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Transferring Personal Data to non-EU countries: Standard Contractual Clauses
Trasferimento di dati personali in paesi terzi: clausole contrattuali tipo
Trasferimento di dati personali in paesi terzi: clausole contrattuali tipo
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Stabilisce clausole contrattuali tipo che possono essere utilizzate dai responsabili del trattamento dei dati personali* (esportatori) stabiliti nell’Unione europea (Unione) che trasferiscono dati personali* a incaricati del trattamento* (importatori) stabiliti in un paese terzo o all’esterno del SEE, per fornire garanzie appropriate di protezione dei dati e in tal modo soddisfare i requisiti della normativa sulla protezione dei dati [regolamento generale sulla protezione dei dati — regolamento (UE) 2016/679 (si veda la sintesi)].
Le clausole contrattuali tipo sono definite nell’allegato alla decisione (si veda di seguito). Le clausole contrattuali tipo riguardano esclusivamente la protezione dei dati e possono essere incluse dalle parti in un contratto più ampio o essere integrate con altre clausole o garanzie aggiuntive, a condizione che non siano in contraddizione, direttamente o indirettamente, con le clausole contrattuali tipo adottate con la decisione.
Clausola 1: Definizioni
Sono elencate qui le definizioni dei concetti chiave utilizzati nelle clausole contrattuali tipo.
Clausola 2: Particolari del trasferimento
Le parti dovrebbero elencare, in un allegato alle clausole contrattuali, i dettagli dei trasferimenti, comprese le attività pertinenti dell’importatore e dell’esportatore di dati, le categorie di dati personali trasferiti e le operazioni di trattamento a cui i dati personali saranno soggetti una volta trasferiti.
Clausola 3: Clausola del terzo beneficiario
La clausola consente agli interessati di far valere diverse clausole nei confronti dell’esportatore, dell’importatore o del subincaricato come terzo beneficiario. Prevede inoltre che le parti non si oppongano al fatto che un interessato sia rappresentato da un’associazione o altra organizzazione, se ammesso dalla legislazione nazionale.
Clausola 4: Obblighi dell’esportatore
Questa clausola stabilisce gli obblighi contrattuali per l’esportatore di dati, che deve accettare e garantire quanto segue:
Clausola 5: Obblighi dell’importatore
Questa clausola stabilisce gli obblighi contrattuali per l’importatore di dati, che deve accettare e garantire quanto segue:
Clausola 6: Responsabilità
La clausola prevede che le parti convengano che l’interessato che abbia subito un pregiudizio per violazione degli obblighi ha diritto di ottenere dall’esportatore il risarcimento del danno sofferto.
Clausola 7: Mediazione e giurisdizione
L’importatore dichiara che qualora l’interessato faccia valere il diritto del terzo beneficiario e/o chieda il risarcimento dei danni, egli accetterà la decisione dello stesso interessato di sottoporre la controversia alla mediazione di un terzo indipendente o agli organi giurisdizionali del paese dell’Unione in cui è stabilito l’esportatore (con il diritto di ricorrere rimedi giuridici previsti dalla normativa nazionale o internazionale).
Clausola 8: Collaborazione con le autorità di controllo
Questa clausola disciplina la collaborazione con l’autorità di controllo competente e prevede quanto segue:
Clausola 9: Legge applicabile
Le clausole sono soggette alla legge del paese dell’Unione in cui è stabilito l’esportatore.
Clausola 10: Modifica del contratto
Le parti si impegnano a non alterare, modificare o contraddire le clausole.
Clausola 11: Subcontratto
Le disposizioni sul subcontratto sono soggette alla legge del paese dell’Unione in cui è stabilito l’esportatore.
Clausola 12: Obblighi al termine dell’attività di trattamento dei dati personali
La clausola regola gli obblighi delle parti al termine dell’attività di trattamento dei dati. In particolare, le parti convengono che al termine dell’attività di trattamento l’importatore e il subincaricato provvedano a restituire (o a distruggere su richiesta) tutti i dati personali trasferiti salvo i casi in cui gli obblighi di legge lo impediscano.
Viene applicata a partire dal 15 maggio 2010.
Decisione 2010/87/UE della Commissione, del 5 febbraio 2010, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 12.2.2010, pag. 5).
Le successive modifiche alla decisione 2010/87/UE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Decisione 2004/915/CE della Commissione, del 27 dicembre 2004, che modifica la decisione 2001/497/CE per quanto riguarda l’introduzione di un insieme alternativo di clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a paesi terzi (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 74).
Decisione 2001/497/CE della Commissione, del 15 giugno 2001, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati a carattere personale verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 19).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 07.10.2020