della direttiva dopo l’esame ufficiale.
Sementi standard: sementi che presentano sufficiente identità e purezza della varietà, previste soprattutto per la produzione di ortaggi.
Sementi pre-base: sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base, ufficialmente ispezionate in conformità con le stesse disposizioni delle sementi di base.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).

Le successive modifiche alla direttiva 2002/55/CE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 18.02.2021

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