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Emissioni di composti organici volatili in pitture, vernici e prodotti per carrozzeria

Emissioni di composti organici volatili in pitture, vernici e prodotti per carrozzeria

 

SINTESI DI:

Direttiva 2004/42/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria

QUAL È LO SCOPO DI QUESTA DIRETTIVA?

La direttiva, nota come la «direttiva vernici», mira a limitare il contenuto totale di composti organici volatili (COV*) dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria. La finalità è quella di prevenire o ridurre l’inquinamento atmosferico derivante dal contributo dei COV alla formazione di ozono nella troposfera, lo strato più basso dell’atmosfera terrestre.

PUNTI CHIAVE

La direttiva definisce le specifiche tecniche di talune pitture e vernici (esclusi gli aerosol) e di taluni prodotti per carrozzeria. Si tratta principalmente di rivestimenti applicati a edifici e veicoli Questi prodotti sono elencati nelle sottocategorie di cui all’allegato I della direttiva.

La direttiva integra il regolamento (UE) n. 1272/2008 in materia di etichettatura di sostanze e preparati chimici e affida agli stati membri la responsabilità di garantire che i prodotti in questione siano in vendita solo quando hanno un contenuto di COV che non supera i limiti stabiliti nell’allegato II della direttiva [che varia da 30 a 750 grammi/litro (g/l) per pitture e vernici] e conforme ai requisiti di etichettatura. L’etichetta deve indicare:

  • la sottocategoria del prodotto e il pertinente valore limite di COV espresso in g/l;
  • il contenuto massimo di COV espresso in g/l del prodotto pronto all’uso.

L’allegato II della direttiva elenca anche i valori limite di contenuto massimo di COV per i prodotti per carrozzeria. La Commissione europea adeguerà tale elenco per tener conto del progresso tecnico.

Gli Stati membri comunicano i risultati del programma di monitoraggio, al fine di dimostrare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva, e le categorie e i quantitativi di prodotti autorizzati. La relazione è trasmessa ogni cinque anni. Gli Stati membri devono consentire la libera circolazione dei prodotti i quali, pronti all’uso, sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva. Gli Stati membri fissano le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e ne garantiscono l’applicazione.

La Commissione ha presentato questa relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, esaminando:

  • il vasto potenziale per riduzioni del contenuto di COV nei prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, compresi gli aerosol per pitture e vernici;
  • l’eventuale introduzione, in una seconda fase, di una ulteriore riduzione del contenuto di COV per i prodotti per carrozzeria;
  • gli eventuali nuovi elementi relativi all’impatto socio-economico dell’attuazione della fase II per quanto riguarda pitture e vernici.

La Commissione ha inoltre presentato una relazione che tiene conto degli sviluppi tecnologici nella fabbricazione di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria. Tale relazione esamina il margine d’intervento e il potenziale per un’ulteriore riduzione del contenuto di COV nei prodotti contemplati dalla presente direttiva, compresa l’eventuale distinzione tra pitture usate per interni e per esterni.

La direttiva vernici ha modificato la precedente direttiva sulle emissioni di COV dovute all’uso di solventi (direttiva 1999/13/CE, successivamente abrogata dalla direttiva 2010/75/UE, la direttiva sulle emissioni industriali) eliminando la sottoattività di «carrozzeria» (la verniciatura dei veicoli stradali eseguita a fini di riparazione manutenzione o decorazione del veicolo, al di fuori degli stabilimenti di produzione) dal suo campo di applicazione. Tale attività rientra ora nell’ambito di applicazione della direttiva vernici.

Quale eccezione («deroga»), tale conformità non è richiesta per le pitture, le vernici e i prodotti per carrozzeria da utilizzare:

  • per le attività elencate nell’allegato VII (parte I) della direttiva 2010/75/UE e disciplinata conformemente al suo capo V, o
  • per il restauro e la manutenzione di edifici e di veicoli d’epoca di valore storico e culturale.

Gli obblighi di monitoraggio e comunicazione sono, dal 16 luglio 2021, abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2019/1020 relativo a una strategia nazionale di vigilanza del mercato.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore dal 30 aprile 2004 e doveva diventare legge nei paesi dell’Unione entro il 30 ottobre 2005.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Composto organico volatile (COV): qualsiasi composto organico con alta pressione di vapore a temperatura ambiente normale e un punto di ebollizione inferiore a 250 °C, che fa evaporare ed entrare nell’aria circostante un elevato numero di molecole.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87).

Le successive modifiche alla direttiva 2004/42/CE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (Rifusione) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

Le successive modifiche alla direttiva 2010/75/UE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 25.10.2019

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